L.R. TAA 1/2016
Disposizioni in materia di composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali (Supplemento n. 2 al B.U. n. 6/I-II del 09/02/2016)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale modifica la disciplina sull’elezione e composizione degli organi comunali, intervenendo sulla l.r. 5/1956 e sulla l.r. 3/1994. Prevedeva anche un testo unico coordinato della normativa in materia, poi abrogato nel 2018. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel B.U.R. regionale del 9 febbraio 2016.
Modifiche alla disciplina dell'elezione degli organi dei comuni
Modifiche alla disciplina dell’elezione degli organi comunali
La legge regionale interviene sulla normativa regionale in materia di composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, applicabile nel territorio della Regione. Il provvedimento non disciplina una materia nuova, ma modifica alcune disposizioni già vigenti della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3.
Contenuto delle modifiche
L’atto apporta correzioni e integrazioni alla disciplina elettorale comunale, incidendo su diversi profili della l.r. n. 3 del 1994 e, in un caso, sulla l.r. n. 5 del 1956. Dalle note al testo risultano modificati:
- i primi due commi dell’art. 35 della l.r. 5/1956;
- il comma 1-bis, secondo periodo, dell’art. 2 della l.r. 3/1994;
- il comma 3, secondo periodo, dell’art. 16 della l.r. 3/1994;
- il comma 1, lettera e), dell’art. 21 della l.r. 3/1994;
- il comma 9 dell’art. 30 della l.r. 3/1994;
- la rubrica e il comma 1 dell’art. 36 della l.r. 3/1994;
- l’inserimento del nuovo art. 36-bis dopo l’art. 36 della l.r. 3/1994.
Il testo consolidato fornito non riporta il contenuto materiale delle singole modifiche, ma solo i riferimenti agli articoli interessati.
Testo unico coordinato
La legge prevedeva che il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, fosse tenuto a riunire e coordinare in un testo unico le norme sulla composizione ed elezione degli organi comunali contenute nella presente legge e in una serie di altre leggi regionali richiamate. Tale disposizione è però stata successivamente abrogata dalla l.r. 3 maggio 2018, n. 2, quindi non ha più efficacia nel testo vigente.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, pubblicata il 9 febbraio 2016. Non risultano nel testo fornito termini temporali ulteriori o regimi transitori specifici.
Testo integrale
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