L.R. TAA 28/2015
Legge regionale di stabilità 2016 (Numero Straordinario N. 2 al B.U. n. 50/I-II del 16/12/2015)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina il bilancio 2016-2018 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, fissando stanziamenti per funzioni delegate, informatizzazione del Libro fondiario, contrattazione del personale, tirocini e altre spese. Molte disposizioni hanno efficacia limitata al triennio 2016-2018 e risultano oggi sostanzialmente esaurite; alcuni articoli sono stati anche modificati o abrogati successivamente.
Legge di stabilità regionale 2016 del Trentino-Alto Adige
Legge di stabilità regionale 2016 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige
La legge interviene sulla programmazione finanziaria regionale per il triennio 2016-2018, fissando autorizzazioni di spesa, rifinanziamenti e alcune misure organizzative in materia di personale, funzioni delegate, informatizzazione dei servizi e tirocini. Gran parte delle disposizioni ha efficacia limitata al triennio indicato o è riferita a interventi ormai conclusi.
Finanziamento delle funzioni delegate e coordinamento del Libro fondiario
La legge ridetermina, per gli esercizi 2016-2018, il Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate in 109 milioni di euro annui, nelle more della ridefinizione degli interventi previsti dalla normativa richiamata e fermo restando quanto previsto dal comma 11-bis dell’articolo 13 della l.r. n. 1/2004. La spesa è ripartita in 69 milioni di euro di parte corrente e 40 milioni di euro di parte capitale per ciascun esercizio 2016-2018.
La quantificazione può essere rideterminata con legge di assestamento, di variazione di bilancio o di stabilità, in base alle esigenze delle Province, purché siano rispettati gli equilibri di bilancio e i vincoli del patto di stabilità.
Per l’informatizzazione del Libro fondiario, restano in capo alla Regione il coordinamento e i relativi oneri, al fine di assicurare uno sviluppo unitario. Le attività devono essere coordinate e integrate con l’informatizzazione del catasto e definite in accordo con le due Province. Per tali interventi è autorizzata, per il triennio 2016-2018, una spesa di 2 milioni di euro di parte corrente e 2,5 milioni di euro di parte capitale annui.
Contrattazione collettiva del personale regionale
Per il triennio 2016-2018 è determinato l’onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva del personale regionale, aggiuntivo rispetto allo stanziamento per l’indennità di vacanza contrattuale, in:
- 374.000 euro per il 2016;
- 391.000 euro per il 2017;
- 1.395.000 euro per il 2018.
La ripartizione dell’onere tra area non dirigenziale e dirigenziale è demandata alla Giunta regionale secondo criteri e modalità da essa stabiliti. La copertura degli oneri è rinviata alla tabella B allegata.
Contenimento della spesa di personale e nuove assunzioni
La Regione applica la legislazione statale vigente in tema di collocamento a riposo con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e di divieto di trattenimento in servizio.
Per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 la spesa per assunzioni a tempo indeterminato non può superare il 20% del costo complessivo del personale cessato dal servizio nell’anno precedente. È consentito il cumulo:
- di un importo pari al 20% del costo complessivo del personale cessato nel triennio 2012-2014;
- negli anni 2017 e 2018, della quota di spesa non utilizzata negli anni 2016 e 2017.
Non rientra nel limite la spesa per novazioni del rapporto di lavoro di soggetti già dipendenti a tempo indeterminato.
Sono previste ulteriori possibilità di assunzione:
- fino a 50 unità di personale a tempo indeterminato, dopo l’entrata in vigore della norma di attuazione dello Statuto speciale sulla delega delle funzioni di supporto agli uffici giudiziari, per potenziare gli uffici centrali;
- per gli uffici del Giudice di pace, nuove assunzioni solo in caso di cessazione dal servizio di personale a tempo indeterminato.
La Giunta regionale, sulla base della programmazione del fabbisogno di personale e nel rispetto della programmazione finanziaria e contabile, definisce modalità applicative, figure e posizioni economico-professionali da assumere. Il limite del 20% non si applica alle assunzioni derivanti da mobilità inter-enti o da mobilità in ingresso per compensare mobilità in uscita, né a quelle conseguenti alle economie di spesa del ricambio generazionale e agli obblighi assunzionali della l. n. 68/1999.
Adeguamento della dotazione organica per trasferimenti di competenze
Quando norme di attuazione dello Statuto speciale dispongono il trasferimento o la delega di funzioni dello Stato alla Regione, la dotazione organica viene adeguata, anche con deliberazione della Giunta regionale, in base ai relativi provvedimenti di trasferimento delle competenze.
Tirocini formativi presso gli uffici regionali
La Regione aderisce alle iniziative di tirocinio e orientamento promosse dalle Province autonome di Trento e Bolzano, applicandone le discipline normative nei rispettivi territori.
I tirocinanti possono essere accolti presso gli uffici regionali per un periodo non superiore a due mesi. È previsto un compenso stabilito dalla Giunta regionale nei limiti delle risorse disponibili, oltre al servizio mensa alternativo e, ove previsto dalle normative vigenti, alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile.
Per il triennio 2016-2018 la spesa è quantificata in 25.000 euro annui; per gli esercizi successivi la copertura è rimessa alla legge di stabilità.
Partecipazioni societarie
La legge interviene anche sulla disciplina regionale relativa alle partecipazioni societarie mediante modifiche alla l.r. n. 4/2010. La copertura degli oneri derivanti è posta a carico della tabella A.
Contributi ai nuovi comuni istituiti a seguito di fusione
La disposizione originaria prevedeva che il contributo regionale annuale per i nuovi comuni derivanti da fusione fosse destinato, dal 2016 in poi, per il 50% a spese in conto capitale e che, per i comuni istituiti dal 2015 in poi, il contributo spettasse in misura non inferiore al 70% dell’importo massimo stabilito dai criteri regionali; per i comuni istituiti prima del 2015 valeva analoga soglia minima del 70% secondo altri criteri. La norma è però stata successivamente modificata e, quanto al comma 1, in parte abrogata.
Autorizzazioni di spesa e copertura finanziaria
Per il triennio 2016-2018 la legge autorizza le spese previste nella tabella A per il rifinanziamento di leggi regionali e quelle indicate nella tabella B come nuove o maggiori spese. La copertura è assicurata secondo la tabella C allegata.
Entrata in vigore e attualità della legge
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale. Poiché contiene discipline strettamente legate al bilancio e al triennio 2016-2018, molte previsioni hanno oggi efficacia solo storica o risultano ormai esaurite; in particolare, alcune disposizioni sono state successivamente modificate o abrogate.
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