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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31994/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il giudizio riguardava la revoca dell'amministratore Ranieri Mamalchi. Mamalchi era stato nominato nel consiglio di amministrazione di S.I.N. alla costituzione della società; con delibera dell'assemblea del 25 agosto 2011 S.I.N. fu trasformata in società per azioni e AGEA, socio pubblico, con propria determinazione del 24 agosto 2011 nominò nuovi membri del consiglio senza confermare Mamalchi. Mamalchi convenne in giudizio S.I.N. per revoca senza giusta causa, chiedendo il risarcimento dei danni. S.I.N. chiamò in causa AGEA; i giudici di merito hanno ritenuto che la responsabilità per l'illegittima revoca ricadesse sulla società partecipata (S.I.N.), non sul socio pubblico, e hanno condannato S.I.N. al risarcimento. S.I.N. ha impugnato in Cassazione sostenendo, tra l'altro, che la revoca andasse imputata ad AGEA e che la società potesse sollevare la responsabilità di AGEA in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di S.I.N. confermando che l'atto di nomina/revoca disposto dallo Stato o da ente pubblico ai sensi dell'art. 2449 c.c. è atto di diritto privato imputato alla società partecipata: pertanto, in caso di illegittimità della revoca (qui ritenuta sprovvista di giusta causa), la società partecipata è chiamata a rispondere dei danni e non lo Stato/ente socio. La Corte ha quindi respinto il ricorso, compensando le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 2449 c.c.

    «Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.»; «Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.»

    La nomina e la revoca operate dal socio pubblico, se previste dallo statuto, producono effetti nell'organizzazione societaria e sono imputate alla società partecipata; la facoltà pubblica è sostitutiva della competenza assembleare e va qualificata come esercizio di poteri di natura privatistica/collegiale.

  • art. 9 d.lgs. n. 175/2016

    comma 7: «Qualora lo statuto della società partecipata preveda, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la facoltà del socio pubblico di nominare o revocare direttamente uno o più componenti di organi interni della società, i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2400, secondo comma, del codice civile.»; comma 8: «Nei casi di cui al comma 7, la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo interno di nomina o di revoca rileva come causa di invalidità dell'atto di nomina o di revoca anche nei confronti della società.»

    La norma conferma che la nomina/revoca del socio pubblico è efficacie per la società dal momento della comunicazione e che l'eventuale invalidità dell'atto interno del socio si riverbera anche nei confronti della società partecipata.

  • art. 9-quater legge n. 101/2024

    Disposizione richiamata per evidenziare che S.I.N. è stata incorporata in AGEA per effetto normativo, con conseguente subentro di AGEA nei rapporti attivi e passivi (anche processuali), generando successione nel processo; ciò non incide però sul rito di legittimità in Cassazione.

  • art. 2383 c.c.

    Richiamato nei profili relativi ai diritti degli amministratori (compenso e tutela in caso di revoca senza giusta causa): l'azione di risarcimento per revoca illegittima è fondata sui diritti spettanti all'amministratore nei confronti della società.

  • art. 2400 c.c. (secondo comma)

    Richiamato dalla normativa come riserva in materia di efficacia degli atti di nomina/revoca; rileva in caso di fusioni/operazioni societarie che incidono sui ruoli e sulle tutele dei singoli organi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in relazione alla compensazione delle spese di giudizio nella sentenza di cassazione.

Massime di principio

  • La nomina o la revoca di amministratori effettuata da uno Stato o ente pubblico in virtù dell'art. 2449 c.c., se prevista dallo statuto, ha natura e conseguenze di diritto privato imputabili alla società partecipata: la responsabilità per una revoca illegittima ricade sulla società partecipata e non sul socio pubblico.
  • La nomina/revoca operata dal socio pubblico è efficace nei confronti della società dalla data di ricezione della comunicazione (art. 9 d.lgs. 175/2016, comma 7); l'eventuale invalidità dell'atto interno del socio si riverbera anche nei confronti della partecipata (comma 8).
  • In un giudizio per revoca illegittima, chi agisce contro la società e non nei confronti del socio pubblico otterrà la riparazione (se fondata) dalla società: la partecipata potrà eventualmente promuovere separata azione di rivalsa verso il socio pubblico, ma tale profilo deve essere specificamente dedotto e chiesto in giudizio.
  • L'onere di provare la 'giusta causa' della revoca incombe sulla parte che la invoca (sulla società quando essa deduca la legittimità della revoca), e la valutazione della giusta causa è rilevante per l'accertamento del diritto al risarcimento dell'amministratore revocato.
  • In caso di trasformazioni societarie o incorporazioni successive (es. S.I.N. incorporata in AGEA), la successione nei rapporti processuali può determinarsi per effetto di norma, ma non altera i principi di imputazione della responsabilità per atti di revoca precedenti: occorre verificare la titolarità sostanziale dell'obbligazione al momento dell'atto.

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