Sentenza n. 2421/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento del 22/05/2024, Prot. n. -OMISSIS-, emesso dal Comune di Milano, Direzione Casa – Settore Assegnazione alloggi E.R.P., notificato a in pari data, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di riesame del 10/05/2024, formulata dal Sig. -OMISSIS- – tramite difensore, avverso il provvedimento di diniego al subentro nell'assegnazione dell'alloggio sito in -OMISSIS-, -OMISSIS-, emesso dal Comune di Milano, in data 03/04/2024, PG -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, consequenziale e/o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del subentro nell’assegnazione di un alloggio ERP e successivo rigetto dell’istanza di riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (assegnatario subentrante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, residente sin dall’infanzia nell’alloggio ERP originariamente assegnato al padre e successivamente alla madre, chiedeva il subentro ai sensi dell’art. 21 del regolamento regionale n. 4/2017, dopo l’uscita volontaria della madre dal nucleo familiare. Il Comune aveva negato il subentro ritenendo insussistente il requisito di permanenza nei servizi abitativi pubblici, poiché il ricorrente era stato comproprietario, per successione, di una quota di un immobile abitativo realizzato con contributi pubblici e successivamente venduto, ricavandone euro 15.000. Il ricorrente impugnava il diniego e il successivo rigetto dell’istanza di riesame deducendo violazione degli artt. 22 e 23 della l.r. 16/2016, degli artt. 7, comma 1, lett. i), 21, 25 e 28, comma 5-bis, del regolamento regionale n. 4/2017, nonché degli artt. 18 e 20 del regolamento regionale n. 1/2004; deduceva inoltre eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti, travisamento, sviamento, irragionevolezza e illogicità.
La decisione
Nel corso del giudizio il Comune ha riesaminato d’ufficio la posizione del ricorrente, ha annullato in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, il provvedimento di rigetto dell’istanza di subentro e ha accolto la domanda, disponendo la voltura del contratto di locazione in favore del ricorrente. Il TAR ha ritenuto così integralmente soddisfatta la pretesa azionata e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito le censure. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della questione e dell’esercizio dell’autotutela alla luce di un orientamento giurisprudenziale successivo all’adozione dell’atto impugnato. È stata confermata l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione delle competenze difensive demandata a separato provvedimento.
Norme richiamate
art. 21 R.R. Lombardia n. 4/2017
Prevede la possibilità di chiedere il subentro nell’assegnazione dell’alloggio di servizi abitativi pubblici; la disposizione è richiamata quale base dell’istanza del ricorrente.
art. 7, comma 1, lett. i), R.R. Lombardia n. 4/2017
È stato applicato dal Comune quale requisito di permanenza nei servizi abitativi pubblici, ritenuto insussistente per la pregressa comproprietà di un immobile abitativo realizzato con contributi pubblici.
artt. 22 e 23, commi 9 e 12, l.r. Lombardia n. 16/2016
Sono stati indicati dal ricorrente come disposizioni violate in relazione ai presupposti del subentro e della permanenza nell’assegnazione ERP.
art. 25 R.R. Lombardia n. 4/2017
È stato richiamato dal ricorrente tra le disposizioni che il diniego comunale avrebbe violato.
art. 28, comma 5-bis, R.R. Lombardia n. 4/2017
È stato richiamato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate dal provvedimento impugnato.
artt. 18 e 20 R.R. Lombardia n. 1/2004
Sono stati richiamati dal ricorrente tra le disposizioni che il Comune avrebbe violato.
art. 21-nonies l. 241/1990
Ha costituito la base giuridica dell’annullamento d’ufficio del diniego comunale durante il giudizio e del conseguente accoglimento della domanda di subentro.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per il deposito delle memorie delle parti in vista della trattazione del merito.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato e accoglie integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di esaminare nel merito le censure rivolte contro l’atto originario.
- L’annullamento d’ufficio del provvedimento impugnato, accompagnato dall’adozione dell’atto favorevole richiesto dal privato, determina la piena soddisfazione dell’interesse azionato e non una mera sopravvenuta carenza di interesse, quando l’amministrazione abbia eliminato l’atto lesivo e attribuito il bene della vita controverso.
- La peculiarità della questione e il riesame favorevole svolto dall’amministrazione alla luce di un orientamento giurisprudenziale successivo possono giustificare la compensazione delle spese di lite, anche quando l’intervento amministrativo abbia soddisfatto la pretesa del ricorrente.
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