Cassazione Civile, Ordinanza n. 33362/2023 del 30/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di PVC della Guardia di Finanza, con cui all'impresa venivano contestati costi derivanti da fatture relative a operazioni inesistenti nell'anno 2005, con recupero a tassazione di IRES, IRAP, IVA, oltre sanzioni. La CTP aveva annullato integralmente l'atto; la CTR, in appello dell'Ufficio, aveva accolto solo in parte. La società ricorreva per cassazione con sette motivi, deducendo in sintesi: nullità della sentenza d'appello per motivazione solo apparente sulla ritenuta eterodirezione dei lavoratori della cooperativa e quindi sull'interposizione fittizia di manodopera; violazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi; violazione dell'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso; violazione delle garanzie procedimentali in sede di verifica per mancata indicazione delle ragioni dell'accesso; difetto di motivazione dell'avviso e omessa considerazione delle osservazioni del contribuente; omessa pronuncia sulla censura di decadenza del potere accertativo. L'Agenzia resisteva con controricorso e proponeva ricorso autonomo poi qualificato come incidentale, lamentando l'erronea declaratoria di giudicato interno sulle sanzioni irrogate.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo e il settimo motivo del ricorso principale della società, dichiarando assorbiti il primo e il secondo motivo; ha rigettato il quarto, il quinto e il sesto motivo. Ha inoltre accolto l'unico motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Ne è seguita la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente ai motivi accolti del ricorso principale e al motivo del ricorso incidentale, ad altra sezione della CTR, che dovrà riesaminare la questione della motivazione sulla eterodirezione/interposizione fittizia, la questione della decadenza e la questione delle sanzioni, attenendosi ai principi enunciati.
Norme richiamate
art. 132, n. 4, c.p.c.
la motivazione della sentenza deve essere effettiva e non meramente apparente o apodittica
art. 36, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992
anche nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione idonea a spiegare le ragioni della decisione
art. 112 c.p.c.
il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente devolute
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
l'avviso deve essere motivato; il richiamo a documenti o atti è consentito nei limiti in cui siano riportati o conosciuti nei loro elementi essenziali
art. 12 L. n. 212/2000
la mancata indicazione delle specifiche ragioni dell'inizio della verifica non comporta automaticamente nullità dell'atto impositivo; occorre allegare e dimostrare un concreto pregiudizio difensivo
art. 42 d.P.R. 600/1973
l'avviso di accertamento deve essere sufficientemente motivato
art. 56 d.P.R. 633/1972
richiamato per il difetto di motivazione dell'atto IVA, ma nel caso concreto ritenuto non sussistente
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
l'amministrazione deve valutare le osservazioni del contribuente, ma non è tenuta a darne conto espressamente nell'avviso, salvo diversa previsione normativa
art. 2909 c.c.
invocato per censurare l'erronea formazione del giudicato interno sulle sanzioni
art. 336, comma 1, c.p.c.
il giudice di appello riesamina i capi devoluti e le statuizioni dipendenti dalla decisione impugnata
art. 329, comma 2, c.p.c.
richiamato in relazione all'effetto devolutivo e al giudicato interno
art. 56 D.Lgs. n. 546/1992
l'onere di riproposizione riguarda la parte appellata vittoriosa in primo grado, non l'appellante; le questioni assorbite dalla decisione di primo grado non richiedono riproposizione da parte dell'appellante
art. 19 D.Lgs. n. 546/1992
individua gli atti impugnabili nel processo tributario
art. 3, comma 3, L. n. 241/1990
richiamato per la funzione integrativa della motivazione per relationem
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sentenza di merito è nulla per motivazione apparente quando si limita a enunciare in astratto la disciplina applicabile senza spiegare perché, sulla base delle prove, i fatti decisivi devono ritenersi accertati.
- La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è legittima se il PVC richiamato contiene gli elementi essenziali della pretesa e consente al contribuente di comprendere la contestazione e difendersi.
- La mancata indicazione, nell'atto impositivo, delle osservazioni presentate dal contribuente non determina di per sé nullità, salvo che la legge la preveda espressamente o che sia dimostrata una concreta lesione del diritto di difesa.
- La violazione delle disposizioni sullo svolgimento della verifica fiscale non comporta automaticamente nullità dell'accertamento: occorre la deduzione e prova di un pregiudizio effettivo alla difesa.
- Nel processo d'appello tributario, l'appello è pienamente devolutivo sui capi impugnati; le questioni assorbite in primo grado non richiedono riproposizione da parte dell'appellante, mentre l'onere di riproposizione ex art. 56 D.Lgs. 546/1992 grava sulla sola parte appellata vittoriosa.
- Se la sentenza di primo grado non ha esaminato una specifica eccezione o censura, il giudice d'appello commette omessa pronuncia se omette di trattarla espressamente o implicitamente quando la questione è ritualmente devoluta.
- La qualificazione di un'operazione come interposizione fittizia di personale richiede una motivazione effettiva e un concreto apprezzamento degli elementi probatori, non essendo sufficiente un'affermazione apodittica di eterodirezione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33338/2023 del 30/11/2023
- ordinanza_civile · 30 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33339/2023 del 30/11/2023
- ordinanza_civile · 30 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33340/2023 del 30/11/2023
- ordinanza_civile · 30 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33342/2023 del 30/11/2023
- ordinanza_civile · 30 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33343/2023 del 30/11/2023
- ordinanza_civile · 30 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33344/2023 del 30/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →