Cassazione Penale, Ordinanza n. 36424/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Napoli, che aveva confermato la decisione di primo grado in relazione a reiterate violazioni commesse mediante un’autovettura di cui, secondo i giudici di merito, egli aveva la disponibilità materiale. Il testo non indica il reato contestato né la natura delle violazioni. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che la Corte d’appello non avesse esaminato singolarmente i rilievi d’appello e avesse aderito genericamente alla decisione di primo grado. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione circa la tempestività della querela, sostenendo che essa potesse rendere procedibili soltanto le condotte del trimestre precedente al deposito. La difesa contestava inoltre che fosse sempre l’imputato a commettere le violazioni, prospettando che l’autovettura potesse essere nella disponibilità di un terzo. Il testo riferisce che la querela fu presentata il 20 febbraio 2018 e indica come data dell’ultima violazione il 10 febbraio 2028; tale sequenza temporale è riportata come compare nel provvedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico: la Corte territoriale aveva fornito, seppure sinteticamente, ragioni per confermare la decisione di primo grado, valorizzando le verifiche presso il P.R.A. e le compagnie assicurative e i controlli su strada, dai quali risultava la disponibilità materiale dell’autovettura in capo all’imputato; il ricorso non si confrontava specificamente con tali argomenti e mirava a ottenere una diversa lettura delle prove, non consentita in sede di legittimità. Anche il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico perché non si confrontava con la motivazione sulla procedibilità, secondo cui la querela era stata presentata il 20 febbraio 2018 rispetto all’ultima violazione indicata come avvenuta il 10 febbraio 2028. La tesi della possibile disponibilità del veicolo da parte di un terzo non trovava riscontri ed era stata giudicata generica e congetturale. La memoria difensiva, pur tempestiva, non poteva sanare la genericità originaria dei motivi. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
in materia di impugnazioni, l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., costituisce di per sé motivo di inammissibilità del proposto gravame, anche se successivamente, ad integrazione e specificazione di quelli già dedotti, vengano depositati nei termini di legge i motivi nuovi ex art. 585, comma quarto, cod. proc. pen.
La genericità dei motivi originari determina l’inammissibilità dell’impugnazione e non è sanata dal successivo deposito di motivi nuovi che integrino o specifichino quelli già dedotti.
art. 585, comma quarto, c.p.p.
in materia di impugnazioni, l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., costituisce di per sé motivo di inammissibilità del proposto gravame, anche se successivamente, ad integrazione e specificazione di quelli già dedotti, vengano depositati nei termini di legge i motivi nuovi ex art. 585, comma quarto, cod. proc. pen.
Il deposito tempestivo di motivi nuovi non rimedia alla genericità dei motivi posti a fondamento dell’impugnazione originaria.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso che denunci in modo generico l’apparenza o l’insufficienza della motivazione senza confrontarsi puntualmente con le ragioni effettivamente esposte dal giudice d’appello, anche quando la motivazione di primo grado e quella d’appello si integrino reciprocamente.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle fonti di prova o una diversa ricostruzione dei fatti, riservate al giudice di merito.
- La censura sulla procedibilità per tardività della querela è aspecifica se non si confronta con le ragioni concrete indicate nella sentenza impugnata per ritenere tempestiva la querela.
- La genericità dei motivi originari comporta l’inammissibilità dell’impugnazione e non può essere sanata dal successivo deposito di motivi nuovi che li integrino o specifichino.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36212/2026 del 15/10/2026
- ordinanza_penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36213/2026 del 15/10/2026
- ordinanza_penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36215/2026 del 15/10/2026
- ordinanza_penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36218/2026 del 15/10/2026
- ordinanza_penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36219/2026 del 15/10/2026
- ordinanza_penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36221/2026 del 15/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →