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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30173/2026 del 07/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna pronunciata in appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale resta dunque ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità penale, sostenendo in sostanza l'erroneità della ricostruzione dei fatti e della valutazione probatoria. La Corte rileva però che la doglianza è generica e non si confronta con gli elementi di prova e con l'apparato argomentativo della decisione di merito, che aveva già scrutinato in modo diffuso, analitico e logico la responsabilità dell'imputato. Per questo il motivo è ritenuto non scrutinabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello per resistenza a pubblico ufficiale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre in modo generico violazione di legge e vizio di motivazione senza confrontarsi puntualmente con gli elementi probatori e con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si risolvono in una mera riproposizione di questioni di merito già esaminate dai giudici di appello, senza individuare specifici errori logici o giuridici della motivazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA

Testo integrale

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