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Circolare

Circolare numero 129 del 26-08-2021

Con la presente circolare si illustrano i nuovi schemi di convenzione tra l’INPS e le Associazioni sindacali a carattere nazionale, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le principali novità dei nuovi testi di convenzione tra INPS e Associazioni sindacali per la riscossione, in nome e per conto, delle quote associative nel settore agricolo: modalità di riscossione congiunta ai contributi obbligatori, gestione digitale delle deleghe e delle revoche, responsabilità e clausole di salvaguardia, aspetti finanziari e tempistiche operative, controlli a campione e penali, nonché le disposizioni transitorie per l'avvio delle procedure telematiche.

Nuovi schemi di convenzione INPS–Associazioni sindacali per la riscossione delle quote associative nel settore agricolo (delibere CdA 27/01/2021)

Punti principali

Premessa

Approvazione dei nuovi schemi di convenzione (delibere n.6 e n.7 del 27/01/2021), validità fino al 31/12/2023 rinnovabile una sola volta per un triennio; continuità dei rapporti per le organizzazioni che sottoscrivono i nuovi schemi; cessazione del servizio per chi non ha aderito dal 31/12/2020.

Modalità di riscossione

INPS esegue la riscossione in nome e per conto delle Associazioni in regola; la riscossione è effettuata congiuntamente ai contributi obbligatori, con le stesse modalità e periodicità; l'importo dell'associativo è indicato nell'avviso di pagamento e visibile nel Cassetto previdenziale; il contributo resta volontario e non soggetto a esazione coattiva da parte dell'Istituto.

Gestione delle deleghe alla riscossione

Le Associazioni devono acquisire delega firmata dall'associato con modulistica INPS; la delega è controfirmata digitalmente dal responsabile dell'Associazione e inviata via telematica tramite il servizio 'Agricoltura-gestione deleghe sindacali' insieme a copia del documento d'identità; previsti modelli di autenticazione per casi particolari; copie delle deleghe rese disponibili nel Cassetto previdenziale; INPS esente da responsabilità per incoerenze nei flussi; nuova delega su posizione già delegata vale solo se accompagnata dalla revoca espressa della precedente; efficacia dalla prima tariffazione utile successiva alla ricezione.

Decorrenza e validità della revoca

Revoca comunicabile dall'associato direttamente o tramite Associazione usando la modulistica INPS; le Associazioni inviano telematicamente le revoche; se la revoca è inviata direttamente all'INPS, l'Istituto la elabora entro 30 giorni e informa l'Associazione; effetto dalla prima tariffazione utile dopo la definizione; copie delle revoche disponibili nel Cassetto previdenziale.

Misura del contributo sindacale

L'Associazione determina l'ammontare (fisso o percentuale, anche diversificato per provincia) e ne dà comunicazione all'INPS.

Rapporti finanziari e spese

INPS riversa le quote associative entro la data di inizio della fase di abbinamento con il modello F24, di norma 7 giorni dopo la scadenza ordinaria; in caso di versamento parziale priorità ai contributi obbligatori e oneri accessori, l'eventuale eccedenza è riversata alle Associazioni o ripartita proporzionalmente; nessun riversamento per versamenti successivi al termine; modalità e costi disciplinati dagli articoli 6 e 7 dello schema e da accordi centrali.

Clausola di salvaguardia

Le Associazioni esonerano INPS da responsabilità verso terzi e per pignoramenti sulle somme oggetto della convenzione; INPS è estraneo ai rapporti tra associati e Associazioni; in caso di controversie in cui l'Associazione risulti soccombente è tenuta a rimborsare la trattenuta effettuata e a rimborsare spese sostenute dall'INPS se quest'ultimo è convenuto in giudizio.

Banca dati

Predisposta nell'ambito della procedura 'Agricoltura-gestione deleghe sindacali' una banca dati che consente alle Associazioni convenzionate di consultare le forniture previste in convenzione.

Controlli a campione e penali

INPS può verificare annualmente a campione almeno il 10% delle deleghe validate; su richiesta via PEC l'Associazione deve trasmettere entro 30 giorni la delega originale e copia del documento d'identità; per irregolarità si applicano penali per singolo caso; se le penali superano il 10% delle quote sindacali riversate nell'anno, la convenzione si risolve di diritto.

Adempimenti operativi e disposizioni transitorie

Chiarimenti operativi per le Strutture territoriali: fino al 30/09/2021 resta operativa la presentazione cartacea via PEC alle Strutture territoriali e sono valide le deleghe cartacee precedenti; acquisizione di tutte le deleghe/revoche presentate entro il 30/11/2021; dal 1/10/2021 le nuove deleghe/revoche vanno inviate esclusivamente per via telematica; le Strutture territoriali gestiscono su richiesta l'acquisizione delle revoche cartacee.

Revoca delle deleghe (procedura dettagliata)

L'associato è invitato a comunicare la revoca all'Associazione; se comunica la revoca direttamente alla Struttura territoriale INPS (o tramite delegato con documenti), la Struttura acquisisce la revoca e informa l'Associazione; revoche inviate per posta ordinaria o raccomandata devono essere corredate da copia di un valido documento d'identità del revocante.

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