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Legge

L.R. Veneto 13/2019

Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali" e successive modificazioni.

Normativa regionaleL.R. Veneto 13/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Veneto n. 29/2001 ampliando le attività della società regionale anche a reti autostradali, opere pubbliche di interesse regionale e funzioni di ricerca e sviluppo della mobilità, inclusa la partecipazione a PPP. Ridefinisce inoltre l’ambito degli interventi sulla rete viaria demaniale e rende facoltativa la partecipazione della società ad alcune iniziative. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.

Modifiche alla disciplina della società regionale per le reti stradali e la mobilità

Modifiche alla società regionale per strade, autostrade e mobilità

La legge regionale del Veneto n. 13 del 2019 interviene sulla l.r. n. 29/2001, che disciplina la costituzione e le funzioni della società di capitali regionale operante nel settore delle reti stradali. L’obiettivo è ampliare l’ambito operativo della società e aggiornare alcune previsioni sulle attività affidabili e sulla partecipazione a iniziative nel settore della mobilità.

Ambito delle attività della società

La disciplina risultante estende le competenze della società non solo alla progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali, ma anche:

  • alle reti autostradali, anche a pedaggio;
  • alle opere pubbliche di interesse regionale.

Viene inoltre riconosciuto espressamente che la società può svolgere funzioni di ricerca, sperimentazione, sviluppo e potenziamento della mobilità, anche intermodale.

Rapporti con il partenariato pubblico-privato e soggetti coinvolti

Tra le funzioni aggiuntive rientra anche la partecipazione ad iniziative di partenariato pubblico-privato. Inoltre, nel testo modificato si sostituisce il riferimento alle sole società di gestione delle autostrade operanti nel territorio regionale con quello più ampio alle società a prevalente partecipazione pubblica operanti nel settore della mobilità.

Interventi sulla rete viaria e opere di interesse regionale

La rubrica dell’articolo dedicato agli interventi viene aggiornata per evidenziare che la società opera nella progettazione ed esecuzione di interventi di interesse regionale sulla rete viaria. Per gli interventi già disciplinati, viene specificato che riguardano la rete viaria demaniale diversa da quella già contemplata dal comma 1.

È inoltre eliminato il precedente riferimento alle opere “di volta in volta riconducibili” al demanio regionale, provinciale o comunale, con una formulazione più mirata all’ambito demaniale pertinente.

Facoltà di concorso della società

La legge rende meno vincolante il ruolo della società in una delle previsioni previgenti, sostituendo l’espressione “concorre” con “può concorrere”. Ne deriva che la partecipazione della società a tali attività non è obbligatoria ma facoltativa.

Copertura finanziaria

La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria: l’attuazione deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Testo integrale

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