L.R. Veneto 11/2019
Istituzione del nuovo Comune denominato "Lusiana Conco" mediante fusione dei Comuni di Lusiana e Conco della provincia di Vicenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in provincia di Vicenza il nuovo Comune di Lusiana Conco, nato dalla fusione dei Comuni di Lusiana e Conco. Disciplina sede municipale provvisoria, rinvio allo statuto per il decentramento, subentro nei rapporti giuridici e neutralità finanziaria. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR Veneto.
Fusione dei Comuni di Lusiana e Conco e istituzione del nuovo Comune di Lusiana Conco
Istituzione del Comune di Lusiana Conco
La legge regionale del Veneto istituisce, in provincia di Vicenza, il nuovo Comune denominato "Lusiana Conco", mediante fusione dei Comuni di Lusiana e Conco. Il provvedimento ha efficacia solo nel territorio interessato e regola gli effetti istituzionali e organizzativi della fusione.
Sede municipale e decentramento
La sede municipale del nuovo Comune è demandata allo Statuto del nuovo ente. Fino a quando lo Statuto non la individuerà, la sede resta presso l’attuale sede del Comune di Lusiana (VI). Lo Statuto deve inoltre assicurare alla comunità di origine privata della sede adeguate forme di decentramento, secondo lo stato dei luoghi e le esigenze della popolazione interessata.
Esito della consultazione popolare
La legge dà atto dei risultati del referendum consultivo svolto tra le popolazioni interessate. I dati riportati attestano la partecipazione e l’espressione del voto nei due Comuni coinvolti, con prevalenza dei voti favorevoli in entrambi, elemento posto a base della scelta legislativa di fusione.
Successione nei rapporti giuridici e organizzativi
Per la definizione dei rapporti conseguenti alla fusione si applica l’articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, con determinazione affidata alla Provincia di Vicenza. Il criterio centrale è che il nuovo Comune subentra integralmente:
- nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili dei Comuni originari;
- in tutte le situazioni giuridiche attive e passive;
- nei rapporti concernenti il personale dipendente.
Aspetti finanziari
L’attuazione della legge avviene nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria: non devono derivarne nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e si opera nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Non risultano previste scadenze temporali ulteriori o un regime transitorio diverso da quello relativo alla sede provvisoria del Comune.
Testo integrale
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