Cassazione Penale, Sentenza n. 05008/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi lamentavano, in termini principali: 1) apparente carenza o apparenza della motivazione della Corte di appello in ordine alla sussistenza e all'attualità della pericolosità sociale di Falaschi, fondata su fatti in parte risalenti e su procedimenti penali non definitivi o conclusi con assoluzioni; 2) insufficiente prova della correlazione temporale tra profitti illeciti e incrementi patrimoniali, nonché di idoneità lucrogenetica di alcune condotte; 3) omissione di valutare che, in pendenza dell'amministrazione giudiziaria, l'azienda era stata affittata (circostanza che ridurrebbe o escluderebbe il profitto illecito); 4) contestazione della legittimità dell'adozione di un nuovo provvedimento di sorveglianza speciale invece dell'eventuale aggravamento di quella precedente; 5) censure sulla confisca: errore nella valutazione della redditività della B.L. Carrozzeria s.r.l.s., possibile duplicazione del conteggio di 228.000 euro nella cassetta di sicurezza della moglie e mancata verifica, per singoli cespiti, della provenienza lecita dei mezzi impiegati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Dino Falaschi e, salvo un'eccezione parziale, quelli dei terzi interessati (Francesca Lolli, Roberta Falaschi, Ludovica Falaschi e Alba Randellini). In particolare: - Ha confermato la correttezza della valutazione della Corte di appello circa l'attualità e la continuità della pericolosità sociale di Falaschi, richiamando e applicando l'interpretazione "tassativizzante" della Corte costituzionale (sent. n. 24/2019) in tema di pericolosità generica e i criteri giurisprudenziali di legittimità; - Ha ritenuto legittima la confisca patrimoniale in quanto sussiste congruità tra profitti illeciti accertati e valore dei beni, nonché la prova di sproporzione e di interposizione/fidefacenza familiare; - Ha dichiarato inammissibile per genericità e carenza di specificità la maggior parte delle censure difensive; - Ha annullato il decreto limitatamente alla confisca del natante "Palmira" intestato a Benito Falaschi, rinviando alla Corte di appello di Roma per un nuovo esame specifico su quel punto; - Ha disposto la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00 a titolo equitativo, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia e misure di prevenzione)
art. 1, comma 1, lett. b; art. 8, comma 1; art. 10, comma 3; art. 10, comma 8; art. 11, comma 2; art. 19, comma 3; art. 26, comma 2; art. 27, comma 2
La Corte applica l'interpretazione "tassativizzante" della Corte costituzionale (sent. n. 24/2019): per la pericolosità ex art.1 lett. b) occorrono elementi di fatto puntuali che dimostrino delitti posti abitualmente, profitti effettivi e rilevanza dei proventi come componente significativa del reddito; l'estensione delle indagini patrimoniali ai congiunti è legittima quando emerga la disponibilità o promiscuità patrimoniale (art.19, comma 3); la cassazione nel procedimento di prevenzione è ammessa solo per violazione di legge (art.10 comma 3 e art.27 comma 2).
art. 173 disp. att. c.p.p.
Limita la disamina in Cassazione di questioni già trattate e impone sinteticità: la Corte richiama il motivo e riporta le questioni nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
codice di procedura penale
art. 606, lett. e; art. 616
Art.606 lett. e) (vizi di motivazione) è in larga parte escluso nel sindacato in materia di misure di prevenzione salvo motivazione inesistente o meramente apparente; art.616 consente la condanna alle spese e prevede il versamento alla Cassa delle ammende quando il ricorso sia inammissibile senza colpa.
Costituzione (art. 13, secondo comma, e principi generali)
Richiama l'obbligo motivazionale e la necessità che il giudice illustri puntualmente gli "elementi di fatto" su cui fonda la prognosi di pericolosità, in ossequio al principio di legalità e alla tutela delle libertà individuali.
Corte costituzionale, sentenza n. 24 del 2019
Funge da sentenza interpretativa di rigetto: conferma la legittimità dell'art.1 lett. b) purché la norma sia letta in modo "tassativizzante", richiedendo requisiti stringenti (abitualità delinquenziale, produzione di profitti illeciti e loro incidenza sul reddito).
Giurisprudenza della Corte EDU (De Tommaso c. Italia, Grande Camera 23/02/2017)
Richiamata come riferimento sovranazionale che ha sollevato esigenze di maggiore predeterminazione e tutela delle garanzie nelle misure di prevenzione, influenzando l'interpretazione restrittiva della normativa interna.
Massime di principio
- In procedimenti di prevenzione l'impugnazione in Cassazione è ammessa soltanto per violazione di legge: le censure di merito sulla logica della motivazione sono difficilmente sindacabili se il provvedimento contiene motivazione non inesistente o meramente apparente.
- Per applicare misure personali o patrimoniali fondate su pericolosità generica (art.1 lett. b d.lgs. 159/2011) il giudice deve indicare elementi di fatto puntuali che dimostrino: attività delittuose abituali nel tempo, produzione concreta di profitti illeciti e rilevanza di tali profitti nel reddito del proposto.
- Sentenze penali di assoluzione definitiva su specifici fatti impediscono che quegli stessi fatti siano usati come elemento indiziante nel procedimento di prevenzione; invece procedimenti penali non definitivi possono essere considerati ma con maggior rigore e prova rafforzata.
- La confisca di prevenzione richiede un giudizio comparativo tra valore dei beni e capacità delle condotte di generare profitti illeciti: la sproporzione e la prova di interposizione o promiscuità patrimoniale giustificano l'estensione dell'ablazione ai terzi.
- Le indagini patrimoniali e il regime probatorio agevolato possono estendersi ai congiunti e a soggetti che abbiano disponibilità sui patrimoni quando emergano flussi o promiscuità che dimostrino utilizzo dei profitti illeciti tramite interposizione.
- Le censure difensive in Cassazione devono essere specifiche e autosufficienti (allegare elementi istruttori e circostanziare l'incidenza delle omissioni): argomentazioni generiche o non provate portano all'inammissibilità.
- Relativamente a misure personali già eseguite, l'opzione di proporre un nuovo provvedimento autonomo piuttosto che un aggravamento è legittima se la condotta pericolosa prosegue dopo la fine della misura precedente e la nuova proposta è presentata in tempo non ravvicinato.
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