L.R. TAA 27/2015
Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2016 (Numero Straordinario N. 2 al B.U. n. 50/I-II del 16/12/2015)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina, per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, interventi su procedimento amministrativo degli enti pubblici ad ordinamento regionale, scioglimento di Pensplan MED, personale dei comuni e aggiornamenti alla normativa regionale su bilancio e contabilità. Prevede anche un piano triennale di miglioramento e contiene modifiche con effetti specifici e transitori, alcune limitate a fusioni o convenzioni già esistenti al 1° gennaio 2016.
Legge regionale collegata alla legge di stabilità 2016: procedimento amministrativo, scioglimento Pensplan MED, personale e bilancio-contabilità
Legge regionale collegata alla legge di stabilità 2016
La legge interviene su più profili dell’ordinamento regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, con effetti su procedimento amministrativo, società partecipate, disciplina del personale comunale e norme di bilancio e contabilità della Regione. Il testo contiene anche disposizioni transitorie che limitano l’applicazione di alcune modifiche a fattispecie già esistenti alla data di entrata in vigore.
Procedimento amministrativo degli enti pubblici ad ordinamento regionale
Per gli enti pubblici ad ordinamento regionale, la legge regionale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi non trova applicazione. Dal momento di entrata in vigore della legge, tali enti applicano invece la disciplina della Provincia territorialmente competente, secondo le competenze dei rispettivi organi e strutture come definite dai relativi ordinamenti.
Scioglimento di Pensplan MED
La società Pensplan Centrum S.p.A. è autorizzata a procedere allo scioglimento di Pensplan MED. In caso di scioglimento, il patrimonio di Pensplan MED viene devoluto alla stessa Pensplan Centrum S.p.A.
Disciplina del personale dei comuni e dei segretari comunali
La legge apporta modifiche alla disciplina regionale sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali, con effetti coordinati rispetto a specifiche fattispecie territoriali e organizzative.
Limiti e regimi transitori
Alcune modifiche non si applicano a determinate situazioni già in essere:
- le modifiche relative alle fusioni di comuni non si applicano alle fusioni istituite fino al 1° gennaio 2016 compreso; per tali comuni continua ad applicarsi la disciplina previgente;
- le modifiche relative alle convenzioni di segreteria non si applicano alle convenzioni dei comuni della provincia di Bolzano e, in provincia di Trento, alle convenzioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge che non siano coinvolte da processi di gestione associata ai sensi della normativa provinciale trentina; in tali casi resta applicabile il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva.
Piano di miglioramento e modernizzazione amministrativa
La Giunta regionale deve adottare un piano di miglioramento di durata almeno triennale, coerente con gli obiettivi programmatici del Documento di economia e finanza regionale (DEFR). Il piano deve individuare iniziative per l’amministrazione digitale e azioni di semplificazione e razionalizzazione dei processi, al fine di promuovere modernizzazione, efficienza ed economicità.
Il piano deve inoltre prevedere misure ulteriori di razionalizzazione e contenimento della spesa, in aggiunta a quelle già previste dalla legislazione regionale, così da contribuire al perseguimento delle finalità di finanza pubblica richiamate dallo Statuto speciale. Sulla base di tali interventi, il piano definisce anche la programmazione del fabbisogno di personale.
Modifiche alla normativa regionale su bilancio e contabilità
La legge reca varie modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3, in materia di bilancio e contabilità della Regione. Le modifiche incidono su diverse disposizioni della disciplina contabile e includono anche adeguamenti formali del testo, oltre alla modifica della rubrica di un articolo.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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