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Ordinanza

Ordinanza n. 5675/2026 - Napoli, Sezione 9

Giustizia amministrativa202605134

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Diniego parziale di accesso agli atti della gara, in particolare alle parti oscurate dell’offerta tecnica dell’operatore primo graduato e ai documenti e verbali relativi alla comprova dei suoi requisiti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

Il RTI ricorrente aveva impugnato l’esclusione da una procedura aperta per l’affidamento, mediante accordo quadro, del servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. Con motivi aggiunti del 10 settembre 2026 ha contestato il diniego parziale opposto all’istanza di accesso presentata il 14 agosto 2026, chiedendo la documentazione di gara e, in particolare, le parti oscurate dell’offerta tecnica dell’operatore primo in graduatoria e gli atti relativi alla verifica dei requisiti. Ha dedotto che tali documenti erano indispensabili per la tutela dei propri interessi nella gara e che non risultavano effettivamente riconducibili a segreti tecnici o commerciali. L’ASL ha eccepito la tardività dell’impugnazione e sostenuto che gli oscuramenti erano giustificati dalle dichiarazioni di riservatezza dei concorrenti e dall’assenza di una dimostrata stretta indispensabilità difensiva. L’operatore controinteressato si è opposto all’ostensione, avendo dichiarato coperte da segreto tecnico-commerciale le proprie offerte e le eventuali giustificazioni sull’anomalia.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività: anche applicando il termine decadenziale di dieci giorni previsto dall’art. 36, comma 4, del d.lgs. 36/2023, i motivi aggiunti notificati il 10 settembre 2026 erano tempestivi, poiché la comunicazione rilevante era dell’11 agosto e la sospensione feriale si applica anche al rito speciale in materia di accesso. Nel merito ha accolto la domanda di accesso. La decisione dell’ASL di oscurare i documenti sulla base della mera esistenza di dichiarazioni di segretezza era generica e non soddisfaceva il requisito della dichiarazione motivata e comprovata dell’offerente previsto dall’art. 35, comma 4, lett. a), del d.lgs. 36/2023. Inoltre, anche considerate le opposizioni del controinteressato, la documentazione richiesta era indispensabile alla difesa degli interessi giuridici del RTI nella procedura, anche in vista di un’eventuale riedizione della gara; la natura del servizio affidato rendeva difficilmente compatibile la sussistenza dei segreti tecnologici e commerciali invocati. Il TAR ha accertato il diritto di accesso alle parti oscurate dell’offerta tecnica dell’operatore primo graduato e ai documenti e verbali relativi alla comprova dei suoi requisiti, ordinandone l’esibizione entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione dell’ordinanza. Spese compensate per la parziale novità delle questioni. La pronuncia definisce la domanda di accesso, non le ulteriori contestazioni sull’esclusione.

Norme richiamate

  • art. 54 c.p.a.

    L’art. 54 del c.p.a. è assolutamente chiaro nel prevedere sia la sospensione dei termini processuali dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno (comma 2) sia la mancata applicazione della sospensione al solo «procedimento cautelare» (così testualmente il comma 3)

    La sospensione feriale dei termini processuali opera anche nei riti amministrativi speciali, compreso quello in materia di accesso; l’esclusione riguarda il procedimento cautelare.

  • art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023

    Ritenuto che la decisione adottata dall’amministrazione resistente – di accogliere le richieste di oscuramento formulate dall’operatore economico interessato, primo graduato, sulla base della circostanza che «risultano agli atti formali opposizioni e dichiarazioni di segretezza tecnico-commerciale formulate dai controinteressati» (cfr. nota del 02.09.2026) – per la sua genericità, non integri gli estremi della “motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente”, di cui all’art. 35, co. 4, lett. a), D. Lgs. n. 36/2023;

    L’oscuramento non può fondarsi sulla sola presenza di opposizioni o dichiarazioni di segretezza: la dichiarazione dell’offerente deve essere motivata e comprovata e la stazione appaltante deve svolgere una valutazione concreta.

  • art. 35, comma 5, d.lgs. 36/2023

    Ritenuto comunque che – pur a fronte della motivata dichiarazione di opposizione formulata dalla parte controinteressata e nell’ambito del necessario giudizio sul bilanciamento (cfr. T.A.R. Campania – Napoli, sez. VII, n. 1360 del 18/02/2025) dei contrapposti interessi – la documentazione richiesta dalla parte ricorrente si riveli indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici relativi alla procedura di gara, ai sensi dell’art. 35, co. 5, D. Lgs. n. 36/2023, se non altro in riferimento all’eventuale riedizione della gara;

    Nel bilanciamento con la riservatezza, l’accesso deve essere consentito quando la documentazione sia indispensabile alla difesa degli interessi giuridici del concorrente nella procedura, anche in vista di un’eventuale riedizione della gara.

  • art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023

    Ritenuta infondata l’eccezione di tardività sollevata dall’amministrazione resistente, in quanto – anche a voler ritenere applicabile il rito di cui all’art. 36, co. 4, D. lgs. n. 36/2023 – si dovrebbe considerare che la suddetta comunicazione è stata emessa in data 11.08.2026 e che i motivi aggiunti in materia di accesso sono stati notificati il 10.09.2026 e quindi entro il termine decadenziale di 10 giorni previsto dalla legge (fatta salva la sospensione dei termini dal 1° al 31.08.2026);

    Il termine di dieci giorni per la tutela giurisdizionale in materia di accesso agli atti di gara va computato tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Ritenuto comunque che – pur a fronte della motivata dichiarazione di opposizione formulata dalla parte controinteressata e nell’ambito del necessario giudizio sul bilanciamento (cfr. T.A.R. Campania – Napoli, sez. VII, n. 1360 del 18/02/2025) dei contrapposti interessi – la documentazione richiesta dalla parte ricorrente si riveli indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici relativi alla procedura di gara, ai sensi dell’art. 35, co. 5, D. Lgs. n. 36/2023, se non altro in riferimento all’eventuale riedizione della gara;

    La domanda è stata proposta anche nell’ambito dell’accesso documentale, ma la decisione fonda il diritto all’ostensione specificamente sulla disciplina speciale dei contratti pubblici e sull’indispensabilità difensiva.

  • art. 116 c.p.a.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accertato il diritto della parte ricorrente ad accedere alle parti oscurate dell’offerta tecnica presentata da “Romeo gestioni” s.p.a. e ai documenti e verbali relativi alla comprova dei requisiti afferenti a quest’ultima

    Il giudice ha definito la tutela giurisdizionale sull’accesso accertando il diritto all’ostensione delle specifiche parti della documentazione di gara richieste.

Massime di principio

  • L’oscuramento di atti di gara non può essere giustificato dalla sola esistenza di opposizioni o dichiarazioni di segretezza degli operatori: occorre una dichiarazione dell’offerente motivata e comprovata e una valutazione concreta della stazione appaltante.
  • Nel bilanciamento tra riservatezza commerciale e accesso difensivo agli atti di gara, l’ostensione va riconosciuta quando la documentazione richiesta sia indispensabile per tutelare in giudizio gli interessi giuridici del concorrente relativi alla procedura, anche in vista di un’eventuale riedizione della gara.
  • La sospensione feriale dei termini processuali si applica anche al rito speciale in materia di accesso agli atti di gara; l’eccezione prevista per il procedimento cautelare non si estende a tale rito.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaAccesso documentaleTermini e notificazione del ricorso
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

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