Cassazione Civile, Sentenza n. 4798/2022 del 14/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia delle entrate impugnava la decisione della CTR che aveva annullato una cartella di pagamento notificata ad Autosalone Miraglia Srl per IVA relativa al 2006, ritenendola coobbligata solidale ex art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972 come cessionaria di vetture oggetto di una frode 'carosello' (fornitori unionali che avrebbero effettuato cessioni a prezzi inferiori al valore normale e non avrebbero versato l'IVA). La contribuente aveva contestato la legittimità della cartella, l'insussistenza dei presupposti della responsabilità solidale e la mancanza di consapevolezza della frode.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia (violazione e falsa applicazione dell'art. 60-bis), ritenendo che la CTR avesse errato nel richiedere la prova della "consapevolezza" della frode da parte del cessionario. La Corte ha affermato che, ai fini dell'art. 60-bis, l'Ufficio deve provare: a) l'omesso versamento dell'IVA da parte del cedente e b) che il prezzo praticato è inferiore al valore normale; non è invece richiesto che l'Ufficio dimostri la consapevolezza del cessionario della frode. Una volta provati questi elementi, grava sul cessionario l'onere di dimostrare, ai sensi del comma 3 dell'art. 60-bis, che il prezzo inferiore dipende da eventi o situazioni oggettivamente rilevabili o da norme e che non è connesso al mancato pagamento dell'imposta. La sentenza è stata cassata e rinviata alla CTR competente in diversa composizione per nuovo esame (con pronuncia anche sulle spese).
Norme richiamate
art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972
"2. In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta. 3. L'obbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta."
La Corte interpreta l'art. 60-bis come disposizione che instaura una responsabilità solidale del cessionario fondata su due elementi di fatto che l'Ufficio deve provare (omesso versamento da parte del cedente; prezzo inferiore al valore normale). Non è richiesto che l'Ufficio provi la consapevolezza del cessionario circa la frode; il cessionario può esonerarsi dimostrando che il prezzo ridotto è giustificato da circostanze oggettive o da norme e che non è collegato al mancato versamento dell'imposta.
art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972 (richiamato dalla giurisprudenza)
La Corte distingue l'istituto di cui all'art. 60-bis dalla fattispecie dell'art. 21(7) (diniego di detrazione per fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti): per quest'ultima è richiesta valutazione della sussistenza della fattispecie soggettiva (consapevolezza/particolare responsabilità), mentre per l'art. 60-bis l'onere probatorio è diverso e più oggettivo.
Cass. n. 2853/2019 (giurisprudenza citata)
La Corte richiama il precedente che già aveva precisato la diversa perimetrazione dell'onere della prova tra art. 60-bis e art. 21(7), confermando che l'effettività dell'operazione deve sussistere sotto il profilo oggettivo e soggettivo per l'applicazione dell'art. 60-bis ma senza richiedere la prova della consapevolezza del cessionario della frode.
Massime di principio
- In caso di responsabilità solidale ai sensi dell'art. 60-bis d.P.R. 633/1972, l'Amministrazione deve provare esclusivamente (i) l'omesso versamento dell'IVA da parte del cedente e (ii) che il prezzo praticato è inferiore al valore normale; non è necessario provare la consapevolezza del cessionario della frode.
- Una volta dimostrati i due elementi di cui sopra, l'onere probatorio si sposta sul cessionario, che può liberarsi dimostrando documentalmente che il prezzo inferiore è giustificato da eventi o situazioni oggettive o da norme e non è connesso al mancato pagamento dell'imposta.
- Occorre distinguere le fattispecie: per le fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti (art. 21(7)) può rilevare la prova della consapevolezza/partecipazione del destinatario, mentre per l'art. 60-bis la disciplina è più 'oggettiva' e il requisito della consapevolezza non è prescritto.
- Per difendersi efficacemente, il cessionario dovrebbe conservare e produrre documentazione che giustifichi prezzi inferiori al valore normale (contratti, perizie, condizioni di mercato, comunicazioni commerciali, fattori oggettivi come danni, tecnicismi, tempi di vendita) e richiedere all'Ufficio prove concrete dell'omesso versamento da parte del cedente e della misura dell'abbattimento rispetto al valore normale.
- In sede di impugnazione è utile contestare puntualmente la prova dell'Ufficio circa l'omesso versamento e la sussistenza della diminuzione rispetto al valore normale, oltre a invocare l'onere del contribuente di provare le giustificazioni ai sensi del comma 3 dell'art. 60-bis.
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