Sentenza del 23/12/2019 n. 34391 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva subito una sanzione pecuniaria dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per abuso di posizione dominante e sosteneva che tale esborso fosse un costo inerente all'attività d'impresa, quindi deducibile ai fini IRES e IRAP. L'Agenzia delle Entrate contestava sia la tempestività dell'istanza di rimborso, sia soprattutto la deducibilità della sanzione, ritenendo che una sanzione amministrativa con funzione punitiva e repressiva fosse estranea all'esercizio dell'impresa. La società aveva inoltre eccepito l'improcedibilità del ricorso per tardivo deposito della sentenza impugnata e, in via incidentale condizionata, la novità dell'eccezione sulla tardività della domanda di rimborso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo indeducibile la sanzione antitrust perché priva di nesso funzionale con l'attività imprenditoriale e perché la deduzione avrebbe neutralizzato, almeno in parte, la funzione punitiva della sanzione. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario della società e confermando la legittimità del diniego di rimborso. Il primo motivo dell'Agenzia, relativo alla tempestività dell'istanza, e il ricorso incidentale della società sono stati dichiarati assorbiti. La società è stata condannata al pagamento di 22.000 euro di spese del giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Disciplina la domanda di rimborso delle imposte dirette. Nel caso concreto, la questione della tempestività della domanda è stata ritenuta assorbita perché il costo non era comunque deducibile.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, commi 1 e 5
Rileva ai fini della certezza, determinabilità e inerenza dei componenti negativi di reddito. La Corte ha escluso l'inerenza delle sanzioni amministrative punitive, considerandole estranee all'esercizio dell'impresa.
Legge n. 287 del 1990, artt. 2 e 15
Riguarda la tutela della concorrenza e le sanzioni per condotte anticoncorrenziali. La sanzione antitrust è stata qualificata come conseguenza di un comportamento illecito, non come fattore produttivo o costo funzionale alla generazione del reddito.
Codice civile, art. 2423-bis, nn. 3 e 4
Richiamato dall'Agenzia in relazione ai criteri di redazione del bilancio e alla competenza economica, ma non decisivo poiché la controversia è stata risolta sulla non inerenza e indeducibilità della sanzione.
Codice di procedura civile, art. 369
Prevede gli adempimenti per la procedibilità del ricorso per cassazione, incluso il deposito della sentenza impugnata. L'eccezione della società è stata respinta perché il deposito era avvenuto entro il termine di venti giorni.
Codice di procedura civile, art. 384
Consente alla Corte di cassazione di decidere direttamente nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto. La Corte lo ha applicato per rigettare direttamente la domanda di rimborso.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1
Riguarda il divieto di proporre nuove eccezioni in appello. La relativa censura della società è stata dichiarata assorbita, poiché l'indeducibilità della sanzione rendeva irrilevante la questione processuale.
Costituzione, art. 53
Il principio di capacità contributiva è stato richiamato per escludere che la commissione di un illecito possa produrre un vantaggio fiscale attraverso la deduzione della sanzione.
Massime di principio
- Le sanzioni amministrative pecuniarie aventi funzione punitiva o repressiva, comprese quelle antitrust, sono normalmente indeducibili dal reddito d'impresa perché non costituiscono costi inerenti o fattori produttivi.
- Il fatto che la condotta illecita abbia prodotto ricavi o vantaggi economici non rende la sanzione inerente: l'illiceità interrompe il nesso funzionale tra esborso e attività d'impresa.
- La deduzione fiscale di una sanzione non può trasformare la violazione di una norma imperativa in un vantaggio fiscale, poiché ciò ridurrebbe l'efficacia deterrente della sanzione.
- Le sanzioni contrattuali, se collegate a rapporti d'impresa e prive di natura punitiva pubblicistica, possono ricevere un trattamento diverso e risultare deducibili, previa verifica della loro effettiva inerenza.
- Quando una questione sostanziale, come l'indeducibilità del costo, esclude in radice il rimborso richiesto, le questioni relative alla tempestività dell'istanza o ad altre eccezioni processuali possono diventare irrilevanti e restare assorbite.
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