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Sentenza

Sentenza n. 3110/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento I.Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento 1) della deliberazione del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento n. 545 del 17 giugno 2024 e dei relativi allegati, nella parte in cui è stata disposta la non ammissione del ricorrente avv. Carbone Antonio alle ulteriori fasi del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Avvocato indetto dall’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento con deliberazione n. 1164 del 7 Novembre 2023; 2) della deliberazione del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento n. 722 del 1° agosto 2024 e dei relativi allegati, nella parte in cui l’Azienda resistente, nel rettificare la precedente delibera n. 545 del 17 Giugno 2024 ha confermato la non ammissione del ricorrente alle ulteriori fasi del concordo; 3) della nota prot. 15523 del 10 Luglio 2024 avente ad oggetto “richiesta di annullamento e/o rettifica deliberazione n. 545 del 17/06/2024 Prot. n. 15389 del 09/07/2024” con la quale il Direttore dell’UOC Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliera S. Pio di Benevento, nel rigettare l’istanza in autotutela inviata dall’Avvocato Antonio Carbone, ha confermato l’esclusione del ricorrente dal concorso; 4) del bando di concorso “per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato” nella parte in cui, alla lettera c) del paragrafo rubricato “REQUISITI SPECIFICI”, si consente l’ammissione ai candidati in possesso di attività documentate presso studi professionali privati laddove tale previsione dovesse intendersi nel senso di prevedere una comminatoria di esclusione per l’ipotesi in cui il candidato non alleghi all’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti ulteriore documentazione a comprova; 5) del bando di concorso “per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato” nella parte in cui, alla lettera d), si richiede quale requisito specifico di partecipazione alla selezione l’“iscrizione all’Ordine Professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando”; 6) della Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento n. 834 del 3 Settembre 2024 nella parte in cui il nominativo del ricorrente Avvocato Antonio Carbone non è inserito tra quelli ammessi con riserva al prosieguo delle prove di concorso; 7) di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale e/o comunque lesivo degli interessi del ricorrente; II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Carbone Antonio il 16.10.2025: per l’annullamento dei medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso nonché in quanto lesivi, nonché: 8) della deliberazione n. 605 del 4 Luglio 2025 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Pio Benevento ha approvato i lavori della commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente avvocato e, contestualmente, approvato la graduatoria di merito stilata dalla commissione che ha visto collocato il ricorrente nella posizione n. 5, laddove tale collocazione dovesse essere intesa come confermativa del provvedimento di esclusione adottata dall’Azienda con deliberazione n. 545 del 17 Giugno 2024 ovvero come non definitiva ammissione del ricorrente al Concorso ovvero come ammissione con riserva; 9) di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale e/o comunque lesivo degli interessi del ricorrente tra cui i verbali della commissione n. 1 del 28 febbraio 2025, n. 2 del 26 marzo 2025, n. 3 del 1 aprile 2025, n. 4 del 2 aprile 2025, n. 5 del 2 aprile 2025, n. 6 del 7 aprile 2025, n. 7 dell’8 aprile 2025, n. 8 del 16 aprile 2025, n. 9 del 24 aprile 2025, n. 10 del 15 maggio 2025, n. 11 del 22 maggio 2025, n. 12 del 26 maggio 2025, n. 13 del 4 giugno 2025, n. 14 del 10 giugno 2025, n. 15 del 23 giugno 2025, n. 16 del 1 luglio 2025, n. 17 del 2 luglio 2025, n. 18 del 3 luglio 2025 laddove le determinazioni assunte dalla commissione in detti verbali dovessero essere intese come confermative del provvedimento di esclusione adottato dall’Azienda con deliberazione n. 545 del 17 giugno 2024 ovvero come non definitiva ammissione del ricorrente al concorso ovvero come ammissione con riserva;

Giustizia amministrativa202404606

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione da un concorso pubblico per due posti di dirigente avvocato, confermata in sede di riesame, nonché successiva approvazione della graduatoria di merito

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dipendente pubblico, ha impugnato gli atti con cui l’Azienda Ospedaliera lo aveva escluso dal concorso per mancanza dei requisiti specifici previsti dalle lettere c) e d) del bando. Quanto alla lettera c), ha sostenuto di avere autocertificato nella domanda lo svolgimento, per almeno cinque anni, di attività professionale presso studi legali privati e che il bando non imponesse l’allegazione di ulteriore documentazione a pena di esclusione. Ha dedotto violazione del bando, dell’art. 26, comma 1, d.lgs. 165/2001, del d.P.R. 445/2000 e dell’art. 3 l. 241/1990, oltre a carenza di istruttoria, illogicità e difetto di motivazione. Quanto alla lettera d), ha contestato la richiesta di iscrizione attuale all’Ordine degli avvocati, sostenendo che il bando esonerasse da tale requisito i dipendenti pubblici. Ha inoltre impugnato le clausole del bando e, con motivi aggiunti, gli atti di approvazione della graduatoria, nella quale era stato collocato al quinto posto, sostenendo che essa confermasse o rendesse definitiva la sua ammissione con riserva. Il ricorrente aveva dichiarato di avere svolto attività professionale presso diversi studi legali, ma senza specificare la natura e il contenuto concreto delle attività né produrre documentazione idonea a consentire la verifica della loro analogia con il profilo di dirigente avvocato presso un’amministrazione sanitaria.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto legittime le clausole del bando relative ai requisiti di esperienza professionale e di iscrizione all’albo, perché funzionali a selezionare candidati dotati di competenze adeguate allo specifico profilo professionale. La previsione della lettera c) richiedeva non una mera dichiarazione, ma attività professionali documentate, di contenuto analogo a quello del profilo di avvocato nell’amministrazione sanitaria. La dichiarazione resa dal ricorrente era generica e non consentiva di verificare tale equivalenza; la mancata produzione della documentazione impediva quindi di ritenere provato il requisito di partecipazione. Il TAR ha escluso che la documentazione potesse essere prodotta successivamente, in sede di nomina dei vincitori, poiché ciò avrebbe comportato un’integrazione postuma della domanda lesiva della par condicio. Ha inoltre ritenuto legittima la nota di riesame: essa costituiva un atto di conferma in senso proprio, adottato dopo una nuova istruttoria e una rinnovata ponderazione, nel quale l’amministrazione poteva aggiungere una nuova motivazione o un’ulteriore causa di esclusione senza integrare illegittimamente la motivazione originaria. Il difetto del requisito di cui alla lettera c) è stato considerato assorbente, sicché il TAR non ha esaminato nel merito le censure relative alla legittimità della richiesta di iscrizione all’albo prevista dalla lettera d). La successiva graduatoria, approvata dopo l’ammissione del ricorrente con riserva e impregiudicati gli esiti del giudizio, non è stata ritenuta illegittima per derivazione. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 1, d.lgs. 165/2001

    l’ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero professionale o di attività coordinata e continuativa presso Enti o Pubbliche Amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o Istituti di Ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per il profilo di Avvocato per la durata di cinque anni

    La norma, come recepita dal bando, consente l’accesso sulla base di esperienze professionali coerenti e documentate, la cui analogia con il profilo oggetto del concorso deve poter essere verificata.

  • d.P.R. 445/2000

    L’autodichiarazione può attestare il possesso dei requisiti, ma non esonera il candidato dal fornire una rappresentazione specifica e documentata quando il bando richieda esperienze professionali documentate e verificabili.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione degli atti di esclusione e di riesame è sufficiente quando individua il requisito mancante e consente di comprendere le ragioni della decisione; un atto di conferma in senso proprio può contenere una motivazione nuova o aggiuntiva.

  • art. 26, comma 1, d.lgs. 165/2001

    Il requisito dell’esperienza professionale deve essere interpretato in rapporto alle mansioni specifiche del posto messo a concorso, non come generica esperienza nell’esercizio della professione forense.

Massime di principio

  • Quando un bando di concorso richiede attività professionali documentate e di contenuto analogo a quello del profilo posto a concorso, la mera dichiarazione dell’attività svolta non è sufficiente se non consente di verificare concretamente durata, natura, contenuti ed equivalenza dell’esperienza richiesta.
  • La documentazione destinata a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati non può introdurre, dopo la scadenza del termine di partecipazione, elementi nuovi o ulteriori rispetto a quelli rappresentati nella domanda, quando ciò comporti un’integrazione sostanziale della domanda e una violazione della par condicio tra concorrenti.
  • L’amministrazione può adottare, in sede di riesame, un atto di conferma in senso proprio dopo una nuova istruttoria e una rinnovata ponderazione degli interessi; tale atto può mantenere la precedente esclusione e aggiungere una motivazione o un’ulteriore causa di esclusione, senza costituire di per sé integrazione postuma della motivazione originaria.
  • In una procedura concorsuale, la carenza di un requisito di partecipazione autonomo e assorbente rende privo di utilità l’esame delle censure rivolte contro un diverso requisito, poiché l’eventuale eliminazione di quest’ultimo non consentirebbe comunque al candidato di partecipare legittimamente alla selezione.
  • L’ammissione con riserva disposta durante il giudizio e con espressa salvezza degli esiti del contenzioso non determina l’assorbimento dell’originario provvedimento di esclusione per il solo superamento delle prove o per l’inserimento del candidato nella graduatoria.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivazione del provvedimentoAutotutela
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleConcorrenza ed evidenza pubblica

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