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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15434/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una lavoratrice per crediti retributivi nei confronti del Comune, poi opposto dall'ente con contestuale chiamata in manleva di una società privata. Il tribunale rigettava l'opposizione del Comune e accoglieva la domanda di rivalsa verso la società chiamata. La corte d'appello respingeva l'impugnazione della società, ritenendo rituale e implicitamente autorizzata la chiamata del terzo, rilevando inoltre che la controversia non mutava natura per la qualificazione come non lavoristica e che, nel merito, la società aveva comunque fruito del servizio di polizia municipale in occasione di una manifestazione, con oneri già comunicati e richiesti. La ricorrente per cassazione articola tre motivi: (1) violazione di legge, omesso esame e omessa pronuncia, deducendo che nessun compenso sarebbe dovuto quando l'evento fosse organizzato o patrocinato dal Comune, che il regolamento comunale imponeva una preventiva quantificazione dei costi e che mancava una formale istanza di utilizzo del servizio di polizia locale; (2) violazione dell'art. 38 del CCNL comparto Regioni-Autonomie locali, sostenendo che l'attività svolta non potesse qualificarsi come lavoro straordinario in difetto di richiesta/autorizzazione del privato; (3) violazione processuale sulla chiamata del terzo, assumendo che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente non potesse chiamare un terzo senza previa autorizzazione espressa del giudice e che la successiva costituzione del terzo non sanasse il vizio. La Corte di cassazione dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo perché introducono questioni nuove non trattate in appello e non adeguatamente autosufficienti, oltre a non confrontarsi con la ratio della sentenza impugnata; rigetta il terzo motivo, ritenendo correttamente applicato il principio dell'autorizzazione implicita alla chiamata del terzo quando il giudice non si riservi di provvedere e il terzo partecipi al giudizio senza dedurre specifici pregiudizi. Il ricorso è quindi respinto e la ricorrente è condannata alle spese verso entrambe le parti controricorrenti, con ulteriore statuizione sul contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che introducevano questioni nuove o non autosufficientemente dedotte e infondata la doglianza sulla chiamata del terzo, applicando il principio dell'autorizzazione implicita in opposizione a decreto ingiuntivo. Conseguentemente ha confermato la decisione di merito e condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascun controricorrente, oltre all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Consente la denuncia in cassazione di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi e non introdurre questioni nuove.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio processuale va specificamente articolato; non può essere prospettato in modo generico o sganciato dal motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando operi la doppia conforme e la doglianza non sia specificamente sviluppata nel motivo.

  • artt. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia deve essere dedotta in modo puntuale e riferita a una questione effettivamente devoluta al giudice di merito.

  • art. 269 c.p.c.

    Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la chiamata del terzo richiede istanza di autorizzazione; tuttavia può operare un'autorizzazione implicita se il giudice non provvede espressamente e le parti partecipano al contraddittorio senza contestazioni utili.

  • art. 156 c.p.c.

    Il raggiungimento dello scopo del atto processuale sana il vizio quando il terzo e le parti abbiano comunque potuto difendersi e interloquire.

  • art. 38 del CCNL comparto Regioni Autonomie locali 14.9.2000

    La ricorrente lo invocava per negare la debenza del compenso per prestazioni asseritamente straordinarie della polizia municipale; la Corte rileva però che la censura non era stata trattata nella sentenza impugnata.

  • art. 28 Cost.

    Richiamato dalla corte territoriale per affermare che l'eventuale violazione dell'obbligo interno dell'ente di ottenere il previo pagamento può al più fondare responsabilità del funzionario verso l'ente, ma non elimina il debito del fruitore del servizio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Consente la dichiarazione dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove rispetto a quelle devolute al giudice di appello; la parte deve allegare e dimostrare anche, in modo autosufficiente, dove e come la questione sia stata già dedotta nei gradi di merito.
  • La censura di violazione delle regole di ermeneutica o di interpretazione di un atto deve indicare specificamente quali canoni siano stati violati e non può risolversi nella semplice contrapposizione di una lettura alternativa dei fatti o della disciplina applicata dal giudice di merito.
  • Il vizio di omessa pronuncia o di omesso esame di un fatto decisivo richiede un motivo puntuale e non può essere dedotto in modo generico; inoltre, in presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sul fatto è ulteriormente limitato.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la chiamata del terzo può ritenersi validamente autorizzata in modo implicito quando il giudice non si riservi di provvedere, il terzo si costituisca e partecipi al contraddittorio, e non emergano specifici pregiudizi processuali per le parti.
  • La mancanza di un adempimento interno dell'ente pubblico relativo alla preventiva riscossione del corrispettivo non esclude di per sé l'obbligazione del soggetto che abbia effettivamente fruito del servizio; al più, può rilevare nei rapporti interni di responsabilità amministrativo-contabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppelloRicorso per cassazioneRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiOnere della provaGiudicato

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