Sentenza n. 252/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 676/2024 in data 30 luglio 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro che imponeva l’attribuzione di € 1.000,00 tramite Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114 c.p.a., deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 676/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, notificata all’Amministrazione il 2 settembre 2024 e divenuta irrevocabile, come attestato dalla certificazione della Cancelleria del 4 dicembre 2025. La sentenza civile aveva condannato il Ministero ad attribuire al docente, mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, l’importo di € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la prescrizione delle relative modalità e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento. Il TAR ha inoltre rilevato il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, provvedendo agli adempimenti ivi imposti entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza amministrativa. In caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ovvero un dirigente o funzionario delegato, disponendo che provveda entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione della richiesta del ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
La mancata esecuzione di un giudicato consente di attivare il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, anche quando il giudicato deriva da una pronuncia del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato, stabilendo modalità e termini dell’adempimento e potendo nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale per procedere all’esecuzione; il decorso infruttuoso del termine costituisce, nel caso concreto, presupposto per l’esperimento dell’ottemperanza.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
La sentenza del giudice ordinario, oggetto di esecuzione, prevedeva l’attribuzione dell’importo dovuto oltre interessi o rivalutazione secondo tale disposizione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l’amministrazione destinataria della condanna non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dalla pronuncia.
- La notificazione della sentenza all’amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali consentono, in presenza di persistente inerzia, di attivare il rimedio dell’ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione non costituita e non contestante l’inadempimento non impedisce l’accertamento dell’inottemperanza quando il ricorrente abbia documentato il giudicato, la sua notificazione e l’omesso adempimento.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare soltanto dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e su richiesta dell’interessato.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente o funzionario già appartenente alla struttura dell’amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l’attività commissariale.
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