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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 17 novembre 2020 - Ministero dell'economia e delle finanze

Definizione delle regole tecniche e delle procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Decreti del MEFCod. G.U. 20A06514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto specifica le regole tecniche di attuazione del d.lgs. n. 100/2020 sulla comunicazione e lo scambio di informazioni riguardanti i meccanismi transfrontalieri. Definisce informazioni, termini, standard di conoscenza degli intermediari, calcolo del vantaggio principale e interpretazione degli elementi distintivi. Non stabilisce un periodo temporaneo di applicabilità: disciplina gli obblighi del regime DAC6.

Regole attuative per la comunicazione dei meccanismi transfrontalieri soggetti a notifica fiscale

Regole attuative sulla comunicazione dei meccanismi transfrontalieri

Il decreto ministeriale del 17 novembre 2020 specifica le regole tecniche per applicare il d.lgs. 30 luglio 2020, n. 100, relativo alla comunicazione obbligatoria dei meccanismi transfrontalieri soggetti a notifica e allo scambio automatico di informazioni fiscali.

Definizioni rilevanti

Il decreto distingue il promotore e il fornitore di servizi rinviando alle rispettive categorie di intermediari definite dal d.lgs. n. 100/2020. Il «vantaggio extrafiscale» è qualunque vantaggio economico quantificabile, di natura non fiscale, derivante dal meccanismo; la «condizione di riservatezza» è la clausola contrattuale che impedisce all’intermediario o al contribuente di divulgare a terzi elementi del meccanismo commerciabile o su misura.

Per i concetti di conto finanziario, istituzione finanziaria, attività finanziaria, titolare del conto, persone che esercitano il controllo ed entità, il decreto rinvia alle definizioni del decreto ministeriale 28 dicembre 2015. Il «safe harbour» è un regime che prevede in anticipo regole certe e parametri minimi per specifiche transazioni in materia di prezzi di trasferimento, il cui rispetto esonera da ulteriori oneri probatori. Sono beni immateriali di difficile valutazione quelli per i quali, al momento del trasferimento tra imprese associate, non esistono comparabili affidabili oppure le proiezioni dei flussi di cassa o del reddito e le assunzioni di valutazione sono altamente incerte.

Il «veicolo offshore passivo» è un’entità priva di attività economica sostanziale supportata da personale, attrezzature, attività e locali adeguati, costituita, residente, gestita, controllata o stabilita fuori dalla giurisdizione di residenza di almeno uno dei titolari effettivi delle attività detenute. È «struttura offshore opaca» il veicolo la cui proprietà è configurata per impedire l’identificazione accurata del titolare effettivo, far apparire che un soggetto non lo sia, oppure commercializzata come idonea a ottenere tali effetti. Per le nozioni non specificate si applica il rinvio al d.lgs. n. 100/2020.

Informazioni da comunicare e termini

La sintesi del meccanismo transfrontaliero da includere nella comunicazione deve essere redatta in italiano e accompagnata da una breve relazione in inglese. La data di avvio dell’attuazione coincide con il primo atto del contribuente avente effetti giuridici o con la prima transazione finanziaria effettuata ai fini dell’attuazione.

Il valore da comunicare varia secondo l’elemento distintivo rilevante:

  • per gli elementi della lettera D, punto 1, dell’Allegato 1 al d.lgs. n. 100/2020, si considera il valore dei conti finanziari determinato secondo il decreto ministeriale 28 dicembre 2015;
  • per la lettera D, punto 2, si considera il valore dei conti finanziari oppure, per attività e redditi non finanziari, il valore del vantaggio fiscale derivabile;
  • per gli elementi delle lettere A, B, C ed E, si considera il vantaggio fiscale derivabile, calcolato secondo il criterio previsto dal decreto.

Ai fornitori di servizi non sono richiesti ulteriori obblighi di adeguata verifica oltre a quelli previsti dalle disposizioni vigenti. Nella comunicazione loro richiesta rilevano le informazioni elencate dall’articolo 6 del d.lgs. n. 100/2020 che siano prontamente disponibili in ragione del rapporto con il cliente. Quando ricorre l’obbligo di informare gli altri intermediari e il contribuente, l’informazione deve essere fornita entro i termini previsti dall’articolo 7, comma 1, dello stesso decreto legislativo.

Il contribuente comunica all’Agenzia delle entrate le informazioni previste entro 30 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui il meccanismo è stato messo a sua disposizione per l’attuazione oppure da quello in cui ne è iniziata l’attuazione.

Numero di riferimento

L’Agenzia delle entrate rilascia un numero di riferimento al momento della comunicazione, salvo che questa riporti già un numero assegnato dalla stessa Agenzia o da un’amministrazione fiscale di un altro Stato membro dell’Unione europea. Chi riceve il numero deve comunicarlo senza indugio agli altri partecipanti di cui è a conoscenza.

Il numero va indicato nelle successive comunicazioni relative allo stesso meccanismo e nella relazione periodica prevista dal d.lgs. n. 100/2020. I contribuenti che attuano il meccanismo devono riportarlo nelle dichiarazioni fiscali pertinenti per tutti i periodi d’imposta in cui il meccanismo è utilizzato.

Standard di conoscenza dei fornitori di servizi

Per qualificare un fornitore di servizi come intermediario, lo standard di conoscenza è valutato considerando sia la conoscenza effettiva del meccanismo, sulla base delle informazioni prontamente disponibili in relazione all’assistenza o consulenza prestata, sia la competenza necessaria e l’esperienza ordinariamente richiesta per fornire quel servizio. Salvo prova contraria, tale standard non è soddisfatto per le transazioni bancarie e finanziarie di routine.

Utilizzo dei dati e ambito degli elementi distintivi

Ferme le competenze dell’Agenzia delle entrate in materia di scambio di informazioni, il Dipartimento delle finanze può accedere ai dati sui meccanismi transfrontalieri presenti nel registro centrale sicuro previsto dalla direttiva 2011/16/UE e utilizzarli, previa anonimizzazione, a supporto delle proprie attività istituzionali. Il Dipartimento designa il responsabile del trattamento dei dati.

Gli elementi distintivi delle lettere A, B, C ed E dell’Allegato 1 al d.lgs. n. 100/2020 rilevano soltanto se suscettibili di determinare una riduzione delle imposte cui si applica la direttiva 2011/16/UE, dovute da un contribuente in uno Stato dell’Unione europea o in altra giurisdizione estera con cui sia in vigore uno specifico accordo per lo scambio delle informazioni previste.

Criterio del vantaggio principale

Per gli elementi distintivi delle lettere A, B e C, punto 1, lettere b), sub 1), c) e d), l’obbligo di comunicazione sussiste quando il vantaggio fiscale conseguibile da uno o più contribuenti è superiore al 50% della somma tra tale vantaggio fiscale e i vantaggi extrafiscali derivanti da uno o più meccanismi transfrontalieri. Il vantaggio fiscale è calcolato come differenza tra le imposte dovute in base al meccanismo o ai meccanismi e quelle che sarebbero dovute in loro assenza.

Specificazioni sugli elementi distintivi

Un meccanismo finalizzato a fruire di un singolo regime fiscale agevolativo previsto dall’ordinamento nazionale, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla norma agevolativa, non rientra nell’elemento distintivo della lettera A, punto 3, dell’Allegato 1 al d.lgs. n. 100/2020.

Ai fini delle disposizioni richiamate dal decreto, sono considerate imprese associate tutte le entità coinvolte quando più soggetti partecipano alla gestione, al controllo, al capitale o agli utili dello stesso soggetto, oppure quando i medesimi soggetti partecipano a tali elementi di più soggetti. Chi agisce congiuntamente con un altro soggetto rispetto ai diritti di voto o alla proprietà del capitale di un’entità è considerato titolare di tutti i diritti di voto o dell’intera quota di capitale detenuta dall’altro. Le partecipazioni indirette si calcolano moltiplicando le percentuali lungo i livelli successivi; chi detiene più del 50% dei diritti di voto è considerato titolare del 100% di tali diritti.

I destinatari di pagamenti transfrontalieri soggetti ai regimi italiani di trasparenza fiscale degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, nonché quelli residenti all’estero e assoggettati a regimi equivalenti nella giurisdizione di residenza, costituzione o direzione effettiva, non sono considerati soggetti non assoggettati all’imposta sul reddito delle società o soggetti ad aliquota zero o prossima allo zero ai fini dell’elemento distintivo richiamato.

Per l’elemento distintivo relativo al trasferimento di attivi, la differenza di importo è quella tra il corrispettivo dovuto nelle giurisdizioni interessate e il valore di mercato degli attivi. Quest’ultimo è determinato secondo le condizioni e i prezzi che avrebbero convenuto soggetti indipendenti in circostanze comparabili; per un’azienda o un ramo d’azienda si considera anche l’avviamento, tenendo conto delle funzioni e dei rischi trasferiti. Si applicano inoltre le indicazioni del decreto ministeriale 14 maggio 2018 in materia di prezzi di trasferimento. Il decreto rinvia all’Allegato A, non riportato nel testo fornito, per un elenco esemplificativo dei casi in cui ricorrono gli elementi distintivi della lettera D.

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