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Ordinanza

Ordinanza n. 63/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione dirigenziale di nomina della Commissione d’esame e atti della sessione d’esame per il conseguimento dell’idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi, nonché successiva deliberazione regionale sulle modalità di funzionamento della Commissione e di svolgimento degli esami

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione ha impugnato, con domanda cautelare, la determinazione dirigenziale di nomina della Commissione d’esame, il verbale istruttorio, il verbale di validazione dei quiz, gli atti della sessione d’esame del 23 dicembre 2025, compresi i verbali di valutazione e i tesserini rilasciati, nonché, con motivi aggiunti, la deliberazione della Giunta regionale relativa alle future modalità di funzionamento della Commissione e di svolgimento degli esami. Le censure riguardavano principalmente l’esclusione dell’associazione, recte del soggetto da essa designato, dalla composizione della Commissione, oltre alla nomina e alla composizione della Commissione stessa. Il giudice ha rilevato, in sede cautelare, la probabile tardività dell’impugnazione della determinazione dirigenziale, pubblicata sul B.U.R. il 5 dicembre 2025 e comunicata individualmente all’associazione il 20 gennaio 2026. Ha inoltre considerato acclarato e sostanzialmente incontestato il difetto del requisito di rappresentatività minima di sessanta iscritti muniti di regolare tesserino di idoneità, previsto dall’art. 5, comma 1-ter, della legge regionale n. 35/1995. Quanto alla composizione della Commissione, l’associazione contestava implicitamente la possibilità di costituire validamente l’organo mediante designazioni parziali, ma la disciplina regionale esclude, prima facie, l’applicabilità del principio del collegio perfetto. I motivi aggiunti sono stati ritenuti non incidenti sull’esito cautelare, poiché la deliberazione sopravvenuta appariva destinata a disciplinare le future sessioni d’esame.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris e del periculum in mora. In particolare, ha ritenuto prima facie tardiva l’impugnazione della determinazione di nomina, considerato il momento della pubblicazione e quello della comunicazione individuale. Ha inoltre rilevato l’assenza del requisito minimo di rappresentatività richiesto dalla normativa regionale, elemento idoneo a sorreggere l’esclusione dell’associazione o del soggetto da essa designato dalla Commissione. Ha escluso, in base all’art. 5, comma 2, della legge regionale n. 35/1995, che la validità della Commissione dipendesse dalla presenza di tutte le designazioni, poiché la norma consente la costituzione dell’organo anche con designazioni parziali una volta inutilmente decorso il termine previsto. La deliberazione regionale del 2 aprile 2026 è stata ritenuta priva di rilevanza cautelare, in quanto riferita alle future sessioni d’esame. Il ricorrente non ha provato un pregiudizio grave e irreparabile e, in ogni caso, l’interesse azionato è stato ritenuto recessivo rispetto all’interesse pubblico alla prosecuzione dell’attività della Commissione già insediata. Nulla è stato disposto sulle spese della fase cautelare, non essendosi costituita la Regione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; la domanda è stata respinta per l’assenza sia del fumus boni iuris sia di un pregiudizio grave e irreparabile.

  • art. 5, comma 1-ter, l.r. Basilicata n. 35/1995

    Richiede, ai fini della rappresentatività rilevante nella composizione della Commissione, almeno sessanta iscritti muniti di regolare tesserino di idoneità; il difetto di tale requisito è stato ritenuto acclarato e sostanzialmente incontestato.

  • art. 5, comma 2, l.r. Basilicata n. 35/1995

    Le designazioni dei componenti la Commissione devono pervenire entro 20 giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine la Commissione si intende utilmente costituita anche con designazioni parziali

    La Commissione può ritenersi validamente costituita anche in presenza di designazioni parziali, con conseguente esclusione, in via cautelare, dell’applicabilità del principio del collegio perfetto.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’impugnazione di un atto amministrativo può essere ritenuta priva di fumus quando l’atto risulti prima facie impugnato tardivamente, tenendo conto della pubblicazione e della comunicazione individuale idonee a rendere conoscibili i suoi contenuti lesivi.
  • Il difetto, non contestato, di un requisito normativo minimo di rappresentatività costituisce un elemento autonomamente idoneo a sostenere, in sede cautelare, l’esclusione del soggetto designato dalla partecipazione a un organo amministrativo.
  • Quando la normativa speciale prevede che un organo collegiale possa essere utilmente costituito anche mediante designazioni parziali dopo il decorso del termine assegnato, non trova applicazione il principio del collegio perfetto.
  • La tutela cautelare richiede la prova di un pregiudizio grave e irreparabile; in assenza di tale prova, l’interesse del ricorrente può essere subordinato all’interesse pubblico alla continuità dell’attività amministrativa già avviata.
  • Un atto sopravvenuto destinato a disciplinare soltanto future sessioni o procedimenti non incide, di regola, sulla legittimità degli atti relativi a una sessione già svolta e non determina, da solo, un interesse cautelare attuale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciResponsabile del procedimento e competenzaTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoCommissione esaminatrice
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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