Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1717/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600112

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Giudice di Pace, recante condanna del Comune al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Corigliano Calabro del 22 marzo 2025, n. 703, non impugnata e divenuta definitiva. La sentenza aveva condannato il Comune al pagamento di una somma a titolo risarcitorio, con rivalutazione e interessi, nonché delle spese processuali distratte in favore del difensore costituito. Il titolo esecutivo era stato notificato al Comune il 12 agosto 2025, ma l’amministrazione non aveva provveduto integralmente al pagamento. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 23 gennaio 2026 e depositato il 27 gennaio 2026. Il Comune, pur ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito prova dell’avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Comune era obbligato ad adempiere integralmente alla statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato e che non aveva dimostrato di avervi dato esecuzione. Ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., il Tribunale ha dichiarato l’obbligo del Comune di provvedere al pagamento delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventualità di ulteriore inerzia, ha nominato quale Commissario ad acta il segretario comunale di Cassano all’Ionio, autorizzandolo a delegare altro dirigente o funzionario dello stesso Comune e assegnandogli ulteriori 60 giorni decorrenti dall’istanza della parte ricorrente. Il compenso del Commissario, da liquidarsi con separato decreto, sarà posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 828,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.

    L’azione di ottemperanza è accoglibile quando esiste un giudicato favorevole al ricorrente e l’amministrazione non dimostra di avervi dato integrale esecuzione.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudizio è stato introdotto mediante l’azione di ottemperanza disciplinata dall’art. 114 c.p.a.; il provvedimento non sviluppa ulteriormente il contenuto interpretativo della disposizione.

Massime di principio

  • L’amministrazione è obbligata a dare integrale esecuzione a una decisione giurisdizionale passata in giudicato che la condanni al pagamento di somme, detraendo esclusivamente quanto eventualmente già corrisposto.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione intimata deve dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato; in mancanza di tale prova, sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’azione.
  • Quando l’amministrazione non adempie spontaneamente al giudicato, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento e nominare un Commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza e quelle eventualmente sostenute per l’intervento del Commissario ad acta possono essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.