L.R. Veneto 13/2019
Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali" e successive modificazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Veneto n. 29/2001 ampliando le attività della società regionale anche a reti autostradali, opere pubbliche di interesse regionale e funzioni di ricerca e sviluppo della mobilità, inclusa la partecipazione a PPP. Ridefinisce inoltre l’ambito degli interventi sulla rete viaria demaniale e rende facoltativa la partecipazione della società ad alcune iniziative. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.
Modifiche alla disciplina della società regionale per le reti stradali e la mobilità
Modifiche alla società regionale per strade, autostrade e mobilità
La legge regionale del Veneto n. 13 del 2019 interviene sulla l.r. n. 29/2001, che disciplina la costituzione e le funzioni della società di capitali regionale operante nel settore delle reti stradali. L’obiettivo è ampliare l’ambito operativo della società e aggiornare alcune previsioni sulle attività affidabili e sulla partecipazione a iniziative nel settore della mobilità.
Ambito delle attività della società
La disciplina risultante estende le competenze della società non solo alla progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali, ma anche:
- alle reti autostradali, anche a pedaggio;
- alle opere pubbliche di interesse regionale.
Viene inoltre riconosciuto espressamente che la società può svolgere funzioni di ricerca, sperimentazione, sviluppo e potenziamento della mobilità, anche intermodale.
Rapporti con il partenariato pubblico-privato e soggetti coinvolti
Tra le funzioni aggiuntive rientra anche la partecipazione ad iniziative di partenariato pubblico-privato. Inoltre, nel testo modificato si sostituisce il riferimento alle sole società di gestione delle autostrade operanti nel territorio regionale con quello più ampio alle società a prevalente partecipazione pubblica operanti nel settore della mobilità.
Interventi sulla rete viaria e opere di interesse regionale
La rubrica dell’articolo dedicato agli interventi viene aggiornata per evidenziare che la società opera nella progettazione ed esecuzione di interventi di interesse regionale sulla rete viaria. Per gli interventi già disciplinati, viene specificato che riguardano la rete viaria demaniale diversa da quella già contemplata dal comma 1.
È inoltre eliminato il precedente riferimento alle opere “di volta in volta riconducibili” al demanio regionale, provinciale o comunale, con una formulazione più mirata all’ambito demaniale pertinente.
Facoltà di concorso della società
La legge rende meno vincolante il ruolo della società in una delle previsioni previgenti, sostituendo l’espressione “concorre” con “può concorrere”. Ne deriva che la partecipazione della società a tali attività non è obbligatoria ma facoltativa.
Copertura finanziaria
La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria: l’attuazione deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 4 apr 2019L.R. Veneto 14/2019
- Legge · 8 mar 2019L.R. Veneto 12/2019
- Legge · 18 feb 2019L.R. Veneto 10/2019
- Legge · 18 feb 2019L.R. Veneto 11/2019
- Legge · 16 mag 2019L.R. Veneto 18/2019
- Legge · 16 mag 2019L.R. Veneto 17/2019
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →