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Legge

L.R. Veneto 17/2019

Legge per la cultura.

Normativa regionaleL.R. Veneto 17/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge organizza la politica culturale del Veneto: programma triennale e piani annuali, Consulta e sistema informativo, sostegni a beni culturali, musei, archivi, biblioteche, spettacolo, cinema, editoria, volontariato e imprese creative. Prevede abrogazioni di numerose leggi previgenti, un fondo di rotazione per il credito agevolato e coperture finanziarie per il 2019.

Disciplina regionale della cultura, dei beni culturali e dello spettacolo nel Veneto

Disciplina regionale della cultura, dei beni culturali e dello spettacolo nel Veneto

La legge definisce il quadro organico degli interventi della Regione del Veneto in materia di valorizzazione dei beni culturali, promozione delle attività culturali e dello spettacolo, programmazione degli interventi e coordinamento con enti pubblici e privati. La disciplina opera esclusivamente nel territorio regionale e si articola in principi generali, strumenti di programmazione, misure di sostegno settoriali e norme transitorie e finanziarie.

Principi, finalità e ambiti di intervento

La Regione riconosce la cultura come diritto e risorsa fondamentale per la crescita umana e per lo sviluppo sociale ed economico. L’azione regionale si ispira a libertà e pluralismo culturale, partecipazione, sussidiarietà, sostenibilità economica, valorizzazione della specificità veneta, attenzione ai beni culturali di interesse religioso, raccordo con istruzione, turismo, ambiente, innovazione e promozione dell’accesso per giovani e persone con disabilità.

Le finalità comprendono, tra le altre, la qualità dei servizi culturali, la valorizzazione e conservazione del patrimonio materiale e immateriale, il sostegno a ricerca e progettualità, la costruzione dei sistemi regionali degli istituti e dei luoghi della cultura e dello spettacolo, la promozione del cinema, dell’audiovisivo, della lettura, del volontariato culturale e del partenariato pubblico-privato.

Gli ambiti di intervento riguardano beni culturali, servizi culturali, azioni e iniziative culturali, studio e ricerca, attività teatrali, musicali, cinematografiche, editoriali e audiovisive, nonché le attività di formazione, educazione e partecipazione del pubblico.

Ruolo degli enti locali e collaborazione istituzionale

Le province e la Città metropolitana di Venezia svolgono il coordinamento territoriale dei servizi culturali e promuovono attività culturali e di spettacolo di rilevanza locale. I comuni, singoli o associati, istituiscono, gestiscono e sviluppano gli istituti e luoghi della cultura di competenza e sostengono i servizi e le attività culturali e di spettacolo di interesse locale, anche mediante reti territoriali.

La Regione opera di norma attraverso forme di cooperazione strutturale e funzionale con Stato, enti locali e soggetti pubblici e privati. La Giunta regionale può promuovere intese, accordi e specifici accordi con enti ecclesiastici civilmente riconosciuti per i beni culturali e le attività connesse.

Programmazione regionale: Programma triennale, piani annuali e modalità di intervento

Il Programma triennale della cultura è lo strumento centrale della programmazione regionale. Definisce quadro conoscitivo, priorità, obiettivi, criteri per iniziative di interesse regionale, modalità di finanziamento, verifica degli esiti e raccordo con altre politiche pubbliche. È approvato dal Consiglio regionale entro l’anno antecedente al triennio di riferimento, su proposta della Giunta e sentita la Consulta regionale della cultura; resta efficace fino all’approvazione del successivo.

I piani annuali, approvati dalla Giunta entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, attuano il Programma triennale e individuano ambiti di intervento, criteri di attuazione, riparto delle risorse, monitoraggio, controllo e comunicazione. La Giunta trasmette alla commissione consiliare competente una relazione annuale sugli interventi realizzati.

L’attuazione avviene tramite bandi ed evidenza pubblica, accordi o intese, partecipazione a organismi del settore, collaborazione con soggetti pubblici e privati, adesione a programmi interregionali, nazionali, comunitari e internazionali, nonché altre forme di sostegno finanziario.

Organi e strumenti di supporto alla programmazione

È istituita la Consulta regionale della cultura, con funzioni consultive e propositive sul Programma triennale e, su richiesta, su altri temi culturali. È composta da esperti, rappresentanti dei settori culturali, delle associazioni di categoria, degli enti locali e da due consiglieri regionali, dura quanto la legislatura e ha composizione e funzionamento definiti dalla Giunta.

La Giunta può inoltre convocare conferenze regionali di settore per i diversi ambiti di intervento, con la partecipazione di soggetti pubblici e privati ed esperti, come sedi di analisi e confronto sulle politiche culturali.

Il Sistema informativo regionale della cultura, da istituire entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, raccoglie e diffonde dati su beni, servizi e produzione culturale; costituisce strumento essenziale per la programmazione e il controllo dei risultati. L’accesso pubblico avviene tramite il Portale della cultura. La Giunta riferisce annualmente sullo stato di avanzamento e sulla gestione del sistema.

Imprese culturali creative, partecipazioni regionali e professionalità

La Regione riconosce il valore economico, sociale e civile delle imprese culturali e creative, individuate nelle imprese che producono o distribuiscono beni e servizi nelle arti dello spettacolo, arti visive, patrimonio culturale, audiovisivo, nuovi media, musica ed editoria. La Giunta sostiene nascita e sviluppo delle imprese, imprenditoria giovanile, internazionalizzazione, innovazione, distribuzione e collaborazione tra istruzione/formazione e sistema produttivo.

La Regione può costituire o partecipare, con legge, a fondazioni e associazioni senza scopo di lucro che perseguano le finalità della legge, e conferma il riconoscimento di enti e organismi di rilevante interesse per la valorizzazione della tradizione artistica regionale.

La Giunta promuove le professionalità culturali con attenzione a servizi culturali, arti performative, cura e gestione del patrimonio, anche mediante accordi con università, enti di ricerca, organismi di formazione e associazioni professionali. È sostenuta anche la continuità delle professioni legate a materiali, tecniche e prodotti della tradizione.

Beni e servizi culturali: tutela, conservazione e accessibilità

La Regione promuove e sostiene valorizzazione, conoscenza, conservazione e salvaguardia dei beni culturali presenti nel territorio con contributi per recupero e valorizzazione di beni storici, artistici, architettonici e archeologici, per il patrimonio immobiliare a destinazione culturale, e per musei, archivi, biblioteche, complessi monumentali, aree e parchi archeologici. Gli interventi sul patrimonio immobiliare sono subordinati all’impegno del beneficiario a consentire la fruizione pubblica dell’immobile secondo le condizioni fissate dalla Giunta.

Sono previste iniziative per migliorare l’accessibilità degli istituti e luoghi della cultura, con particolare attenzione a persone con disabilità e fasce disagiate, oltre a studi, ricerche, educazione al patrimonio e aggiornamento professionale degli operatori. La Regione promuove anche la formazione degli utenti dei servizi culturali.

Specificità del patrimonio culturale veneto e patrimonio immateriale

La legge dedica specifica attenzione ai beni che esprimono la peculiarità culturale del Veneto. La Giunta sostiene in particolare:

  • le Ville venete, anche tramite l’Istituto regionale per le Ville venete;
  • le città murate, il patrimonio fortificato e quello materiale e immateriale della Grande Guerra;
  • il patrimonio archeologico e paleontologico, con ricerche, scavi e divulgazione;
  • il patrimonio bibliografico e la storia editoriale;
  • i luoghi e il patrimonio riconducibili a personalità della cultura veneta.

Per il patrimonio culturale immateriale la Regione promuove conoscenza, individuazione, salvaguardia e valorizzazione anche presso le comunità di veneti residenti all’estero. La legge richiama la nozione UNESCO di patrimonio immateriale e favorisce la costituzione di registri del patrimonio immateriale.

La Regione riconosce e valorizza anche i beni iscritti nella World Heritage List e i beni immateriali protetti dall’UNESCO presenti nel territorio, sostenendo conservazione, promozione e attività previste nei piani di gestione dei siti.

Catalogazione, patrimonio librario e sistema regionale degli istituti della cultura

La Giunta favorisce catalogazione e digitalizzazione dei beni culturali secondo standard nazionali e internazionali. In materia di patrimonio librario e culturale può esercitare funzioni di tutela, mediante accordi o intese con il Ministero competente, su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe, carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole e altro materiale audiovisivo non appartenente allo Stato.

Il Sistema regionale degli istituti della cultura è formato da musei, archivi e biblioteche riconosciuti dalla Giunta regionale. Serve a cooperare per valorizzare il rapporto con il territorio, qualificare i servizi e promuovere il patrimonio culturale, anche integrando i servizi e sviluppando sistemi territoriali e tipologici. La Giunta definisce profilo organizzativo e funzionamento del sistema e sostiene il Polo regionale del Veneto del Servizio Bibliotecario Nazionale.

Il riconoscimento regionale richiede requisiti relativi a continuità del servizio, progettualità gestionale e finanziaria, accesso e fruizione, personale qualificato, cura del patrimonio, gratuità dei principali servizi per archivi e biblioteche e adeguatezza di strutture e strumenti. Tale riconoscimento è indispensabile per l’inclusione nel sistema e per accedere ai finanziamenti regionali.

La Giunta definisce anche standard minimi e ottimali di funzionamento dei musei, archivi e biblioteche, sulla base dei dati del sistema informativo e in accordo con gli standard nazionali.

Volontariato culturale, arte contemporanea, paesaggio ed ecomusei

La Regione riconosce e promuove il volontariato culturale come espressione di cittadinanza attiva, favorendo accordi per regolamentarne gli apporti nel settore.

Per l’arte contemporanea la Regione promuove innovazione, conoscenza e fruizione dei linguaggi contemporanei anche come leva per sviluppo dei luoghi della cultura e riqualificazione urbana, sostenendo manifestazioni, design, creatività e relazioni con la produzione contemporanea nazionale e internazionale.

In materia di paesaggio la Regione promuove la valorizzazione culturale dei beni paesaggistici, la cultura del paesaggio, interventi di recupero di ambiti paesaggistici legati alla civiltà veneta, studi e ricerca, nonché la formazione del personale degli enti locali. La Giunta disciplina inoltre gli ecomusei, considerati organizzazioni culturali radicate nelle identità geografiche, storiche, paesaggistiche e ambientali dei territori.

Patrimonio culturale di proprietà regionale

La Giunta conserva i beni culturali di proprietà regionale, ne cura catalogazione, fruizione pubblica e valorizzazione anche mediante accordi con istituti e luoghi della cultura e altri soggetti pubblici e privati. Può inoltre incrementare le collezioni con nuove acquisizioni.

Per l’Archivio regionale della produzione editoriale la Regione garantisce raccolta, conservazione e fruizione dei documenti ricevuti per deposito legale, anche mediante accordi con gli istituti depositari del territorio, e ne promuove la valorizzazione come memoria storica e culturale regionale.

La Mediateca regionale, già istituita da normativa previgente, conserva e diffonde il patrimonio audiovisivo e fotografico del Veneto, anche tramite digitalizzazione della memoria. La Giunta promuove una rete regionale di mediateche e ne disciplina organizzazione, funzionamento e modalità di consultazione dei materiali.

Attività culturali, editoria e celebrazioni

La Regione sostiene attività culturali, di ricerca, di studio e di spettacolo di enti locali e soggetti pubblici e privati; favorisce la crescita dell’offerta culturale, la cooperazione tra istituzioni, il raccordo con altre politiche pubbliche e la mobilità degli artisti veneti in Italia e all’estero. Promuove inoltre le attività imprenditoriali nel settore culturale e dello spettacolo e le forme di aggregazione tra soggetti partecipati dalla Regione.

In ambito editoriale la Regione valorizza strutture culturali, collaborazione tra istituzioni, attività di acquisizione e coedizione, iniziative per la lettura, premi letterari e pubblicazioni finalizzate alla conoscenza della cultura e civiltà di Venezia e del Veneto.

Le commemorazioni di eventi e personalità significativi per la storia del Veneto sono individuate nel Programma triennale e nei piani annuali. La Giunta può costituire commissioni tecnico-scientifiche e comitati regionali per le celebrazioni.

Sistema regionale dello spettacolo, spettacolo dal vivo e cinema

Il Sistema regionale dello spettacolo è composto da soggetti pubblici e privati che svolgono produzione, distribuzione, organizzazione, promozione e formazione del pubblico. Mira a qualità artistica, pluralismo, equilibrio tra domanda e offerta e sostenibilità economica.

Per lo spettacolo dal vivo la Regione sostiene sale teatrali e cinematografiche, spazi multidisciplinari, produzioni e distribuzione, iniziative dei giovani e dei nuovi autori, formazione dello spettatore, aggiornamento degli operatori, tutela della tradizione musicale e teatrale veneta, cooperazione tra soggetti del settore e presidi produttivi territoriali.

Nel settore cinematografico e audiovisivo la Regione considera tali attività strumento di promozione culturale e sviluppo socio-economico. Sostiene rassegne, festival, circuiti, raccolta e conservazione della documentazione, formazione del pubblico, diffusione di opere di interesse culturale o regionale, ed esercizio cinematografico con attenzione alle sale d’essai, ai centri storici e alle aree svantaggiate.

La Regione favorisce inoltre lo sviluppo delle imprese del cinema e dell’audiovisivo, la valorizzazione delle professionalità settoriali, l’attrazione di produzioni in Veneto e il sostegno ai progetti realizzati con enti locali e altri soggetti senza scopo di lucro. È confermato il ruolo della Veneto Film commission come riferimento regionale del settore.

Osservatorio dello spettacolo dal vivo

È istituito presso la Giunta regionale l’Osservatorio dello spettacolo dal vivo, con compiti di analisi dell’offerta sul territorio e di supporto alle politiche pubbliche. L’Osservatorio elabora e coordina dati, ricerche e studi, anche con le università, e individua il fabbisogno di nuove figure professionali.

La Giunta ne definisce composizione e funzionamento entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge. L’Osservatorio pubblica annualmente un rapporto sull’andamento delle attività di spettacolo e la Giunta trasmette ogni anno alla commissione consiliare competente una relazione sull’attività svolta.

Disposizioni transitorie, abrogazioni e fondi

In prima applicazione, la Giunta trasmette entro centottanta giorni la proposta del primo Programma triennale. Fino alla pubblicazione del primo Programma triennale e dei provvedimenti attuativi relativi a sistema degli istituti della cultura, riconoscimento regionale, standard, arte contemporanea, ecomusei e celebrazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti.

Per i rapporti giuridici in corso, i procedimenti amministrativi e di spesa già avviati restano applicabili le norme vigenti al momento della loro instaurazione fino alla conclusione.

La legge abroga numerose leggi regionali previgenti in materia di musei, attività culturali, spettacolo, editoria, celebrazioni, ecomusei, cinema, musica, restauro, patrimonio culturale e istituti specifici; altre abrogazioni decorrono dalla pubblicazione del primo Programma triennale e degli atti attuativi richiesti.

Fondo di rotazione e copertura finanziaria

È istituito un fondo di rotazione per favorire l’accesso al credito agevolato delle imprese culturali e dello spettacolo. La Giunta definisce modalità di gestione, funzionamento e amministrazione; l’operatività decorre dalla annualità di messa a regime delle iniziative attuative del primo Programma triennale.

La norma finanziaria quantifica gli oneri correnti per il 2019 e gli oneri in conto capitale per il 2019, prevedendo coperture a valere su specifiche missioni e programmi del bilancio regionale e su risorse POR FESR 2014-2020. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti autorizzati dalle leggi di bilancio.

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