Circolare numero 117 del 08-10-2020
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia nei confronti del personale ENAV appartenente ai profili professionali di controllore del traffico aereo, pilota ed operatore radiomisure e a quello di esperto di assistenza di volo e meteo, per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, a decorrere dal 30/03/2019, i controllori del traffico aereo, piloti, operatori radiomisure e esperti di assistenza di volo e meteo che perdono il titolo abilitante per raggiunti limiti di età hanno diritto alla pensione di vecchiaia al compimento dei 60 anni, indipendentemente dalla gestione pensionistica; sono richiesti almeno 20 anni di contribuzione e la cessazione del rapporto di lavoro. Vengono definite le decorrenze a finestra e i benefici di maggiorazione dei periodi di servizio, con modalità distinte per anzianità maturata prima e dopo il 1° gennaio 1996.
Applicazione art.26-quinquies DL 4/2019: accesso alla pensione di vecchiaia per profili ENAV
Punti principali
Premessa e norma di riferimento
L'articolo 26-quinquies del DL 28/01/2019, n.4 (convertito con L. 28/03/2019, n.26) stabilisce il requisito anagrafico a 60 anni per i profili indicati dall'art.5 della L. 7/8/1990, n.248 che perdono il titolo abilitante per raggiunti limiti di età; la circolare fornisce le disposizioni applicative condivise col Ministero del Lavoro.
Inquadramento previdenziale ENAV
I lavoratori interessati sono dipendenti ENAV: assunti dal 1/1/1996 iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (AGO); in servizio al 1/1/1996 mantengono il regime precedente (CTPS) con possibilità di opzione per l'AGO. L'art.5 L.248/1990 individua i profili tutelati (lettera a: controllore, pilota, operatore radiomisure; lettera b: esperto assistenza volo e meteo).
Requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia
Per i profili indicati, che dal 30/03/2019 perdono il titolo abilitante per limiti di età, il requisito anagrafico è 60 anni; è necessario il venir meno del titolo secondo gli ordinamenti di settore o mancato rinnovo per giudizio di idoneità, la cessazione del rapporto di lavoro e un'anzianità contributiva minima di 20 anni (valida qualsiasi contribuzione versata o accreditata).
Omogeneità fra gestioni pensionistiche
La novella uniforma il requisito anagrafico (60 anni) per i lavoratori dei profili indicati, indipendentemente dall'iscrizione alla CTPS o al Fondo AGO, superando la precedente disparità normativa.
Decorrenze (finestre mobili)
La decorrenza segue l'art.1, c.5, lett. b) L.247/2007: se i requisiti maturano entro 1° trimestre -> decorrenza 1° luglio; entro 2° trimestre -> 1° ottobre; entro 3° trimestre -> 1° gennaio dell'anno successivo; entro 4° trimestre -> 1° aprile dell'anno successivo.
Benefici pensionistici e maggiorazioni di servizio
I periodi di servizio effettivo sono aumentati: per i profili della lettera a) di 1/3; per quelli della lettera b) di 1/5. Per la quota retributiva si applica l'incremento alla contribuzione maturata al 31/12/1995; per le anzianità successive al 1/1/1996 il beneficio è convertito in incremento convenzionale del coefficiente di trasformazione (max 5 anni complessivi), con rapporto 1 anno ogni 5 anni per i profili a) e 1 anno ogni 7 anni per i profili b). Gli aumenti non possono eccedere complessivamente 5 anni (art.59 L.449/1997).
Esempio applicativo
Esempio: controllore con servizio dal 1/1/1987 che perde il titolo a 60 anni nel 2021 ha 9 anni al 31/12/1995; la maggiorazione di 1/3 corrisponde a 36 mesi per la quota retributiva; per la quota contributiva post-1996 si applica l'incremento del coefficiente (con le limitazioni previste).
Effetti e abrogazioni
Le precedenti indicazioni della circolare Inpdap n.52/2004 si intendono superate dal 30/03/2019. La circolare è firmata dal Direttore Generale Gabriella Di Michele.
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