Prescrizioni del Garante n. 122 del 13/04/2023
Provvedimento del 13 aprile 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato il sistema ShareArt sviluppato da Enea e utilizzato nelle Collezioni Comunali d’Arte di Palazzo D’Accursio in collaborazione con l’Istituzione Bologna Musei. Pur essendo presentato come sistema di ricerca volto a misurare il gradimento delle opere e alcuni comportamenti dei visitatori, il Garante ha ritenuto che esso comportasse comunque un trattamento di dati personali, poiché acquisiva e memorizzava per un brevissimo tempo immagini dei volti per elaborarli tramite face detection. Accertate la mancanza di una base giuridica specifica, l’informativa incompleta e l’assenza di un accordo di contitolarità con il Comune, l’Autorità ha dichiarato l’illiceità del trattamento e ha ritenuto sufficiente un ammonimento, tenuto conto della durata limitata, del contesto pandemico, della buona fede dell’ente e dell’assenza di precedenti.
Enea: ammonimento per il trattamento dei dati dei visitatori tramite il sistema ShareArt nei musei civici di Bologna senza base giuridica, informativa adeguata e accordo di contitolarità
Enea – sistema ShareArt nei musei civici di Bologna
Il provvedimento riguarda il sistema "ShareArt" sviluppato da Enea e sperimentato nelle Collezioni Comunali d’Arte di Palazzo D’Accursio in collaborazione con l’Istituzione Bologna Musei. Il Garante è intervenuto a seguito di una segnalazione che denunciava un uso di telecamere e algoritmi per misurare il gradimento delle opere e raccogliere informazioni sui visitatori.
Origine del procedimento e istruttoria
La segnalazione descriveva un sistema capace di rilevare automaticamente i volti rivolti verso le opere e di acquisire dati sul percorso di avvicinamento, numero di persone, tempo e distanza di osservazione, genere, classe di età e stato d’animo. L’istruttoria ha incluso richieste di informazioni a Enea e al Comune, memorie difensive e un’audizione dell’ente di ricerca. Le parti hanno sostenuto che il sistema non trattasse dati personali, perché i frame sarebbero stati elaborati istantaneamente e trasformati in dati numerici anonimi.
Trattamento di dati personali tramite dispositivi video
Il Garante ha respinto la tesi dell’anonimato sin dalla raccolta. Ha affermato che il dato iniziale era l’immagine del volto del visitatore, acquisita in un frame e mantenuta nella memoria volatile per un tempo brevissimo, ma comunque sufficiente a integrare un trattamento di dati personali. È stato richiamato il principio secondo cui l’immagine di un volto è un dato personale e la sua elaborazione tramite dispositivi video costituisce trattamento, indipendentemente dal fatto che il titolare non conosca l’identità dell’interessato o non persegua il riconoscimento biometrico. Il sistema, pur non essendo finalizzato alla face recognition, eseguiva face detection e ricavava anche informazioni su età, genere e alcuni elementi emotivi.
Contitolarità tra Enea e Comune
Il Garante ha ritenuto che Enea e il Comune avessero determinato congiuntamente finalità e mezzi del trattamento, configurando una contitolarità ai sensi dell’art. 26 GDPR. Il progetto era stato attuato nei musei comunali sulla base di un accordo di collaborazione, con apporto congiunto di competenze, risorse, scelta delle attività e condivisione dei benefici scientifici e dei risultati aggregati. È stato evidenziato che la contitolarità non richiede necessariamente pari accesso ai dati, e che anche la sola messa a disposizione degli spazi museali e l’autorizzazione all’uso dei dispositivi rendevano il Comune parte essenziale del trattamento.
Assenza di base giuridica
Esclusa l’applicabilità di un trattamento lecito ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e), GDPR, l’Autorità ha osservato che l’ente non ha indicato una norma di legge o di regolamento che prevedesse specificamente quel trattamento di immagini dei visitatori. Le norme richiamate da Enea sulla propria missione istituzionale sono state giudicate troppo generiche e non idonee a fondare un trattamento così invasivo. Il Garante ha anche escluso che fosse dimostrata la necessità del trattamento per finalità di ricerca scientifica in senso tecnico, evidenziando che il progetto non appariva strutturato come un progetto di ricerca specifico con garanzie adeguate per gli interessati.
Mancata proporzionalità e minimizzazione
Anche sotto il profilo della necessità e proporzionalità, il Garante ha ritenuto che il sistema non fosse giustificato. Condizionare la fruizione di opere d’arte pubbliche all’acquisizione e all’analisi dei volti dei visitatori è stato considerato eccessivo rispetto al fine di ottenere dati sulle modalità di osservazione. L’Autorità ha osservato che l’obiettivo avrebbe potuto essere perseguito con modalità meno invasive, ad esempio limitando il sistema a sale specifiche, a opere non permanenti o a finestre temporali con adesione volontaria e adeguato preavviso.
Informativa insufficiente
È stata accertata anche la violazione degli artt. 12 e 13 GDPR. Il cartello esposto presso la biglietteria informava in modo generico dell’uso del sistema e del fatto che non venissero registrate immagini, ma non conteneva tutti gli elementi richiesti: non indicava chiaramente che era in corso un trattamento di dati personali, né forniva base giuridica, dati di contatto dei contitolari e dei rispettivi DPO, tempi di conservazione e diritti degli interessati. Per questo il trattamento è stato ritenuto non trasparente.
Valutazione sulla discriminazione e sulle misure adottate
La segnalazione lamentava anche possibili effetti discriminatori della classificazione per genere. Il Garante ha però escluso che, nel caso concreto, il sistema avesse prodotto decisioni idonee a incidere sui diritti delle persone o a determinare discriminazioni. Il trattamento non è stato qualificato come trattamento di dati biometrici o di categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 GDPR.
Esito e misura adottata
L’Autorità ha dichiarato l’illiceità del trattamento e ha ammonito Enea, quale titolare del trattamento, per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, par. 1, lett. e), 12, 13 e 26 GDPR, nonché dell’art. 2-ter del Codice privacy nel testo applicabile ratione temporis. Non sono state adottate ulteriori misure correttive, anche perché la condotta aveva esaurito i suoi effetti. La scelta dell’ammonimento è stata giustificata con la brevità del trattamento, il contesto pandemico, il numero limitato di opere interessate, la buona fede dell’ente, la collaborazione prestata e l’assenza di precedenti violazioni rilevanti.
Impugnazione
Contro il provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli artt. 78 GDPR, 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del procedimento e funzionamento del sistema
Il procedimento nasce da una segnalazione del Centro Hermes sul sistema ShareArt, impiegato da Enea in collaborazione con l’Istituzione Bologna Musei per rilevare il gradimento delle opere d’arte e alcuni parametri di fruizione, come tempo di osservazione, distanza, numero di visitatori, età, genere, presenza della mascherina e, in prospettiva, stato d’animo. L’istruttoria ha chiarito che il sistema utilizzava telecamere e algoritmi di face detection su frame elaborati localmente, con trasmissione di dati numerici al server Enea.
Qualificazione del trattamento come trattamento di dati personali
Il Garante ha ritenuto che il sistema comportasse trattamento di dati personali, perché il dato di partenza era l’immagine del volto dei visitatori, acquisita nei frame e temporaneamente memorizzata nella RAM per circa 100 millisecondi. È stato escluso che si trattasse di mera anonimizzazione in senso giuridico, rilevando che la face detection parte da immagini di volti e consente l’estrazione di informazioni riferite agli interessati, anche se non vi è riconoscimento biometrico in senso stretto.
Contitolarità tra Enea e Comune
Il Garante ha qualificato Enea e Comune come contitolari del trattamento ai sensi dell’art. 26 GDPR, in quanto entrambi hanno contribuito congiuntamente a determinare finalità e mezzi del progetto, rendendone possibile l’attuazione nei musei civici e traendo entrambi beneficio dai risultati aggregati della sperimentazione. È stato ritenuto irrilevante che il Comune non avesse accesso diretto ai dati, perché la contitolarità non richiede un accesso uguale o simultaneo ai dati personali.
Mancanza di base giuridica e violazione dei principi di liceità e minimizzazione
L’Autorità ha escluso la sussistenza di una base giuridica idonea ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e), GDPR e dell’art. 2-ter del Codice privacy, osservando che le norme invocate da Enea descrivevano solo in termini generali la missione istituzionale dell’ente e non disciplinavano specificamente il trattamento contestato. Inoltre, il Garante ha ritenuto non proporzionato e non necessario, rispetto alle finalità dichiarate, condizionare la fruizione di opere in un museo pubblico alla ripresa e analisi dei volti dei visitatori.
Informativa insufficiente e ammonimento
È stata accertata anche la violazione degli artt. 12 e 13 GDPR, poiché l’avviso esposto alla biglietteria non conteneva tutti gli elementi informativi richiesti, in particolare base giuridica, contatti dei contitolari e dei DPO, periodo di conservazione e diritti degli interessati. Pur dichiarando l’illiceità del trattamento, il Garante ha ritenuto sufficiente l’ammonimento ex art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, considerando la limitata durata del trattamento, il contesto pandemico, la buona fede di Enea, la collaborazione con l’Autorità e l’assenza di precedenti.
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