Salta al contenuto
Legge

L.R. Veneto 11/2019

Istituzione del nuovo Comune denominato "Lusiana Conco" mediante fusione dei Comuni di Lusiana e Conco della provincia di Vicenza.

Normativa regionaleL.R. Veneto 11/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in provincia di Vicenza il nuovo Comune di Lusiana Conco, nato dalla fusione dei Comuni di Lusiana e Conco. Disciplina sede municipale provvisoria, rinvio allo statuto per il decentramento, subentro nei rapporti giuridici e neutralità finanziaria. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR Veneto.

Fusione dei Comuni di Lusiana e Conco e istituzione del nuovo Comune di Lusiana Conco

Istituzione del Comune di Lusiana Conco

La legge regionale del Veneto istituisce, in provincia di Vicenza, il nuovo Comune denominato "Lusiana Conco", mediante fusione dei Comuni di Lusiana e Conco. Il provvedimento ha efficacia solo nel territorio interessato e regola gli effetti istituzionali e organizzativi della fusione.

Sede municipale e decentramento

La sede municipale del nuovo Comune è demandata allo Statuto del nuovo ente. Fino a quando lo Statuto non la individuerà, la sede resta presso l’attuale sede del Comune di Lusiana (VI). Lo Statuto deve inoltre assicurare alla comunità di origine privata della sede adeguate forme di decentramento, secondo lo stato dei luoghi e le esigenze della popolazione interessata.

Esito della consultazione popolare

La legge dà atto dei risultati del referendum consultivo svolto tra le popolazioni interessate. I dati riportati attestano la partecipazione e l’espressione del voto nei due Comuni coinvolti, con prevalenza dei voti favorevoli in entrambi, elemento posto a base della scelta legislativa di fusione.

Successione nei rapporti giuridici e organizzativi

Per la definizione dei rapporti conseguenti alla fusione si applica l’articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, con determinazione affidata alla Provincia di Vicenza. Il criterio centrale è che il nuovo Comune subentra integralmente:

  • nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili dei Comuni originari;
  • in tutte le situazioni giuridiche attive e passive;
  • nei rapporti concernenti il personale dipendente.

Aspetti finanziari

L’attuazione della legge avviene nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria: non devono derivarne nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e si opera nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Non risultano previste scadenze temporali ulteriori o un regime transitorio diverso da quello relativo alla sede provvisoria del Comune.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.