L.R. Veneto 10/2019
Istituzione del nuovo Comune denominato "Colceresa" mediante fusione dei Comuni di Mason Vicentino e Molvena della Provincia di Vicenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in provincia di Vicenza il nuovo Comune di Colceresa, nato dalla fusione di Mason Vicentino e Molvena. Definisce la sede provvisoria, rinvia allo statuto la sede definitiva e il decentramento, disciplina il subentro nei rapporti giuridici e del personale, e prevede neutralità finanziaria. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR Veneto.
Istituzione del Comune di Colceresa per fusione di Mason Vicentino e Molvena
Istituzione del nuovo Comune di Colceresa
La legge regionale del Veneto istituisce il nuovo Comune denominato “Colceresa” in provincia di Vicenza, mediante fusione dei Comuni di Mason Vicentino e Molvena. Il provvedimento definisce gli effetti essenziali della fusione, le regole di prima applicazione e il subentro dell’ente di nuova istituzione nei rapporti dei Comuni originari.
Sede municipale e assetto organizzativo iniziale
La sede municipale definitiva è rinviata allo statuto del nuovo Comune. Fino a tale determinazione, il nuovo Comune ha sede presso l’attuale sede di Mason Vicentino. Lo statuto deve inoltre garantire alla comunità che perda la sede municipale adeguate forme di decentramento, in relazione allo stato dei luoghi e alle esigenze della popolazione interessata.
Consultazione popolare
La legge riporta l’esito del referendum consultivo della popolazione interessata, che ha espresso prevalente consenso alla fusione. I dati sono distinti per i due Comuni coinvolti e nel complesso evidenziano la partecipazione al voto e il numero dei voti favorevoli e contrari, a supporto della scelta istitutiva.
Rapporti giuridici, patrimoniali e personale
I rapporti conseguenti alla nascita del nuovo Comune sono definiti dalla Provincia di Vicenza ai sensi della normativa regionale sulle variazioni provinciali e comunali. È stabilito il principio del subentro integrale del nuovo Comune:
- nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili dei Comuni di origine;
- in tutte le situazioni giuridiche attive e passive;
- nei rapporti relativi al personale dipendente.
Profili finanziari
L’attuazione della legge è soggetta a clausola di neutralità finanziaria: deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Non sono previsti termini applicativi ulteriori o una durata limitata della disciplina, che opera come atto istitutivo del nuovo Comune.
Testo integrale
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