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Sentenza

Sentenza n. 3971/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'ottemperanza sulla sentenza n. 1306/2025 pubbl. il 21/03/2025, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, al termine del procedimento recante RG n. 7016/2024.

Giustizia amministrativa202601337

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2018/19

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato il 18 febbraio 2026, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro per un anno scolastico mediante la carta elettronica del docente. La sentenza era stata notificata al Ministero il 24 marzo 2025, ma l'amministrazione non aveva dato esecuzione al comando giudiziale. La ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento, il pagamento del dovuto con accessori e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza e verificando che la sentenza del giudice ordinario fosse stata ritualmente notificata, fosse passata in giudicato e non fosse stata eseguita. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Poiché il termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio può essere decorso, il TAR ha precisato che l'amministrazione deve comunque erogare il controvalore pecuniario di 500 euro, con interessi legali fino al soddisfo, non potendo beneficiare della propria inerzia; l'obbligazione è infatti fungibile e il mancato rispetto del termine non è imputabile alla ricorrente. Il Collegio ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà, se necessario, allocare la somma in bilancio e compiere tutte le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, senza che l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa possano giustificare l'inadempimento. È stata respinta soltanto la richiesta di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Il ricorso è stato proposto nel rispetto dei termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e conferma l'attualità dell'inadempimento.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio economico annuale della carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia accertato un obbligo della pubblica amministrazione di attribuire una prestazione o un beneficio al destinatario.
  • Quando l'amministrazione non dimostri l'adempimento del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinarne l'esecuzione entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Se il termine fissato dal giudice per la fruizione di un beneficio è divenuto inutilizzabile per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante erogazione del controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, quando si tratti di obbligazione fungibile e il ritardo sia imputabile all'amministrazione.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittime cause di impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • La concessione dell'astreinte nel giudizio di ottemperanza non è automatica, ma richiede una valutazione di equità riferita alle concrete circostanze del caso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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