Messaggio numero 7842 del 20-10-2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce quando si applica la fatturazione elettronica ai compensi e rimborsi relativi alle visite mediche di controllo. Per i medici delle liste speciali continuano a valere i fogli di liquidazione; per i rimborsi verso datori di lavoro pubblici e per le ASL si applica invece la fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio.
Fatturazione elettronica e fogli di liquidazione per compensi e rimborsi sanitari
Fatturazione elettronica e disciplina applicabile ai compensi e rimborsi per visite mediche di controllo
Il documento analizza l’impatto della normativa sulla fatturazione elettronica nei rapporti dell’Istituto con i medici delle liste speciali, con i datori di lavoro privati e pubblici, nonché con le ASL. Viene chiarito quali documenti debbano essere emessi nei diversi casi e quando restino applicabili le modalità tradizionali.
Quadro normativo di riferimento
Il testo richiama:
- l’articolo 1, comma 209, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007;
- il decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013;
- il decreto ministeriale 31 ottobre 1974, in particolare l’articolo 2;
- la direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010, di modifica della direttiva 2006/112/CE.
L’Istituto, a seguito dell’entrata in vigore della normativa sulla fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni, ha approfondito gli effetti applicativi della disciplina sui pagamenti connessi alle prestazioni medico-legali.
Compensi ai medici iscritti nelle liste speciali
Il documento precisa che il pagamento dei compensi dovuti ai medici iscritti nelle liste speciali dell’Istituto per visite mediche di controllo domiciliare avviene con cadenza mensile mediante appositi fogli di liquidazione, previsti dall’articolo 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 1974.
Tali fogli di liquidazione sostituiscono la fattura per le prestazioni medico-sanitarie rese dagli esercenti la professione sanitaria. L’Istituto, pertanto, continua a utilizzare le modalità consuete senza ricorrere al Sistema di Interscambio del Ministero dell’Economia e delle finanze.
Interpello all’Agenzia delle Entrate e chiarimento interpretativo
Poiché il tenore letterale dell’articolo 1, comma 209, della legge n. 244 del 2007 sembrava riferirsi solo alle fatture, l’Istituto ha presentato un interpello all’Agenzia delle Entrate, identificato come n. 954-531/2014, chiedendo se il canale telematico dovesse essere utilizzato anche per i fogli di liquidazione.
Con risposta del 2 ottobre 2014, l’Agenzia ha chiarito che, nel recepire la normativa comunitaria, il legislatore italiano non ha inteso creare una nuova categoria sostanziale diversa dalla fattura ordinaria. Di conseguenza, restano ferme le deroghe previste da specifiche disposizioni di settore, tra cui quella contenuta nel citato articolo 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 1974.
Visite mediche di controllo richieste da datori di lavoro privati
Per gli accertamenti medico-legali richiesti da datori di lavoro del settore privato, il documento afferma che il formato elettronico è obbligatorio solo per le fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato e non per quelle indirizzate a soggetti privati.
Per tale ragione, ai fini del rimborso delle spese sostenute, l’Istituto invia apposite fatture ordinarie.
Visite mediche di controllo richieste da datori di lavoro pubblici
Nel caso di visite mediche di controllo richieste da datori di lavoro appartenenti alla Pubblica Amministrazione, l’Istituto, alla luce della normativa sopravvenuta, deve emettere fatture in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio.
In questo ambito, quindi, non si applica la gestione tramite fogli di liquidazione, ma la fatturazione elettronica prevista per i rapporti con le amministrazioni pubbliche.
Rimborsi alle ASL per visite ambulatoriali
Il documento stabilisce inoltre che, per i rimborsi delle spese sostenute dalle ASL per le visite mediche di controllo ambulatoriale effettuate su richiesta dell’Istituto nei confronti dei lavoratori, il pagamento dovrà avvenire tramite fatture elettroniche e non più mediante fogli di liquidazione.
A tal fine, le procedure informatiche saranno adeguate per consentire la gestione automatizzata delle fatture elettroniche.
Conclusione operativa
In sintesi, il documento distingue tra i diversi destinatari e tipi di prestazione:
- per i medici delle liste speciali che effettuano visite domiciliari restano i fogli di liquidazione;
- per i rimborsi relativi a datori di lavoro privati si utilizzano fatture ordinarie;
- per i datori di lavoro pubblici e per i rimborsi alle ASL si applica la fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio.
Il testo conclude con la sottoscrizione del Direttore Generale Nori.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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