Cassazione Civile, Ordinanza n. 23181/2024 del 27/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La vicenda riguarda uno straniero sbarcato a Lampedusa nel 2022, destinatario di un decreto di respingimento emesso dal Questore e, in connessione, di più provvedimenti di trattenimento e di proroga del trattenimento adottati ai sensi del T.U. immigrazione e del d. lgs. 142/2015. In un primo procedimento il Giudice di pace aveva convalidato il trattenimento; in un secondo, il Giudice di pace aveva rigettato l'opposizione al decreto di respingimento; in altri due procedimenti il Tribunale aveva convalidato il trattenimento per richiedente asilo e prorogato la misura. Il ricorrente ha censurato, in particolare, la mancata informativa sulla possibilità di chiedere protezione internazionale prima dell'adozione del respingimento e la conseguente illegittimità del decreto presupposto, deducendo che la mancata manifestazione immediata della volontà di chiedere asilo non sanava l'omessa informazione. È stato inoltre dedotto, in altro motivo, il carattere seriale/collettivo del respingimento. Nei ricorsi relativi al trattenimento il ricorrente ha contestato la convalida e la proroga, sostenendo che la nullità o illegittimità del provvedimento presupposto travolgeva anche le misure restrittive della libertà personale.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi e ha accolto il primo motivo del ricorso contro la convalida del trattenimento, ritenendo che le autorità competenti avessero l'obbligo di informare lo straniero, ai sensi della normativa europea e interna, della possibilità di presentare domanda di protezione internazionale, senza che fosse sufficiente la mancata richiesta di asilo al momento dello sbarco o la dichiarazione di voler trovare lavoro. Ha quindi cassato senza rinvio il decreto di convalida del trattenimento, rilevando che, una volta scaduto il termine perentorio per la convalida, il processo non poteva proseguire. Per effetto del venir meno del trattenimento e della funzione esecutiva del respingimento, ha cassato senza rinvio anche il decreto di respingimento opposto e, in conseguenza, il decreto di convalida del trattenimento e il provvedimento di proroga emessi dal Tribunale di Torino. Il secondo motivo del primo ricorso è stato dichiarato assorbito. Non sono state liquidate spese per la presenza del patrocinio a spese dello Stato e della soccombenza di un'amministrazione statale.
Norme richiamate
art. 8 Direttiva 2013/32/UE
"gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo"
impone alle autorità competenti di informare i cittadini di Paesi terzi o apolidi trattenuti o presenti ai valichi di frontiera della possibilità di presentare domanda di protezione internazionale, quale adempimento preliminare e necessario per assicurare l'accesso effettivo alla procedura di asilo
art. 10, comma 4, d. lgs. 286/1998
richiamato come norma interna rilevante insieme all'art. 10-ter nel dovere di informazione e nella disciplina dell'opposizione al respingimento
"fornire l'informativa quanto alla procedura di protezione internazionale"
impone che la scelta dello straniero di non proporre domanda di protezione internazionale sia una scelta informata; l'omessa informazione rende illegittimo il respingimento e può riflettersi sul trattenimento
art. 14, comma 4, d. lgs. 286/1998
il termine perentorio per la convalida del trattenimento, una volta scaduto, impedisce la prosecuzione del processo e conduce alla cassazione senza rinvio
art. 14, comma 1, d. lgs. 286/1998
richiamato per descrivere il respingimento con accompagnamento alla frontiera e la sua natura strettamente funzionale all'esecuzione
art. 14, comma 5-bis, d. lgs. 286/1998
il decreto che ordina di lasciare il territorio entro sette giorni sostituisce l'accompagnamento coattivo e non incide sulla libertà personale come il respingimento con accompagnamento
art. 6, commi 3, 5, 6, 7 e 8, d. lgs. 142/2015
disciplinano il trattenimento del richiedente protezione internazionale, la sua convalida e proroga; tali misure presuppongono un valido titolo e vengono meno se cade il provvedimento presupposto
art. 13 Cost.
richiamato in relazione alla restrizione della libertà personale derivante dal provvedimento di accompagnamento coattivo
art. 5, par. 1, CEDU
richiamato per affermare che la detenzione a fini di espulsione è consentita solo se la procedura è regolare
art. 4 Protocollo n. 4 CEDU
richiamato nel motivo sulla natura seriale del respingimento
richiamato per il deposito della memoria in cassazione
base per la cassazione senza rinvio quando il processo non può essere proseguito
in caso di patrocinio a spese dello Stato, le spettanze del difensore vanno liquidate con istanza al giudice del procedimento
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
nel giudizio di cassazione la liquidazione spetta al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato in caso di cassazione senza rinvio
non si applica, secondo la Corte, all'ipotesi di soccombenza di un'amministrazione statale
rubrica del motivo di ricorso per violazione di legge
Massime di principio
- L'omessa informazione dello straniero trattenuto o presente al valico sulla possibilità di chiedere protezione internazionale integra un vizio radicale del decreto di respingimento, perché impedisce che la rinuncia a presentare domanda sia frutto di una scelta realmente consapevole.
- La mancata manifestazione immediata della volontà di chiedere asilo, così come l'indicazione di un diverso motivo di ingresso, non esonera l'autorità dall'obbligo di fornire l'informativa prevista dalla normativa europea e interna.
- Nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero il giudice può e deve valutare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento presupposto di espulsione o respingimento, quando tale illegittimità incida sulla regolarità della procedura e sulla legittimità della restrizione della libertà personale.
- Il trattenimento disposto in funzione dell'esecuzione di un decreto di respingimento o espulsione presuppone la validità del titolo presupposto; se quest'ultimo viene meno o è radicalmente invalido, cadono anche le misure accessorie di trattenimento e proroga.
- Se scade il termine perentorio per la convalida del trattenimento, il processo non può essere proseguito e la Corte può cassare senza rinvio il provvedimento impugnato.
- Il decreto di respingimento con accompagnamento alla frontiera è strutturalmente strumentale alla sua esecuzione: se viene meno la misura esecutiva complementare, il provvedimento di respingimento non può sopravvivere autonomamente.
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