Cassazione Civile, Sentenza n. 15599/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Reyfin S.r.l. impugnava la sentenza di fallimento denunciando, primo motivo, la nullità o inefficacia degli atti per presunta estinzione del procedimento prefallimentare ex artt. 50 e 392 c.p.c. per tardiva riassunzione oltre il termine di 3 mesi dopo l'ordinanza della Corte di cassazione che aveva regolato la competenza; sosteneva che il termine dovesse decorrere dalla data di pubblicazione dell'ordinanza della Cassazione e non dalla sua comunicazione. In via subordinata (secondo motivo) contestava la declaratoria di insolvenza, deducendo errori nella valutazione del quantum del credito denunciato da Fino 1 S.r.l., e richiamava fatti quali l'esecuzione immobiliare promossa dalla creditrice e l'esistenza di un'ipoteca volontaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la questione dell'eventuale estinzione per tardiva riassunzione non fosse stata sollevata né davanti al Tribunale di Torino né nel reclamo alla Corte d'appello, per cui è intervenuto un giudicato implicito: il mancato rilievo d'ufficio di tale vizio non riguarda i presupposti 'fondanti' del processo e quindi è coperto se non dedotto nel reclamo. La Corte ha comunque statuito, con valore nomofilattico, che quando la Cassazione risolve un conflitto negativo di competenza ai sensi dell'art. 9-bis legge fall., il termine per la riassunzione del processo ai sensi dell'art. 50 c.p.c. decorre dalla comunicazione dell'ordinanza alle parti; ciò anche se la comunicazione è effettuata dal giudice dichiarato competente dopo il deposito dell'ordinanza. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo perché si limitava a contestare un accertamento di fatto (lo stato di insolvenza) senza proporre questioni di diritto adeguatamente specifiche. Infine la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e degli oneri contributivi previsti.
Norme richiamate
art. 50 c.p.c.
Il termine per la riassunzione del processo dopo un regolamento di competenza decorre dalla comunicazione dell'ordinanza; nella fattispecie, anche quando la Cassazione non abbia notificato l'ordinanza alle parti che non hanno svolto difese, il termine decorre dalla comunicazione effettuata dal giudice dichiarato competente.
art. 392 c.p.c.
La Corte esclude l'automatica applicazione analogica della disciplina del giudizio di rinvio prevista dall'art. 392 c.p.c. al regolamento di competenza deciso dalla Cassazione, ritenendo problematico equiparare la situazione delle parti che non hanno difeso in Cassazione alla contumacia del giudizio di merito.
art. 9-bis legge fallimentare
Il giudice del procedimento prefallimentare che si dichiara incompetente deve trasmettere d'ufficio gli atti al giudice ritenuto competente; il regolamento della competenza in materia prefallimentare è improntato a iniziativa d'ufficio del giudice.
art. 307, comma 4, c.p.c.
Richiamata per spiegare che il mancato rilievo d'ufficio di taluni vizi non sempre incide sui presupposti fondamentali del processo; la Corte ha ritenuto che il vizio relativo alla tardiva riassunzione, non dedotto nel reclamo, sia coperto dal giudicato implicito.
art. 15 legge fallimentare
La Corte ha verificato che il procedimento davanti al Tribunale di Torino ha rispettato le garanzie procedurali previste dall'art. 15 legge fall., con regolare convocazione della debitrice e svolgimento del contraddittorio.
art. 44 c.p.c.
Richiamato per confronto: la regola ordinaria secondo cui le parti devono riassumere il processo dopo una declinatoria non trova piena applicazione nel procedimento prefallimentare, dove il giudice trasmette gli atti d'ufficio.
art. 47, comma 5, c.p.c.
La norma che consente alle parti, investite di procedimento in Cassazione, di depositare scritture e documenti entro venti giorni è richiamata per sottolineare che, quando le parti non hanno svolto difese in Cassazione, la comunicazione ai fini del decorso del termine deve essere considerata quella effettuata dal giudice competente.
art. 363, comma 3, c.p.c.
Richiamato come base per l'ammissione al trattamento motivazionale di questioni di rilevanza nomofilattica anche quando il ricorso sia inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicata per disporre l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto dalla ricorrente in relazione al ricorso.
art. 5 legge fallimentare
Richiamata nella valutazione della rilevanza delle esecuzioni individuali promosse dal creditore come elemento indicativo dello stato di insolvenza (consolidata impossibilità di far fronte alle obbligazioni).
Massime di principio
- Se la parte non deduce in sede di reclamo (o in altro mezzo impugnatorio adeguato) la nullità o l'estinzione del procedimento per tardiva riassunzione dopo un regolamento di competenza deciso dalla Cassazione, tale vizio può considerarsi coperto dal giudicato implicito e non sarà valorizzabile in cassazione.
- Dopo un regolamento negativo di competenza deciso dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 9-bis legge fall., il termine per riassumere il processo decorre dalla comunicazione dell'ordinanza alle parti ai sensi dell'art. 50 c.p.c.; se la Cassazione non ha comunicato direttamente l'ordinanza perché le parti non hanno svolto difese, la comunicazione effettuata dal giudice dichiarato competente fa decorrere il termine.
- Nel procedimento prefallimentare il giudice che si dichiara incompetente è tenuto a trasmettere d'ufficio gli atti al giudice competente; le parti sono in posizione più passiva rispetto agli ordinari regolamenti di competenza.
- In Cassazione non sono ammesse critiche generiche a valutazioni di fatto (es. stato di insolvenza) se non corredate da specifiche e pertinenti questioni di diritto; contestazioni meramente fattuali sono inammissibili come motivo di ricorso per cassazione.
- Le esecuzioni individuali promosse dal creditore possono essere valutate dal giudice come elemento indiziario dello stato di insolvenza del debitore, non ostando a ciò la pendenza di azioni esecutive o l'esistenza di garanzie ipotecarie.
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