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Sentenza

Sentenza del 28/05/2015 n. 11960 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente contestava la rettifica del valore dei terreni effettuata dall'Amministrazione ai fini dell'imposta di registro. Sosteneva che le perizie giurate di stima predisposte ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 448/2001 dovessero impedire all'Ufficio di determinare un valore superiore. Contestava inoltre l'utilizzo della stima UTE, ritenendola non adeguatamente motivata e basata su valori riferiti a zone non analoghe, nonché la valutazione della Commissione Tributaria Regionale in relazione agli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 131/1986. I motivi riguardavano sia violazioni di legge sia carenze motivazionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della contribuente e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che le perizie giurate previste dall'art. 7 della Legge n. 448/2001 non limitano il potere dell'Amministrazione di rettificare il valore dei terreni, poiché non costituiscono un accertamento pubblico vincolante, ma servono anche a sottoporre il perito alla responsabilità penale prevista dalla legge. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per formulazione astratta e inidonea dei quesiti di diritto ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7, commi 1 e 6

    La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.

    La rideterminazione del valore mediante perizia giurata non impedisce all'Ufficio di procedere a una successiva rettifica verso un valore maggiore. La perizia non ha efficacia di atto pubblico di accertamento vincolante.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 51 e 52

    L'Ufficio, se ritiene che i beni abbiano un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta.

    L'Amministrazione conserva il potere di rettificare il valore dichiarato quando ritenga che il valore venale sia maggiore, purché l'atto sia adeguatamente motivato e indichi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche.

  • Codice di procedura civile, art. 64

    Il richiamo a tale norma conferma che la perizia giurata rileva anche ai fini della responsabilità penale del perito, ma non le attribuisce automaticamente valore vincolante nei confronti dell'Amministrazione.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    I quesiti di diritto posti a fondamento del ricorso per cassazione devono essere specifici, pertinenti alla decisione impugnata e riferiti concretamente alla controversia; quesiti astratti o generici rendono il motivo inammissibile.

  • Codice di procedura civile, art. 384, ultimo comma

    Quando la decisione è conforme al diritto, eventuali carenze o errori nella motivazione giuridica possono essere corretti o integrati dalla Corte senza necessità di cassare la sentenza.

Massime di principio

  • Una perizia giurata utilizzata per rideterminare il valore fiscale di un terreno costituisce un parametro minimo di riferimento, ma non vincola necessariamente l'Amministrazione finanziaria a quel valore.
  • L'Ufficio può rettificare il valore dichiarato anche se esiste una perizia giurata, purché fondi la rettifica su elementi concreti e motivi adeguatamente l'accertamento.
  • La stima dell'Amministrazione, compresa quella dell'UTE, non prevale automaticamente sulla perizia privata: la sua attendibilità deve risultare dagli elementi tecnici e comparativi utilizzati e dalla motivazione dell'atto.
  • Nel ricorso per cassazione, i quesiti devono contestare puntualmente la ratio della sentenza e collegarsi ai fatti specifici della controversia; quesiti formulati in termini generici o astratti possono comportare l'inammissibilità del motivo.
  • La Corte di cassazione non riesamina liberamente il merito della valutazione estimativa, salvo specifici vizi di legge o motivazione dedotti in modo ammissibile e adeguatamente circostanziato.

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