Sentenza n. 2420/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento del 16.1.2025, notificato il 22.1.2025, con cui il Comune di Milano ha disposto la cancellazione del ricorrente dalla graduatoria per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del comune di Milano (Avviso 9500 - Piano 2024), ai sensi del Regolamento Regionale 4/2017, nonché di ogni altro atto preordinato e presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale del 16 gennaio 2025, notificato il 22 gennaio 2025, di rigetto del ricorso gerarchico e conferma della cancellazione dalla graduatoria per l’assegnazione di un’unità abitativa destinata ai servizi abitativi pubblici
Esito
Favorevole al ricorrente (aspirante assegnatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la cancellazione dalla graduatoria relativa all’Avviso 9500 - Piano 2024, disposta perché l’ISEE indicato nella domanda, pari a 440 euro, era stato ritenuto irregolare. Secondo il Comune, avrebbe dovuto essere utilizzata una precedente attestazione ISEE, priva di irregolarità, dalla quale risultava un valore di 111.634 euro, superiore sia al limite di 3.000 euro previsto per il riconoscimento della condizione di indigenza sia al limite di 16.000 euro previsto per l’accesso all’edilizia sociale. Il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lettera c), e dell’art. 13, comma 1, del regolamento regionale n. 4/2017 e dell’art. 21, comma 2, della legge regionale n. 16/2016, nonché difetto di motivazione, travisamento o inesatta rappresentazione dei presupposti, omesso esame della situazione concreta, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento. In sede cautelare aveva documentato di essere stato detenuto nel periodo in cui era stata aperta a suo nome una partita IVA relativa a un’attività di consulente informatico e al reddito autonomo risultante dall’ISEE; aveva inoltre presentato querela, sostenendo di essere vittima di condotte criminose di terzi e di non essere titolare né della partita IVA né del reddito. In seguito alla denuncia era stata elaborata una nuova certificazione ISEE, del 30 maggio 2025, con valore di 440 euro.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito le censure contro la cancellazione dalla graduatoria. Il Collegio ha rilevato che il Comune, con provvedimento del 4 agosto 2025, aveva assegnato al ricorrente un’unità abitativa pubblica nell’ambito dei servizi abitativi permanenti; il ricorrente aveva accettato l’assegnazione e sottoscritto il contratto di locazione il 6 agosto 2025. Tale attività amministrativa è stata ritenuta integralmente satisfattiva e pienamente corrispondente al bene della vita perseguito, rendendo superata la controversia. Il giudice ha distinto la cessazione della materia del contendere dall’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: la prima presuppone una soddisfazione piena e irretrattabile della pretesa, mentre la seconda ricorre quando la sopravvenienza non è satisfattiva ma rende inutile l’annullamento dell’atto. Le spese sono state compensate per la particolarità della fattispecie. È stata confermata l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso al difensore rinviata a separato provvedimento.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio, allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato
La cessazione della materia del contendere ricorre quando una successiva attività dell’amministrazione soddisfa pienamente e irretrattabilmente il diritto o l’interesse legittimo azionato.
art. 7, comma 1, lettera c), regolamento regionale n. 4/2017
Norma invocata dal ricorrente in relazione ai requisiti soggettivi per l’accesso ai servizi abitativi pubblici; non esaminata nel merito per la cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1, regolamento regionale n. 4/2017
Norma invocata dal ricorrente in relazione ai requisiti soggettivi per l’accesso ai servizi abitativi pubblici; non esaminata nel merito.
art. 21, comma 2, l.r. n. 16/2016
Norma invocata dal ricorrente sui requisiti soggettivi; non esaminata nel merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato.
artt. 5 e 6, regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. presuppone una successiva attività amministrativa che soddisfi pienamente e irretrattabilmente la pretesa sostanziale dedotta in giudizio.
- L’assegnazione definitiva del bene della vita richiesto dal ricorrente, seguita dall’accettazione e dalla stipula del relativo contratto, integra una soddisfazione piena dell’interesse azionato e comporta la cessazione della materia del contendere sulla controversia relativa all’esclusione o cancellazione dalla graduatoria.
- La cessazione della materia del contendere si distingue dall’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: la prima richiede una sopravvenienza integralmente satisfattiva, mentre la seconda deriva da una situazione nuova non satisfattiva, ma tale da rendere inutile l’annullamento dell’atto impugnato.
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