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Sentenza

Sentenza n. 897/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 253/2025 del Tribunale di Rimini pubblicata in data 7.8.2025.

Giustizia amministrativa202600072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 253/2025 del Tribunale di Rimini, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Rimini n. 253/2025, passata in giudicato il 29 dicembre 2025 e notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. L'Amministrazione, rimasta inadempiente e non costituitasi in giudizio, non ha dato esecuzione alle statuizioni del giudice ordinario. Il ricorso riguarda l'ottemperanza parziale della sentenza, limitatamente a una delle tre posizioni di professore interessate dalla pronuncia del giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Rimini, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta, su istanza della ricorrente, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o un funzionario delegato, da insediarsi e provvedere entro i successivi 90 giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 300 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, prevedendo anche misure sostitutive mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'amministrazione entro il termine dilatorio applicabile, il ricorso per ottemperanza è fondato e il giudice può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni giudiziali entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione, fissando anche il termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi.
  • L'ordine di esecuzione del giudicato deve tener conto di quanto eventualmente già corrisposto dall'amministrazione, mediante detrazione delle somme o prestazioni già eseguite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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