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Sentenza

Sentenza n. 648/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla Sentenza del Tribunale di Bergamo – sezione lavoro – n. 711 del 20 giugno 2024, avente ad oggetto la cd. carta elettronica del docente

Giustizia amministrativa202500581

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, n. 711 del 20 giugno 2024, relativa al riconoscimento della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, n. 711 del 20 giugno 2024, che aveva accertato il loro diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, pari a euro 500,00 annui, per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. La sentenza era stata notificata al Ministero l'8 agosto 2024, non era stata appellata entro il termine previsto dall'art. 327 c.p.c. ed era quindi passata in giudicato. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti il pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali. Nonostante ciò, il Ministero era rimasto inerte. I ricorrenti hanno chiesto la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato e che, dopo la riforma Cartabia, l'apposizione della formula esecutiva non è più necessaria ai fini dell'ammissibilità del giudizio di ottemperanza. Ha inoltre rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 e l'assenza di contestazioni circa il mancato adempimento del Ministero. Ha quindi condannato il Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare l'esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari della direzione competente, anche mediante il pagamento in conto sospeso in caso di insufficiente capienza dei capitoli di bilancio. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto interno all'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione dei provvedimenti giurisdizionali; il TAR ha ritenuto soddisfatte le condizioni per agire in relazione all'inadempimento del Ministero.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza relativa a provvedimenti passati in giudicato e non spontaneamente eseguiti.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e i poteri conseguenti all'accertamento dell'inadempimento.

  • art. 115 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla non necessità della formula esecutiva ai fini dell'ammissibilità dell'ottemperanza dopo la modifica dell'art. 475 c.p.c.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici devono completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti obblighi di pagamento; il suo decorso consente l'azione esecutiva e di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei capitoli di bilancio, il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione al giudicato.

  • art. 475 c.p.c.

    A seguito delle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia, la formula esecutiva non è più necessaria per l'ammissibilità del giudizio di ottemperanza.

  • art. 327 c.p.c.

    È richiamato per rilevare il decorso del termine di impugnazione e il conseguente passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il beneficio della carta elettronica del docente, riconosciuto dal titolo giudiziale nella misura di euro 500,00 annui per i periodi considerati.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    La riforma Cartabia ha modificato la disciplina della formula esecutiva, rendendola non necessaria ai fini dell'ammissibilità dell'ottemperanza secondo quanto affermato dal TAR.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato che imponga a un'amministrazione il pagamento di somme, quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • Dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 agli artt. 475 c.p.c. e 115 c.p.a., l'apposizione della formula esecutiva non costituisce requisito necessario per l'ammissibilità del giudizio di ottemperanza.
  • In presenza di un giudicato non eseguito e dell'inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale successivo esercizio dei poteri sostitutivi.
  • L'insufficiente capienza dei capitoli di bilancio non giustifica il mancato adempimento del giudicato avente ad oggetto il pagamento di somme, potendo il commissario ad acta ricorrere al pagamento in conto sospeso nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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