Sentenza n. 12077/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento 1) del provvedimento di cui al prot. n. 84 del 02/01/2025, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella parte in cui rigetta la richiesta di riconoscimento del titolo estero della ricorrente per la classe di concorso ADSS-ADSL (sostegno nella scuola secondaria di II grado) e ADMM-ADML (sostegno nella scuola secondaria di I grado); 2) nonché di ogni altro atto presupposto consequenziale e/o connesso ivi compreso il parere trasmesso con nota prot. n. 8644 del 5 giugno 2024, e acquisito dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con prot. DGOSV n. 24607 del 6 giugno 2024, ivi compreso ogni altro eventuale provvedimento o nota attinente alla trasmissione e pubblicazione del predetto parere e di ogni altro eventuale parere nella parte in cui impedisce alla ricorrente il riconoscimento del titolo estero; 3) nonché, ove occorra, di ogni altro eventuale atto consequenziale, successivo e connesso, ivi compreso il preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. n. 241/1990; 4) nonché di tutti gli atti di formazione del provvedimento di rigetto impugnato con il presente ricorso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento in Italia di un attestato di formazione conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero ha respinto la domanda di riconoscimento dell'attestato conseguito presso un'università spagnola, relativo alla formazione per l'assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo nella scuola secondaria. L'Amministrazione ha ritenuto che il titolo non desse accesso all'insegnamento in Spagna e fosse quindi privo dei requisiti giuridici minimi per essere riconosciuto in Italia. Pur procedendo a un confronto tra il percorso formativo spagnolo e quello previsto in Italia dal d.m. 30 settembre 2011, il Ministero ha ravvisato differenze quantitative e qualitative ritenute incolmabili e ha escluso l'idoneità di misure compensative. La ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, violazione della disciplina nazionale ed europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, mancata valutazione concreta e complessiva del percorso formativo, della documentazione prodotta e dell'esperienza professionale, nonché illegittimità della valutazione meramente formale circa la non abilitazione del titolo nello Stato d'origine.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, ordinando all'Amministrazione di riesaminare la domanda anche ai fini dell'eventuale assegnazione di misure compensative. Il Collegio ha ritenuto illegittima una valutazione fondata su carenze formali e su un giudizio di radicale diversità tra i percorsi formativi, non adeguatamente motivato alla luce della documentazione prodotta. Anche l'assenza di un titolo abilitante o di documenti tipici ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2005/36/CE non consente di respingere automaticamente la domanda: l'autorità deve verificare in concreto l'insieme delle competenze acquisite, dei titoli e dell'esperienza professionale e confrontarlo con le qualifiche richieste nello Stato ospitante. In caso di corrispondenza parziale o di differenze sostanziali, devono essere valutate misure compensative proporzionate e adeguate, quali attività didattiche, tirocinio o laboratorio aggiuntivi. Il Ministero aveva invece escluso tali misure senza spiegare perché non fossero idonee a colmare le differenze rilevate. Il giudice ha inoltre richiamato la successiva giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui il diritto dell'Unione non impone di riconoscere un titolo non rilasciato né riconosciuto dallo Stato d'origine, ma consente e impone comunque di tenerne conto nell'ambito della valutazione comparativa delle competenze. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto rientra nel procedimento di riconoscimento, ma il giudizio si concentra sull'illegittimità sostanziale del diniego finale.
art. 13 direttiva 2005/36/CE
la mancanza dei documenti necessari ai sensi del più volte [citato] art. 13 della direttiva 2005/36/CE non può pertanto essere automaticamente considerata ostativa al riconoscimento della qualifica professionale acquisita in uno Stato membro dell'Unione europea
L'assenza della documentazione tipica attestante la qualifica non consente un rigetto automatico; occorre verificare concretamente il livello delle competenze professionali acquisite.
art. 14 par. 1 direttiva 2005/36/CE
se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante
Le misure compensative possono essere previste anche quando le divergenze tra i percorsi formativi sono sostanziali.
art. 45 TFUE
La libertà di circolazione dei lavoratori impone alle autorità di considerare diplomi, certificati, titoli ed esperienza pertinente mediante una valutazione comparativa delle competenze.
art. 49 TFUE
La libertà di stabilimento concorre a imporre la valutazione complessiva delle qualifiche e dell'esperienza professionale ai fini dell'accesso alla professione regolamentata.
d.m. 30 settembre 2011
Il percorso formativo nazionale per la specializzazione sul sostegno costituisce il parametro di confronto, ma il raffronto deve essere concreto e non meramente formale.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l'autorità nazionale deve valutare concretamente e complessivamente diplomi, certificati, percorso formativo ed esperienza professionale dell'interessato, confrontandoli con le conoscenze e qualifiche richieste dall'ordinamento dello Stato ospitante.
- La circostanza che il titolo o attestato prodotto non abiliti all'esercizio della professione nello Stato d'origine o non rientri nella documentazione tipica prevista dalla direttiva 2005/36/CE non legittima, da sola, il rigetto automatico della domanda: il titolo può comunque essere considerato nell'ambito della valutazione comparativa delle competenze.
- Quando dal confronto emergono corrispondenze parziali o differenze, anche sostanziali, tra la formazione estera e quella richiesta nello Stato ospitante, l'autorità deve valutare specificamente l'adozione di misure compensative proporzionate e adeguate; l'esclusione di tali misure richiede una motivazione concreta.
- È illegittimo il diniego di riconoscimento fondato su un giudizio meramente formale o su una generica affermazione di radicale diversità dei percorsi formativi, senza esaminare la documentazione completa, l'esperienza professionale e l'idoneità delle eventuali misure compensative a colmare le differenze.
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