Sentenza del 08/04/2016 n. 6850 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sostenendo che il condono previsto dall'art. 9-bis della L. n. 289/2002 si perfeziona esclusivamente con l'integrale pagamento di tutte le somme o rate dovute. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta il venir meno della definizione agevolata e consente il recupero delle imposte e delle sanzioni originariamente dovute, detratto quanto già versato. L'Agenzia ha inoltre evidenziato che il diniego della definizione, non impugnato, era divenuto definitivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che il condono ex art. 9-bis della L. n. 289/2002 è un condono clemenziale, subordinato all'integrale pagamento dell'importo dovuto: il pagamento della sola prima rata o di alcune rate non è sufficiente. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.600 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
Il condono relativo agli omessi e tardivi versamenti si perfeziona mediante il pagamento dell'imposta e degli interessi, senza sanzioni, a condizione che l'importo dovuto sia integralmente versato.
La norma disciplina un condono clemenziale e non premiale. La definizione agevolata è condizionata all'integrale pagamento delle somme dovute; il mancato pagamento anche di una sola rata impedisce il perfezionamento del condono e consente il recupero delle somme originarie, al netto dei versamenti effettuati.
Legge n. 289 del 2002, art. 16-bis
È stato indicato dall'Agenzia delle Entrate tra i riferimenti normativi posti a fondamento del ricorso, in relazione agli effetti della definizione e del suo mancato perfezionamento.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
La Corte ha rilevato che, nel caso dell'art. 9-bis, non è necessaria una nuova attività di liquidazione per determinare il quantum, poiché l'importo è già indicato nella dichiarazione integrativa presentata dal contribuente.
Legge n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16
Queste disposizioni sono richiamate come ipotesi di condono premiale, diverse dall'art. 9-bis, perché attribuiscono al contribuente il diritto di chiedere un accertamento straordinario secondo regole peculiari.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata o un condono è espressamente subordinato al pagamento integrale delle somme dovute, il mancato pagamento anche di una sola rata può impedire il perfezionamento della sanatoria.
- Il pagamento parziale normalmente non consolida il beneficio fiscale: gli importi versati vengono scomputati, ma l'amministrazione può recuperare il debito residuo e, se previsto, le sanzioni originarie.
- È importante distinguere tra condoni clemenziali, che richiedono il pagamento di un debito già determinato, e condoni premiali, che possono comportare una definizione o un accertamento straordinario con regole differenti.
- Un provvedimento di diniego della definizione agevolata non impugnato nei termini diventa definitivo e non può essere rimesso in discussione in un successivo giudizio sulla cartella.
- In presenza di rateizzazione di una sanatoria fiscale, il contribuente deve verificare puntualmente scadenze, importi e condizioni di perfezionamento, perché il semplice versamento della prima rata non garantisce il mantenimento del beneficio.
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