Sentenza del 04/01/2022 n. 4 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Lazio che ha confermato l'avviso di accertamento per l'anno 2007 determinando sinteticamente maggior reddito in capo al contribuente B.L. ricollegando, ai fini della presunzione di cui all'art. 38 DPR 600/1973, la spesa per l'acquisto di un immobile (atto del 16/01/2009) effettuata dalla figlia B.S. al patrimonio del padre. Il ricorrente ha censurato la decisione per error in iudicando (mancata valutazione complessiva della posizione reddituale del nucleo familiare e diversità di redditi della figlia) e per error in procedendo (mancata audizione della figlia in contraddittorio).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità delle censure ex art. 366 c.p.c., ritenendo che il ricorrente abbia confusamente combinato profili di error in iudicando e in procedendo senza sufficiente specificazione. Nel merito la Corte ha confermato la correttezza dell'applicazione dell'art. 38 DPR 600/1973 da parte della CTR: la presunzione che la spesa sia stata sostenuta con redditi degli ultimi cinque anni si è applicata legittimamente, essendo mancata la prova documentale contraria circa la disponibilità reddituale propria della figlia (entità e durata). Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38
comma 5 e comma 6 (presunzione sulle spese per incrementi patrimoniali e onere della prova contraria)
La spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta con redditi dell'anno e dei quattro precedenti; il contribuente può fornire prova documentale contraria non solo della natura dei redditi (esenti o assoggettati a ritenuta) ma anche della loro entità e durata nel tempo.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
errore di diritto (error in iudicando)
La Cassazione può sindacare la corretta applicazione del diritto ma non riesaminare la valutazione di fatto del giudice di merito; l'allegata errata ricognizione fattuale è, di regola, sottratta al sindacato di legittimità.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
vizio di procedimento (error in procedendo)
Per ottenere la cassazione per vizio di procedimento occorre specificare il vizio e dimostrare il nesso di causalità col pregiudizio; l'asserita omissione dell'audizione di terzi deve essere specificamente dedotta e motivata.
Art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4
onere di specificità dei motivi in cassazione
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e distinti; motivi confusi o combinati senza chiara individuazione della fattispecie di vizio sono inammissibili.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Previsione relativa all'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in presenza dei presupposti indicati.
Massime di principio
- La presunzione di cui all'art. 38 DPR 600/1973 aplica la spesa per incrementi patrimoniali al contribuente in assenza di prova documentale contraria: per sfatarla il contribuente deve produrre documenti che dimostrino la disponibilità reddituale esclusiva dell'altro soggetto (entità e durata nel tempo), non è sufficiente una sola dichiarazione generica.
- La presunzione opera anche se l'acquisto è formalmente intestato a un componente del nucleo familiare successivamente trasferitosi fuori dal nucleo: rileva la situazione di fatto (coabitazione e dipendenza economica) nel periodo rilevante.
- Non è necessario che il contribuente dimostri l'effettivo impiego dei fondi per l'acquisto (la fungibilità delle fonti è riconosciuta), ma occorre provare che i fondi esistevano e appartenevano alla persona cui si vuole ricondurre la spesa.
- Per contestare in Cassazione la motivazione di merito basata su valutazioni fattuali occorre formulare censure di diritto chiare e specifiche; la Corte di Cassazione non rivede i fatti valutati dal giudice di merito salvo violazione di norme di diritto o vizi procedurali ben individuati.
- Se si ritiene che sia mancata l'adozione di atti procedurali essenziali (per es. audizione di un terzo rilevante), la doglianza deve indicare quale obbligo procedurale è stato violato e come tale omissione abbia inciso sulla decisione.
- In sede di difesa preventiva: conservare e produrre documentazione bancaria, contratti di lavoro, certificati di retribuzioni, atti di liberalità (se presenti), finanziamenti o mutui intestati alla persona che ha effettuato la spesa, per dimostrare entità e durata della disponibilità patrimoniale.
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