Cassazione Penale, Sentenza n. 22330/2025 del 13/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava per cassazione la sentenza d'appello sostenendo: (i) violazione e falsa applicazione dell'art. 173 c.p.p. e nullità per omessa valutazione delle richieste difensive trasmesse per iscritto (rito a trattazione scritta), con lesione del diritto di difesa; (ii) intervenuta prescrizione del reato (si assumeva che il termine di prescrizione fosse decorso prima della pronuncia d'appello). La difesa aveva depositato conclusioni di replica (atto del 06/10/2024) e richieste inviate per iscritto (05/10/2024).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul profilo della prescrizione la Corte ha calcolato le sospensioni rilevanti (120 giorni per legittimi impedimenti del difensore ai sensi dell'art. 159, comma 1, lett. c) c.p. e ulteriore periodo di sospensione previsto dall'art. 159, commi 2-4, conseguente alla disciplina introdotta dalla legge 23/06/2017 n.103), nonché la sospensione computata a decorrere dalla motivazione della sentenza di primo grado fino al dispositivo della sentenza di grado successivo. Sommate le sospensioni (complessivi 282 giorni), la Corte ha ritenuto che la prescrizione non fosse maturata alla data della sentenza d'appello. Quanto all'omessa valutazione delle istanze difensive, la Corte ha ritenuto che, pur essendovi un esame sintetico, l'eccezione difensiva fosse manifestamente infondata. Per queste ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 707 cod. pen.
norma sostanziale che definisce la contravvenzione di cui il ricorrente è stato ritenuto responsabile; la condanna per tale contravvenzione è stata confermata nei gradi di merito
art. 173 cod. proc. pen.
norma richiamata dal ricorrente in relazione al trattamento degli atti nel rito a trattazione scritta; il ricorrente denunciava violazione del diritto di difesa per mancata considerazione delle istanze scritte, ma la Corte ha ritenuto l'eccezione infondata
art. 157 cod. pen.
stabilisce i termini ordinari di prescrizione per le contravvenzioni (4 anni) e la disciplina di riferimento per il calcolo del termine
art. 161 cod. pen.
prevede l'aumento del termine di prescrizione a cinque anni in presenza di determinate condizioni; richiamato per il computo del termine massimo
art. 159 cod. pen.
"il corso della prescrizione rimane altresì sospeso ... sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza del grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore ad otto anni e sei mesi ..."
fonte delle sospensioni della prescrizione: comma 1 lett. c) per i rinvii dovuti a legittimi impedimenti del difensore (120 giorni nel caso concreto) e commi 2-4 per la sospensione collegata alla pronuncia motivata e al rito; la Corte ha applicato questi periodi e li ha sommati per escludere la maturazione della prescrizione
art. 544 cod. proc. pen.
richiamato nella determinazione della sospensione correlata alla motivazione della sentenza di primo grado (termine di riferimento per l'art.159)
legge 23 giugno 2017, n. 103
introdusse disposizioni sulla sospensione della prescrizione applicabili ai reati commessi in periodo rilevante (12/08/2017 - 31/12/2019); la Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina al caso concreto per il reato commesso il 04/05/2019
legge 27 novembre 2021, n. 134
nuova disciplina della prescrizione la cui portata è stata presa in considerazione ma la Corte ha ritenuto applicabile al fatto commesso nel 2019 la disciplina della legge 103/2017, conformemente alla giurisprudenza citata
art. 616 cod. proc. pen.
dispositivo che consente la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 3.000
Massime di principio
- Per contestare la mancata considerazione di atti difensivi nel rito a trattazione scritta è necessario dimostrare che la mancata valutazione ha effettivamente pregiudicato il diritto di difesa; un esame sintetico della Corte può essere sufficiente quando la doglianza è manifestamente infondata
- Il calcolo della prescrizione richiede di sommare tutti i periodi di sospensione previsti dalla legge (es. sospensioni per legittimi impedimenti del difensore, sospensioni connesse alla motivazione della sentenza di primo grado e a specifiche norme sopravvenute); l'onere di dimostrare l'avvenuta prescrizione grava sul ricorrente
- Le norme introdotte dalla legge 103/2017 possono trovare applicazione per fatti commessi nel periodo da essa disciplinato; in presenza di possibile contrasto con disposizioni successive (es. legge 134/2021) occorre verificare la giurisprudenza di riferimento e la decorrenza temporale dei fatti
- Un ricorso per cassazione ritenuto manifestamente infondato comporta conseguenze economiche (spese processuali e possibile condanna alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.); valutare con attenzione la fondatezza dei motivi prima del deposito
- Nel contestare la prescrizione è fondamentale l'esatto computo dei termini e delle sospensioni (con indicazione delle date di inizio e fine delle sospensioni); imprecisioni o mancate prove sui periodi sospensivi rendono difficile il successo del ricorso
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