Cassazione Civile, Ordinanza n. 36042/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente collettivo)
La controversia
Una società aveva chiesto il rimborso delle somme versate per l'acquisto dei contrassegni SIAE relativi agli anni dal 2002 al 2009. L'istanza era stata respinta dall'ente resistente per tardività, ritenendo applicabile il termine biennale di decadenza dell'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992 con decorrenza dai singoli pagamenti. I giudici di merito avevano confermato il rigetto. In cassazione la società sosteneva invece che il termine non potesse decorrere dal pagamento, ma dal momento in cui si era verificato il presupposto della restituzione, individuato nella pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 584/2012, che aveva annullato la norma regolamentare che faceva salvi i pagamenti pregressi. Deduceva inoltre la rilevanza del diritto UE, della sentenza CGUE Schwibbert, del legittimo affidamento e, in via ulteriore, prospettava una questione sugli asseriti aiuti di Stato connessi al sistema del contrassegno SIAE.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che la questione eurounitaria prospettata era priva di rilevanza nel giudizio, poiché l'eventuale qualificazione del prelievo come aiuto di Stato inciderebbe sul rapporto tra Stato e beneficiario dell'aiuto, non sul diritto della contribuente al rimborso. Ha ribadito che, in materia di ripetizione di tributi indebitamente versati, il termine di decadenza per la domanda di rimborso decorre dal pagamento e non dalla pronuncia giurisdizionale che abbia escluso l'opponibilità della disciplina interna, poiché il contribuente avrebbe potuto agire tempestivamente anche mediante impugnazione e disapplicazione della norma regolamentare ritenuta illegittima. Ha escluso che la sentenza del Consiglio di Stato o la precedente giurisprudenza unionale integrassero un impedimento giuridico tale da spostare il dies a quo, negando anche la configurabilità di un overrruling rilevante. Il ricorso è stato quindi rigettato e la società ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
"la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione"
Il termine biennale di decadenza per il rimborso decorre, nella fattispecie, dalla data del versamento e non dalla successiva pronuncia giurisdizionale che abbia rimosso una disciplina ritenuta incompatibile o non opponibile.
art. 267 TFUE
L'obbligo di rinvio pregiudiziale sussiste solo se la questione eurounitaria è necessaria e rilevante per definire la controversia; il giudice nazionale conserva il potere di valutarne rilevanza e pertinenza e non deve sollevare questioni ipotetiche o inconferenti.
art. 107 TFUE
La dedotta qualificazione del prelievo come aiuto di Stato è stata ritenuta priva di rilevanza nel giudizio di rimborso, perché attiene ai rapporti fra Stato e beneficiario dell'eventuale aiuto e non incide sul diritto azionato dalla contribuente.
La disposizione è richiamata come base normativa del contrassegno SIAE e del relativo obbligo, ma non è considerata idonea a spostare il termine di decadenza per il rimborso.
art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546/1992
Le norme regolamentari incompatibili con il diritto interno o unionale possono essere disapplicate dal giudice tributario, sicché l'esistenza di una norma preclusiva non impedisce in modo giuridico l'azione di rimborso.
La decorrenza del termine di decadenza segue il momento in cui il diritto può essere fatto valere; tuttavia non rilevano come impedimento giuridico le mere difficoltà soggettive o l'erronea convinzione di non poter agire.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- In materia di rimborso di somme indebitamente versate, il termine decadenziale fissato dal processo tributario decorre, di regola, dal pagamento, salvo che una specifica norma preveda diversamente; non si sposta automaticamente al momento in cui interviene una pronuncia che chiarisce l'illegittimità della pretesa.
- La pendenza o la presenza di una norma interna che il contribuente reputi illegittima non integra, di per sé, un impedimento giuridico all'esercizio dell'azione di rimborso, poiché l'ordinamento consente di contestare la norma in sede giurisdizionale e di chiederne la disapplicazione.
- Una questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE non va sollevata quando la sua soluzione non è necessaria ai fini della decisione del caso concreto; il giudice nazionale deve verificare la rilevanza della questione e può non attivare il rinvio se la risposta sarebbe solo ipotetica.
- L'eventuale qualificazione di un prelievo come aiuto di Stato non rileva, ai fini del diritto individuale al rimborso, se la controversia riguarda esclusivamente il rapporto tra contribuente ed ente percettore e non il recupero dell'aiuto da parte dello Stato.
- L'overruling rilevante non si configura quando la giurisprudenza successiva si limita a qualificare come tributo una prestazione già oggettivamente connotata dai caratteri della doverosità e del collegamento alla spesa pubblica, senza creare ex novo un regime giuridico imprevedibile.
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