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Legge

L.R. Valle d'Aosta 11/2021

Misure di prevenzione e di intervento concernenti la specie lupo. Attuazione dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 11/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, in Valle d’Aosta, misure eccezionali di prelievo, cattura ed eventuale abbattimento del lupo, su decreto del Presidente della Regione e previo parere ISPRA, solo se non vi siano altre soluzioni e senza pregiudicare la conservazione della specie. Prevede inoltre comunicazioni allo Stato, uso esclusivo del Corpo forestale e attività informative e formative. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Misure di prevenzione e intervento sulla specie lupo in Valle d’Aosta

Misure di prevenzione e intervento sulla specie lupo

La legge regionale disciplina, per la Valle d’Aosta, interventi straordinari sulla specie Canis lupus finalizzati a conciliare la conservazione della fauna selvatica con la gestione tradizionale dei pascoli di montagna e la tutela delle attività zootecniche. Il provvedimento si muove nel quadro dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE e attribuisce alla Regione specifici poteri autorizzatori e organizzativi.

Presupposti e finalità degli interventi

Il Presidente della Regione, di concerto con l’Assessore regionale competente in materia di agricoltura e risorse naturali, può autorizzare con proprio decreto il prelievo, la cattura e, se necessario, l’abbattimento di esemplari monitorati di lupo. L’autorizzazione è subordinata a condizioni stringenti:

  • deve essere acquisito il parere favorevole di ISPRA;
  • non devono esistere altre soluzioni valide;
  • le misure non devono pregiudicare il mantenimento della popolazione della specie in uno stato di conservazione soddisfacente nella sua area di ripartizione naturale.

Gli interventi sono ammessi per finalità di tutela della fauna e della flora tipiche dei pascoli montani, di conservazione degli habitat naturali, di coesistenza con l’allevamento tradizionale di montagna e di prevenzione di danni gravi a colture, allevamento, boschi e altre forme di proprietà. La norma richiama anche esigenze di sanità e sicurezza pubblica, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi quelli sociali o economici, nonché conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente e la sicurezza di abitanti e frequentatori del territorio regionale.

Rapporti con lo Stato e obblighi informativi europei

La Regione deve trasmettere allo Stato le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione verso la Commissione europea previsti dall’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE. La disciplina regionale, quindi, si coordina con il livello statale ed europeo per la rendicontazione delle misure adottate sul lupo.

Soggetti incaricati dell’attuazione

Per l’attuazione dei decreti autorizzativi, la Regione si avvale in via esclusiva del Corpo forestale della Valle d’Aosta. Il testo non attribuisce ad altri corpi o soggetti un potere operativo autonomo per l’esecuzione degli interventi previsti.

Azioni informative e formative

La Regione promuove, tramite il Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale e in collaborazione con il Parco Nazionale Gran Paradiso, il Parco naturale del Mont Avic e altri soggetti già coinvolti in progetti europei e statali, una vasta azione di informazione e formazione sulla specie lupo e sulle modalità di convivenza con essa. Le iniziative sono rivolte in particolare a:

  • gestori di aziende zootecniche;
  • conduttori di alpeggio;
  • escursionisti e turisti;
  • popolazione in generale.

Sono previste attività di formazione dedicate e campagne informative specifiche.

Aspetti finanziari

L’attuazione della legge avviene senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, entro le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La pubblicazione indicata è del 25 maggio 2021, quindi l’efficacia decorre dal 26 maggio 2021.

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