Sentenza del 08/04/2016 n. 6865 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato due avvisi di accertamento relativi alla TOSAP e alle sanzioni per l'occupazione abusiva di suolo pubblico connessa alla realizzazione di un complesso edilizio. Ha sostenuto: la carenza di motivazione degli avvisi per mancata allegazione o riproduzione dei verbali della Polizia Municipale e dei Carabinieri; l'errata individuazione della data iniziale dell'occupazione; la rilevanza di contratti di appalto che affidavano a terzi la gestione e il deposito del materiale di risulta; e l'erronea attribuzione alla società della soggettività passiva d'imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non trascriveva il contenuto degli avvisi e dei documenti rilevanti e risultava inoltre contraddetto dalla circostanza che alcuni verbali erano stati notificati o già prodotti dalla società. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività non consentita in sede di legittimità, e non individuavano correttamente un fatto controverso e decisivo ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato: la società, titolare della concessione edilizia e beneficiaria dell'occupazione funzionale alla costruzione, è soggetto passivo della TOSAP, anche se aveva affidato a imprese appaltatrici le opere materiali. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese, liquidate in Euro 11.000,00 in favore del Comune e in Euro 9.000,00 in favore di Tributi Italia S.p.A., oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 39
È soggetto passivo della TOSAP il soggetto che trae utilità dall'occupazione di suolo pubblico. Nel caso concreto, la società proprietaria e titolare della concessione edilizia è stata considerata beneficiaria dell'occupazione, anche se le attività materiali erano svolte da appaltatori.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 51, comma 2-bis, introdotto dal D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 6, comma 2, lettera b)
La contestazione relativa alla motivazione degli atti impositivi e all'allegazione dei documenti probatori deve essere dedotta in modo autosufficiente, consentendo al giudice di verificare il contenuto degli atti e l'eventuale omissione.
Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5
Il ricorso per cassazione può denunciare violazioni di legge o vizi motivazionali nei limiti previsti dalla norma, ma non può trasformarsi in una richiesta di riesame delle prove e dei fatti già valutati dal giudice di merito.
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla disciplina applicabile ratione temporis, i motivi dovevano essere accompagnati da quesiti di diritto o da un'effettiva indicazione del fatto controverso e decisivo. Quesiti generici o diretti a sollecitare una diversa valutazione delle prove non sono sufficienti.
Massime di principio
- Ai fini della TOSAP, il soggetto passivo non è necessariamente colui che compie materialmente l'occupazione: può essere il titolare dell'attività o dell'intervento edilizio che trae l'utilità principale dall'occupazione.
- L'affidamento dei lavori a imprese appaltatrici non esclude automaticamente la responsabilità tributaria del committente; può eventualmente determinare una responsabilità solidale o concorrente degli appaltatori.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova ricostruzione del quadro probatorio: occorre dimostrare una specifica violazione di legge o un vizio processualmente rilevante, individuando con precisione il fatto decisivo trascurato.
- Le contestazioni sulla motivazione dell'avviso di accertamento devono indicare e trascrivere, per quanto necessario, il contenuto degli atti e dei documenti su cui si fondano, rispettando il principio di autosufficienza.
- La prova dell'occupazione abusiva può derivare da verbali della Polizia Municipale, dei Carabinieri, fotografie, sequestri e altri elementi concordanti; il giudice di merito può valutarli complessivamente.
- Per contestare efficacemente la durata o la superficie dell'occupazione occorre fornire elementi probatori specifici e non limitarsi a proporre una lettura alternativa degli stessi elementi già esaminati dai giudici di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 apr 2016Sentenza del 08/04/2016 n. 640 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 8 apr 2016Sentenza del 08/04/2016 n. 643 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 8 apr 2016Sentenza del 08/04/2016 n. 1354 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 8 apr 2016Sentenza del 08/04/2016 n. 1987 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 8 apr 2016Sentenza del 08/04/2016 n. 1991 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 8 apr 2016Sentenza del 08/04/2016 n. 1994 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →