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Sentenza

Sentenza n. 259/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 348/2025 in data 16 giugno 2025 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500686

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto ai ricorrenti la carta docente per l’anno scolastico 2024/2025 e disposto il pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditori del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza n. 348/2025 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, passata in giudicato. La pronuncia aveva imposto al Ministero di rendere disponibile a ciascun ricorrente la carta docente, per l’importo di € 500,00 relativo all’anno scolastico 2024/2025, oltre interessi, e di rifondere le spese di giudizio, distratte in favore del difensore antistatario. I ricorrenti hanno dedotto l’inottemperanza del Ministero, nonostante la notificazione della sentenza il 17 giugno 2025 e il suo passaggio in giudicato, documentato da certificazione della cancelleria. Hanno chiesto l’ordine di esecuzione, la fissazione delle modalità e dei termini di adempimento e la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia. Il Ministero non si è costituito. Nel corso del giudizio il difensore antistatario ha dichiarato di avere ricevuto il pagamento delle spese di lite, sicché la relativa domanda è divenuta priva di oggetto.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti del giudizio di ottemperanza, rilevando l’omesso adempimento del Ministero, la notificazione della sentenza e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Ha inoltre affermato che il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione della condanna alle spese distratte in favore del difensore antistatario, poiché tale statuizione instaura un rapporto obbligatorio diretto tra il difensore e la parte soccombente; tuttavia, poiché il pagamento al difensore è intervenuto nelle more, ha dichiarato cessata la materia del contendere su tale parte. Quanto al credito dei due docenti, ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti necessari entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta dei ricorrenti entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato, stabilire modalità e termini dell’adempimento e nominare un commissario ad acta.

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Prevedono il rimedio dell’ottemperanza per conseguire l’attuazione delle decisioni giurisdizionali non eseguite.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa della carta docente riconosciuta dalla sentenza del giudice ordinario oggetto di esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    Prevede il termine di 120 giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, termine ritenuto decorso nel caso concreto.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l’amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi da essa derivanti.
  • Ai fini dell’ammissibilità dell’ottemperanza nei confronti di un’amministrazione statale, la notificazione della pronuncia e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consentono di configurare l’inadempimento esecutivo, ove l’obbligo giurisdizionale sia rimasto ineseguito.
  • La condanna alle spese di giudizio con distrazione in favore del difensore antistatario instaura un rapporto obbligatorio diretto tra il difensore e la parte soccombente e può essere fatta valere autonomamente mediante giudizio di ottemperanza.
  • Se, durante il giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue una parte del giudicato, la domanda relativa a tale parte è dichiarata cessata per sopravvenuta soddisfazione, mentre il giudizio prosegue per gli obblighi ancora ineseguiti.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a operare su richiesta dell’interessato in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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