Ordinanza n. 260/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’avviso di sospensione degli atti della procedura di affidamento della concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione, anche coattiva, di tributi ed entrate patrimoniali comunali - CPV 79940000-5 – CIG BA5AD1860C con il quale è stata disposta la non ammissione di Gefil (doc. 1), del diniego di riammissione in autotutela/attivazione del soccorso istruttorio in data 30 aprile 2026 (doc. 2) espresso con riferimento alla specifica istanza presentata dal legale di Gefil in data 28 aprile 2026, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non noto, in relazione al quale si formula riserva di proporre motivi aggiunti e, in subordine, per l’annullamento dell’art. 6.3 del Disciplinare nell’ipotesi in cui la stessa debba essere interpretata nel senso che per “servizi analoghi ai servizi di liquidazione, accertamento e riscossione coattiva di tributi ed entrate comunali presso Enti pubblici” possano intendersi esclusivamente i servizi perfettamente sovrapponibili a quelli oggetto della concessione o, in via ulteriormente subordinata, dell’intera lex specialis in ragione dell’illegittima articolazione della concessione in unico lotto inscindibile.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso di sospensione degli atti della procedura di affidamento della concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione, anche coattiva, di tributi ed entrate patrimoniali comunali, recante la non ammissione dell'impresa, nonché diniego di riammissione in autotutela e di attivazione del soccorso istruttorio
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la non ammissione alla procedura di affidamento in concessione del servizio comunale di liquidazione, accertamento e riscossione, anche coattiva, di tributi ed entrate patrimoniali. Ha contestato inoltre il diniego di riammissione in autotutela e di attivazione del soccorso istruttorio. In via subordinata ha censurato l'art. 6.3 del disciplinare, qualora interpretato nel senso di richiedere esperienze perfettamente sovrapponibili ai servizi oggetto della concessione, e, in via ulteriormente subordinata, l'intera lex specialis per l'articolazione della concessione in un unico lotto inscindibile. Il testo dell'ordinanza non specifica i singoli vizi di legittimità dedotti né il contenuto puntuale delle difese dell'amministrazione.
La decisione
Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare e richiamando le difese dell'amministrazione resistente, ha ritenuto che il ricorso non fosse prima facie assistito dal prescritto fumus boni iuris. Ha quindi respinto la domanda cautelare, senza anticipare la decisione sul merito delle censure relative alla non ammissione, al soccorso istruttorio, all'interpretazione dell'art. 6.3 del disciplinare o alla suddivisione in un unico lotto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il TAR ha negato la sospensione per carenza, in prima delibazione, del fumus boni iuris.
Massime di principio
- In sede cautelare il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, sulla base della delibazione sommaria e delle difese dell’amministrazione, le censure non appaiano prima facie assistite dal fumus boni iuris.
- Il rigetto della domanda cautelare per carenza di fumus non definisce il merito delle singole censure dedotte contro l’atto amministrativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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