Cassazione Penale, Sentenza n. 26497/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Amato impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal Gip per reati connessi al traffico di stupefacenti. Il ricorso articolava due motivi principali: 1) insufficienza e genericità degli indizi riguardo alla sua appartenenza alla associazione criminale dedita al narcotraffico, rilevando che dagli atti non emergerebbe un collegamento stabile con gli altri sodali e che l'unico episodio contestato (capo 19) sarebbe occasionale e non idoneo a provare l'affectio societatis; 2) vizio di motivazione e mancata attualità delle esigenze cautelari in relazione alla distanza temporale dell'episodio (maggio 2021), invocando la violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e chiedendo che la misura cautelare fosse riconsiderata.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione del Tribunale che aveva individuato un quadro indiziario grave e un rapporto di fornitura consolidato tra Amato (e la moglie) e il fornitore Misticoni, con elementi indiziari afferenti a dialoghi, debiti di droga, forniture pregresse e ruolo stabile di Amato come canale di smercio. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato che non sono state fornite prove idonee a superare la presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p. in materia di reati di narcotraffico; è stata quindi confermata l'adeguatezza della custodia in carcere. Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
Norma attraverso la quale è stato proposto il ricorso avverso il provvedimento cautelare; disciplina il rimedio in sede di Tribunale della Libertà contro provvedimenti restrittivi.
art. 74 D.P.R. n. 309/1990
Riferimento al reato principale contestato (illecita attività di traffico di stupefacenti) usato per valutare la gravità indiziaria.
art. 73 D.P.R. n. 309/1990
Richiamato nella motivazione per segnalare ipotesi di specifiche imputazioni connesse alla detenzione e al traffico di stupefacenti.
art. 274 c.p.p.
Criteri generali per l'applicazione delle misure cautelari che il giudice deve valutare nella scelta della misura da adottare.
art. 275 c.p.p.
La Corte ha richiamato il comma 3 che dispone un regime semplificato per i delitti indicati nel catalogo, con una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare quando sussistono gravi indizi per reati di narcotraffico; l'onere di dimostrare che misure meno afflittive siano sufficienti grava sulla difesa e richiede elementi chiari e precisi.
art. 606 c.p.p.
La Corte ha richiamato i limiti del sindacato in sede di legittimità: il vizio di motivazione rilevabile deve configurarsi come mancanza della motivazione o manifesta illogicità, per poter essere ritenuto fondate le doglianze sulla motivazione dell'ordinanza cautelare.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per l'affidamento delle spese del giudizio al ricorrente in caso di rigetto.
art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.
Previsione procedurale che impone la trasmissione al direttore dell'istituto penitenziario di copia del provvedimento, qui disposta a seguito del rigetto.
Massime di principio
- Per contrastare con successo misure cautelari in reati di narcotraffico è necessario opporre elementi concreti e specifici che disinnescano la presunzione di adeguatezza della custodia prevista dall'art. 275 c.p.p.; argomentazioni generiche sull'occasionalità non sono di norma sufficienti.
- La mera contestazione di un episodio isolato di acquisto o cessione di droga non esclude automaticamente l'appartenenza a un'associazione se dagli atti emergono rapporti di fornitura ripetuti, debiti di droga, dialoghi e ruoli stabili; il giudice può ricostruire la stabilità del rapporto anche sulla base di indizi concatenati.
- Nel sindacato della motivazione in Cassazione il controllo è limitato: bisogna dimostrare la mancanza della motivazione o la sua manifesta illogicità; non è possibile ottenere l'annullamento semplicemente chiedendo una diversa valutazione probatoria.
- La distanza temporale tra il fatto contestato e il provvedimento cautelare non è determinante se emerge che l'organizzazione ha continuato la sua attività o che il singolo indagato ha avuto un ruolo durevole che alimenta il rischio di reiterazione e di inquinamento probatorio.
- Per ottenere misure meno afflittive il difensore deve indicare elementi chiari e verificabili (es. diminuito ruolo nell'organizzazione, impegni di lavoro, residenza idonea, garanzie patrimoniali o personali) che dimostrino l'assenza di esigenze cautelari attuali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26479/2025 del 21/07/2025
- Sentenza penale · 21 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26480/2025 del 21/07/2025
- Sentenza penale · 21 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26483/2025 del 21/07/2025
- Sentenza penale · 21 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26484/2025 del 21/07/2025
- Sentenza penale · 21 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26485/2025 del 21/07/2025
- Sentenza penale · 21 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26486/2025 del 21/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →