Messaggio numero 7973 del 24-10-2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata rilasciata una nuova versione della procedura online per le domande di pensione in convenzione internazionale (cittadino/patronato). La procedura consente ai residenti all'estero, in assenza di accordi di sicurezza sociale con l'Italia ma con periodi assicurativi in Paesi UE, di presentare domanda solo se l'ultimo periodo assicurativo è stato svolto in Italia; in caso contrario, la domanda viene bloccata e rinviata all'istituzione competente dello Stato membro di ultima assicurazione.
Nuova versione della procedura online per domande di pensione in convenzione internazionale
Nuova versione della procedura online per domande di pensione in convenzione internazionale
Il documento comunica il rilascio di una nuova versione della procedura on line per la presentazione delle domande di pensione in convenzione internazionale, sia per il canale cittadino sia per il patronato. La finalità è quella di adeguare la gestione delle domande alle regole di competenza previste in ambito comunitario, con particolare riferimento ai residenti all'estero.
Ambito di applicazione
L’implementazione riguarda i residenti in Paesi esteri non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale, che possono far valere periodi di assicurazione in Paesi dell’Unione europea. Per questi soggetti è ammesso l’inoltro della domanda di pensione solo se risulta che l’ultimo periodo assicurativo sia stato svolto in Italia.
Riferimento normativo richiamato
Il testo richiama la circolare n. 88 del 2 luglio 2010, punto 18, che prevede quanto segue:
- le domande di pensione di vecchiaia e ai superstiti devono essere presentate all’istituzione del luogo di residenza o all’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione la persona è stata soggetta da ultimo;
- le domande di pensione di invalidità relative alle persone che siano state soggette ad almeno una legislazione di tipo B seguono la medesima regola;
- se la persona non è mai stata soggetta alla legislazione dell’istituzione del luogo di residenza, quest’ultima inoltra la domanda all’istituzione alla quale la persona è stata soggetta da ultimo;
- il riferimento normativo è l’articolo 45, paragrafo 4, del regolamento di applicazione.
Funzionamento della procedura
La procedura “Domanda di pensione on line” confronta le date inserite nella sezione dichiarazioni “periodo lavoro estero” con l’estratto UNEX del soggetto richiedente. In base a tale verifica, consente l’inoltro della domanda soltanto quando l’ultimo periodo assicurativo risulta svolto in Italia.
Esito in caso di non conformità
Se dal confronto emerge che l’ultimo periodo assicurativo non è stato svolto in Italia, la trasmissione della domanda viene interrotta. In tal caso compare il seguente messaggio:
- “La domanda di pensione deve essere presentata all'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione Lei è stato soggetto da ultimo (articolo 45 del regolamento di applicazione (CE) n.987).”
Limiti operativi della nuova funzione
Il documento precisa che l’inoltro della domanda, alle condizioni indicate, è consentito esclusivamente:
- tramite la procedura on line;
- per le pensioni in regime comunitario.
Chiusura
Il testo si conclude con la menzione del Direttore Generale Nori, senza ulteriori indicazioni operative o procedurali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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