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Sentenza

Sentenza n. 3847/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00555/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202502360

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento del Capo della Polizia di destituzione dal servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha contestato la sentenza del TAR deducendo, anzitutto, la violazione degli artt. 651 e 652 c.p.p. e dell'art. 3 l. 241/1990, sostenendo che l'Amministrazione avesse recepito fatti non assistiti da giudicato, poiché la sentenza penale di primo grado di condanna era stata seguita in appello dalla declaratoria di prescrizione. Ha inoltre denunciato difetto di istruttoria e di motivazione, per la mancata acquisizione integrale del fascicolo penale e per l'assenza di un'autonoma valutazione disciplinare. In secondo luogo, ha contestato l'accertamento dell'urgenza necessaria ai sensi dell'art. 39 TULPS per il ritiro cautelare delle armi detenute dalla persona con cui intratteneva una relazione, sostenendo che lo stato depressivo non fosse riconoscibile da un non addetto ai lavori e che non fosse provata la sua effettiva conoscenza delle condizioni psichiche della donna. Ha altresì dedotto che le condotte principali si fossero svolte nella vita privata e non durante il servizio. Infine, ha censurato la proporzionalità della destituzione, richiamando la natura non definitiva della sentenza penale, il carattere in parte extralavorativo delle condotte e il trattamento riservato ad altri dipendenti in vicende asseritamente analoghe.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha affermato che il rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare è improntato all'autonomia: l'art. 651 c.p.p. disciplina l'efficacia vincolante della sola sentenza penale irrevocabile di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno, ma non impedisce all'Amministrazione di utilizzare, nel procedimento disciplinare, le risultanze istruttorie e gli accertamenti emersi in un processo penale anche quando non siano assistiti da giudicato. È però necessaria un'autonoma valutazione amministrativa della rilevanza disciplinare dei fatti. Nel caso concreto tale valutazione è stata ritenuta sussistente, poiché l'Amministrazione aveva esaminato le difese dell'interessato, motivato sulla gravità delle condotte e sulla loro incompatibilità con i doveri di correttezza, lealtà e irreprensibilità propri degli appartenenti alla Polizia di Stato. La mancata acquisizione integrale del fascicolo penale non ha determinato un difetto istruttorio, considerato il contenuto ampiamente motivato della sentenza penale e la relazione istruttoria amministrativa. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto adeguatamente provata la conoscenza, da parte dell'appellante, della fragilità psichica della donna, anche sulla base delle sue stesse dichiarazioni, e quindi sussistente una situazione di urgenza che imponeva il ritiro immediato dell'arma. La circostanza che i fatti si fossero svolti anche nella vita privata non li rendeva irrilevanti, poiché gli appartenenti alla Polizia di Stato sono considerati in servizio permanente e le condotte erano state inoltre agevolate dal ruolo professionale dell'interessato; le false attestazioni sulle ore di straordinario erano comunque direttamente riferibili al rapporto di servizio. Quanto al terzo motivo, il giudizio sulla proporzionalità della sanzione rientra nella discrezionalità amministrativa ed è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento. Tali vizi non sono stati ravvisati: l'approfittamento della fragilità psichica di una persona e la falsa attestazione di prestazioni lavorative per conseguire indebiti vantaggi economici integravano condotte di particolare gravità, idonee a compromettere il rapporto fiduciario e l'immagine, il prestigio e l'affidabilità dell'Amministrazione. Il richiamo a precedenti disciplinari di altri dipendenti è stato ritenuto inconferente, poiché la proporzionalità deve essere valutata in relazione alle peculiarità del singolo caso e non era stata dimostrata la piena sovrapponibilità delle vicende. L'appellante è stato condannato al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 7 d.P.R. 737/1981

    Le condotte accertate sono state ricondotte alle fattispecie disciplinari relative alla mancanza del senso morale, alla grave violazione dei doveri assunti con il giuramento e al grave abuso di autorità e fiducia, giustificando la destituzione.

  • art. 13 d.P.R. 737/1981

    Richiamato dall'appellante in relazione alla disciplina della sanzione disciplinare; il giudice ha ritenuto legittima la misura espulsiva alla luce della gravità complessiva delle condotte.

  • art. 651 c.p.p.

    Attribuisce efficacia vincolante, nel giudizio civile o amministrativo di danno, alla sentenza penale irrevocabile di condanna quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della riferibilità all'imputato; non impedisce tuttavia l'utilizzo disciplinare di risultanze penali prive di efficacia di giudicato.

  • art. 652 c.p.p.

    Richiamato nel motivo d'appello insieme all'art. 651 c.p.p.; la decisione non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    La mancata pronuncia assolutoria immediata nel merito, a fronte della prescrizione, è stata valorizzata come conferma della permanenza di elementi favorevoli alla prospettazione accusatoria, senza costituire un giudicato di condanna.

  • art. 39 TULPS

    Impone agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il ritiro cautelare delle armi quando ricorra una situazione di urgenza e vi sia rischio di abuso; nel caso concreto l'urgenza è stata desunta dalla conoscenza della grave fragilità psichica della detentrice.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione è stato ritenuto rispettato attraverso la relazione istruttoria e la motivazione sulla rilevanza disciplinare, sulla gravità delle condotte e sulla loro incompatibilità con i doveri di servizio.

Massime di principio

  • Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale: l'Amministrazione può utilizzare anche risultanze istruttorie e accertamenti contenuti in sentenze penali non irrevocabili o seguite da prescrizione, purché proceda a una propria autonoma valutazione della rilevanza disciplinare dei fatti e non si limiti a un recepimento acritico.
  • L'art. 651 c.p.p. delimita l'efficacia vincolante della sentenza penale irrevocabile di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno, ma non preclude l'impiego, nel procedimento disciplinare, di elementi acquisiti nel processo penale privi di efficacia di giudicato.
  • La mancata acquisizione integrale del fascicolo penale non determina di per sé un difetto di istruttoria quando la sentenza penale acquisita riporti in modo ampio le risultanze probatorie e l'Amministrazione disponga di ulteriori elementi e motivi specificamente sulla rilevanza disciplinare delle condotte.
  • La proporzionalità della sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa ed è sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
  • Per gli appartenenti alla Polizia di Stato, la rilevanza disciplinare di condotte commesse anche nella sfera privata può sussistere quando esse incidano sull'immagine, sul prestigio e sull'affidabilità dell'Amministrazione, siano agevolate dal ruolo professionale o compromettano il rapporto fiduciario; la valutazione deve considerare la gravità complessiva del comportamento.
  • Il giudizio di proporzionalità della sanzione disciplinare deve essere compiuto sulla base delle peculiarità del caso concreto; il mero richiamo a sanzioni applicate ad altri dipendenti non dimostra una disparità di trattamento senza la prova della piena sovrapponibilità delle vicende.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento disciplinareInvalidità del provvedimentoRapporto di impiego non privatizzato
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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