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Ordinanza

Ordinanza n. 1551/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania - Salerno n. 2015/2025, che aveva ordinato al Comune di provvedere sull'istanza-diffida per la rimozione di un impianto di teleferica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente, dopo aver ottenuto con sentenza n. 2015/2025 l'ordine al Comune di Ravello di provvedere sull'istanza-diffida del 3 dicembre 2024, volta alla rimozione di un impianto di teleferica, ha chiesto ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a. la nomina di un commissario ad acta, deducendo che l'amministrazione non aveva dato compiuta esecuzione alla sentenza. La decisione precedente imponeva al Comune di attivare, entro 30 giorni, la consultazione delle autorità competenti per i procedimenti relativi alla sanatoria e/o al rifacimento dell'impianto, acquisendo i pareri e i nulla osta necessari, in particolare in materia paesaggistica e di sicurezza impiantistica.

La decisione

Il TAR ha rilevato, sulla base della relazione comunale del 26 agosto 2026, che il Comune aveva svolto alcune attività, tra cui la richiesta di un parere tecnico ad ANSFISA e l'esame di documentazione integrativa, ma che il segmento procedimentale prescritto dalla sentenza non era ancora concluso: non risultavano completate la consultazione delle autorità competenti né l'attivazione del procedimento per l'autorizzazione paesaggistica. Considerata la complessità dell'attività residua, non ha nominato immediatamente il commissario ad acta; ha assegnato al Comune ulteriori 120 giorni per sollecitare ANSFISA, avviare il procedimento paesaggistico e, svolte tali attività o decorsi gli eventuali termini per l'acquisizione tacita dei pareri, depositare una relazione documentata sull'esecuzione. Ha riservato la nomina del commissario ad acta al caso di mancata conclusione del segmento procedimentale entro il termine assegnato e prima della successiva udienza, fissata al 9 marzo 2027.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    con istanza ex art. 117, comma 3, c.p.a. depositata in data 1.12.2025 parte ricorrente ha chiesto la nomina di Commissario ad acta per l’esecuzione delle statuizioni contenute in tale sentenza, deducendo il mancato adempimento dell’amministrazione comunale alle stesse;

    La disposizione consente di chiedere, nel giudizio sul silenzio, la nomina di un commissario ad acta per assicurare l'esecuzione delle statuizioni della sentenza; nel caso concreto il TAR ha prima assegnato all'amministrazione un ulteriore termine per completare gli adempimenti.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    L’ordine di provvedere entro il suindicato termine deve, naturalmente, intendersi, rebus sic stantibus, circoscritto al segmento di rituale consultazione delle autorità competenti da parte dell’amministrazione comunale, essendo interdetto a questo adito giudice amministrativo sia, da un lato, di pronunciarsi nei confronti di altre amministrazioni neppure evocate nel presente giudizio ai fini del tempestivo esercizio dei relativi poteri consultivi, sia, d’altro lato, di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati (art. 34, comma 2, cod. proc. amm.) propedeuticamente rispetto ai successivi sviluppi procedimentali delle istanze rassegnate dal P.

    Il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati né imporre statuizioni nei confronti di amministrazioni non evocate in giudizio; l'ordine giudiziale resta quindi circoscritto agli adempimenti procedimentali già individuati.

Massime di principio

  • Quando la sentenza resa sul silenzio impone all'amministrazione di completare uno specifico segmento procedimentale, il giudice dell'esecuzione può assegnare un ulteriore termine per gli adempimenti ancora necessari prima di nominare il commissario ad acta, tenendo conto della complessità delle attività residue.
  • Il giudice amministrativo non può sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio di poteri non ancora esercitati né adottare statuizioni vincolanti nei confronti di amministrazioni estranee al giudizio; l'intervento giudiziale deve restare entro i limiti del potere già esercitato e dell'oggetto definito dalla sentenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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