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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 19 dicembre 2025 - Ministero dell'economia e delle finanze

Adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento speranza di vita.

Decreti del MEFCod. G.U. 25A07010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Dal 1° gennaio 2027 il decreto aumenta di tre mesi i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici interessati dall’adeguamento alla speranza di vita e di 0,3 unità le quote della tabella B della legge n. 243/2004. L’incremento applicato è inferiore agli otto mesi risultanti dai dati ISTAT, tenuto conto dei precedenti incrementi negativi e del limite legale di tre mesi per ciascun adeguamento biennale.

Adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita dal 2027

Adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita dal 2027

Il decreto dispone il nuovo adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento sulla base delle variazioni della speranza di vita rilevate dall’ISTAT. Le nuove soglie decorrono dal 1° gennaio 2027 e interessano i regimi e le gestioni pensionistiche richiamati dalla normativa di riferimento.

Misura e decorrenza dell’incremento

A decorrere dal 1° gennaio 2027, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici previsti dall’articolo 12, commi 12-bis e 12-quater, del decreto-legge n. 78/2010 sono incrementati di tre mesi, fermo restando quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 12-quater.

I valori di somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva indicati nella tabella B allegata alla legge n. 243/2004 sono ulteriormente aumentati di 0,3 unità.

Calcolo della variazione e adeguamenti precedenti

Per il biennio 2023-2024, la media dei valori ISTAT della speranza di vita a 65 anni è pari a 21,08 anni, rispetto ai 20,42 anni del biennio 2021-2022. La differenza, pari a 0,66 anni, convertita in dodicesimi e arrotondata in mesi corrisponde a un incremento di otto mesi.

Gli adeguamenti biennali non possono tuttavia superare tre mesi, salvo recupero negli adeguamenti successivi. Inoltre, gli incrementi negativi non comportano una riduzione immediata dei requisiti, ma possono essere recuperati in occasione di adeguamenti successivi. Nei decreti relativi alle decorrenze del 2023 e del 2025 erano state accertate variazioni negative, rispettivamente pari a tre mesi e a un mese; il decreto del 2027 stabilisce l’incremento applicabile per la nuova decorrenza.

Ambito dei regimi pensionistici

L’adeguamento riguarda i requisiti previsti dalla disciplina richiamata per i trattamenti pensionistici, compresi i regimi armonizzati e gli altri regimi o gestioni per i quali siano previsti requisiti diversi da quelli dell’assicurazione generale obbligatoria, nei limiti e con le eccezioni stabiliti dall’articolo 12, comma 12-quater, del decreto-legge n. 78/2010. Sono richiamati anche i valori di quota della tabella B della legge n. 243/2004, adeguati in proporzione all’aggiornamento dei requisiti di età.

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