Sentenza del 16/06/2017 n. 15038 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sostenendo che il contribuente non avesse dimostrato quale parte delle somme ricevute derivasse da un effettivo rendimento netto prodotto dall'investimento sul mercato del capitale accantonato. Secondo l'Agenzia, la ritenuta agevolata del 12,50% non poteva essere applicata indistintamente all'intera prestazione, ma soltanto alla quota qualificabile come rendimento finanziario; la restante parte doveva essere assoggettata a tassazione separata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Veneto. Il giudice del rinvio dovrà accertare se e in quale misura le somme erogate costituiscano rendimento netto derivante dall'effettiva gestione sul mercato del capitale accantonato. Solo tale quota potrà beneficiare dell'aliquota del 12,50%; la parte restante continuerà a essere assoggettata al regime di tassazione separata. Il giudice del rinvio dovrà inoltre provvedere sulle spese del giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9
Richiamato tra le disposizioni rilevanti per il trattamento tributario delle prestazioni di previdenza complementare.
D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, convertito nella L. n. 30 del 1997
Richiamato nel quadro normativo applicabile alla tassazione delle prestazioni previdenziali integrative.
D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 12, comma 1
Richiamato tra le norme che disciplinano il regime fiscale della previdenza complementare.
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), artt. 16, comma 1, lett. a), e 17
Prevedono il regime della tassazione separata applicabile, in particolare, alla sorte capitale e alle quote delle prestazioni non qualificabili come rendimento finanziario agevolabile.
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 42, comma 4
Individuato come base normativa per l'applicazione dell'aliquota del 12,50% alla sola componente costituita da rendimento derivante dall'impiego del capitale sul mercato.
L. n. 482 del 1985, art. 6
Prevede la ritenuta del 12,50% applicabile esclusivamente al rendimento netto effettivamente prodotto dalla gestione sul mercato del capitale accantonato.
Art. 2697 c.c.
Stabilisce l'onere della prova: il contribuente che chiede il rimborso deve dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto, inclusa la quota della prestazione derivante da effettivi investimenti e rendimenti di mercato.
Cass., Sezioni Unite, n. 13642 del 2011
Ha stabilito che, per le prestazioni erogate in forma capitale da fondi previdenziali aziendali a iscritti anteriori al D.Lgs. n. 124 del 1993, la tassazione deve essere distinta: tassazione separata sulla sorte capitale e aliquota del 12,50% soltanto sul rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato.
Massime di principio
- La ritenuta agevolata del 12,50% non si applica automaticamente all'intera prestazione liquidata da un fondo di previdenza integrativa: riguarda soltanto la componente qualificabile come rendimento finanziario netto derivante da effettivi investimenti sul mercato.
- La parte della prestazione corrispondente alla sorte capitale, agli accantonamenti o a somme calcolate con metodo retributivo o tramite riserve matematiche resta soggetta alla tassazione separata prevista dal TUIR.
- Chi chiede il rimborso della maggiore imposta deve fornire la prova analitica della quota di rendimento finanziario agevolabile; non è sufficiente richiamare la natura previdenziale o assicurativa del fondo.
- In assenza di una concreta gestione del capitale sui mercati finanziari, oppure quando il rendimento deriva soltanto da un meccanismo retributivo o attuariale, non ricorrono i presupposti per applicare l'aliquota del 12,50%.
- Nei giudizi di rimborso tributario il contribuente è attore in senso sostanziale e deve quindi dimostrare sia l'erroneità della tassazione applicata sia l'esatto ammontare della somma eventualmente rimborsabile.
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