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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17886/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva riformato la sentenza del Tribunale di Monza: la ricorrente deduce tre motivi di cassazione: 1) vizio di motivazione e contestazione dell'accertamento di responsabilità perché la società sarebbe stata inattiva negli anni 2015 e 2016; 2) violazione di legge sull'elemento soggettivo poiché la ricorrente sarebbe stata mero prestanome e quindi priva di dolo; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto dell'istituto del concordato e per l'applicazione di una pena ritenuta eccessiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo come valutazione di fatto non sindacabile in cassazione, osservando che la Corte territoriale aveva ricostruito il reddito e l'evasione per il 2015-2016 sulla base delle dichiarazioni e delle annotazioni contabili, nonché del riscontro probatorio. Il secondo motivo è stato considerato una inammissibile rivalutazione del compendio probatorio: la Corte ha ritenuto provato che la ricorrente fosse proprietaria al 90% e legale rappresentante, fosse a conoscenza delle anomalie (sede diversa dall'operatività, conto acceso in altra filiale, ritiro e consegna dei carnet di assegni firmati in bianco, delega a terzi) e dunque investita di obblighi di custodia e responsabilità. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte territoriale ha motivato il diniego del concordato e l'entità della pena in base alla gravità dei fatti, precedenti, mancata collaborazione e assenza di comportamenti riparativi; la pena complessiva (2 anni di reclusione dopo gli aumenti per continuazione) è stata giudicata inferiore al minimo edittale e congrua. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 4

    Articolo relativo ai reati tributari; la Corte ha confermato la responsabilità per violazioni fiscali accertate con riferimento agli anni d'imposta indicati, ritenendo adeguata la prova del reddito e dell'evasione

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5

    Previsione di pena per alcune violazioni tributarie; la Corte ha valutato che la pena inflitta (2 anni dopo aumenti) è inferiore al minimo edittale previsto dall'art. 5 al tempo dei fatti e non richiede motivazioni eccessive

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter

    Norma richiamata per specifiche fattispecie tributarie; la Corte ha statuato responsabilità per la violazione accertata alla data indicata (30/09/2016)

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte territoriale ha fatto riferimento ai criteri previsti dall'art. 133 per motivare la pena applicata; la Cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione e la proporzione della pena

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'onere delle spese a carico della parte che propone ricorso inammissibile; la Corte ha disposto che la ricorrente sostenga le spese del procedimento

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione ai criteri per la liquidazione della somma in favore della Cassa delle Ammende, per valutare l'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 3, n. 2570 del 28/09/2018, Marni)

    Principio secondo cui il dolo specifico dei reati tributari imputabile all'amministratore 'di diritto' che agisce quale prestanome può essere desunto dal complesso dei rapporti con l'amministratore di fatto, dalla macroscopica illegalità dell'attività e dalla consapevolezza di tale illegalità; principio applicato dalla Corte territoriale per escludere la mera prestanome

  • Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa)

    Richiamata in relazione al principio di adeguatezza motivazionale della pena rispetto ai criteri dell'art. 133 c.p.; utilizzata per confermare che la pena inflitta non richiedeva motivazioni ulteriori

Massime di principio

  • La cassazione non è sede ordinaria di revisione dei fatti: se il motivo si fonda essenzialmente su valutazioni di fatto (ricostruzione della prova, attendibilità delle dichiarazioni, accertamenti contabili) è spesso dichiarato inammissibile o infondato.
  • La qualifica di 'prestanome' non esclude automaticamente la responsabilità penale: se l'amministratore di diritto risulta titolare di quote, legale rappresentante e vi sono indizi di consapevolezza o comportamenti anomali (sedi diverse, conti in altre filiali, firme in bianco, deleghe a terzi), il dolo può essere desunto dal complesso probatorio.
  • Anomalie gestionali e documentali (ritiro e consegna di carnet di assegni firmati, firme in bianco, deleghe operative, incongruenze tra luogo di costituzione e sede operativa) assumono valore indiziario rilevante per accertare la consapevolezza e la partecipazione all'attività illecita.
  • Il rigetto di istituti premiali (es. concordato) può essere motivato su basi soggettive e oggettive: gravità del fatto, precedenti, mancata collaborazione e assenza di comportamenti riparativi sono elementi rilevanti per negare benefici.
  • La determinazione della pena deve essere motivata secondo i criteri dell'art. 133 c.p., ma la Corte di legittimità non revoca una valutazione congrua e motivata della Corte territoriale se rientra nei limiti edittali e nella discrezionalità giudiziale.
  • Ricorsi manifestamente infondati o basati su rielaborazioni del compendio probatorio possono comportare condanna alle spese e decurtazione/versamento di somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare preventiva fondatezza giuridica e processuale prima di proporre ricorso in Cassazione.
  • Per contestare efficacemente responsabilità in casi tributari, la difesa dovrebbe focalizzarsi su censure di diritto o su vizi di motivazione specifici e dimostrabili, evitando incentrature esclusivamente fattuali non sindacabili in sede di legittimità.

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