Sentenza n. 1717/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Giudice di Pace, recante condanna del Comune al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Corigliano Calabro del 22 marzo 2025, n. 703, non impugnata e divenuta definitiva. La sentenza aveva condannato il Comune al pagamento di una somma a titolo risarcitorio, con rivalutazione e interessi, nonché delle spese processuali distratte in favore del difensore costituito. Il titolo esecutivo era stato notificato al Comune il 12 agosto 2025, ma l’amministrazione non aveva provveduto integralmente al pagamento. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 23 gennaio 2026 e depositato il 27 gennaio 2026. Il Comune, pur ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito prova dell’avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Comune era obbligato ad adempiere integralmente alla statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato e che non aveva dimostrato di avervi dato esecuzione. Ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., il Tribunale ha dichiarato l’obbligo del Comune di provvedere al pagamento delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventualità di ulteriore inerzia, ha nominato quale Commissario ad acta il segretario comunale di Cassano all’Ionio, autorizzandolo a delegare altro dirigente o funzionario dello stesso Comune e assegnandogli ulteriori 60 giorni decorrenti dall’istanza della parte ricorrente. Il compenso del Commissario, da liquidarsi con separato decreto, sarà posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 828,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.
L’azione di ottemperanza è accoglibile quando esiste un giudicato favorevole al ricorrente e l’amministrazione non dimostra di avervi dato integrale esecuzione.
art. 114 c.p.a.
Il giudizio è stato introdotto mediante l’azione di ottemperanza disciplinata dall’art. 114 c.p.a.; il provvedimento non sviluppa ulteriormente il contenuto interpretativo della disposizione.
Massime di principio
- L’amministrazione è obbligata a dare integrale esecuzione a una decisione giurisdizionale passata in giudicato che la condanni al pagamento di somme, detraendo esclusivamente quanto eventualmente già corrisposto.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione intimata deve dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato; in mancanza di tale prova, sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’azione.
- Quando l’amministrazione non adempie spontaneamente al giudicato, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento e nominare un Commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.
- Le spese del giudizio di ottemperanza e quelle eventualmente sostenute per l’intervento del Commissario ad acta possono essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente.
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