L.R. TAA 31/2015
Adeguamento della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e successive modificazioni alle disposizioni in materia di controlli interni recate dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) e ulteriori disposizioni in materia di enti locali (B.U 22 dicembre 2015, n. 51 - Supplemento n. 4)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale adegua la normativa sui comuni del Trentino-Alto Adige alle regole sui controlli interni del d.l. 174/2012 e apporta ulteriori modifiche a disposizioni su elezione del sindaco e trattamento dei dipendenti comunali. I comuni devono adottare le disposizioni attuative entro un anno dall’entrata in vigore; la legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione.
Adeguamento dei controlli interni dei comuni e modifiche alla disciplina degli enti locali del Trentino-Alto Adige
Adeguamento della disciplina dei comuni ai controlli interni
La legge regionale interviene sulla normativa dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per recepire le disposizioni in materia di controlli interni previste dal decreto-legge n. 174 del 2012. Le modifiche incidono sulla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, con l’inserimento di nuove regole e istituti organizzativi per l’assetto dei controlli comunali.
Contenuto dell’adeguamento
L’intervento legislativo modifica la disciplina regionale vigente in materia di ordinamento dei comuni, sostituendo e integrando disposizioni della l.r. n. 1 del 1993. Il testo consolidato evidenzia che vengono introdotti nuovi articoli e commi collegati alla regolazione dei controlli interni, ma il dettaglio puntuale delle singole modifiche non è riportato nel testo disponibile.
Termine per l’attuazione da parte dei comuni
I comuni sono tenuti ad adottare le disposizioni attuative dell’adeguamento entro un anno dall’entrata in vigore della legge regionale. Si tratta quindi di un obbligo con termine finale espresso, rilevante per l’organizzazione interna e l’adeguamento regolamentare degli enti locali.
Ulteriori modifiche alla disciplina degli enti locali
La legge apporta anche modifiche alla normativa regionale in materia di:
- elezione diretta del sindaco e sistema di elezione dei consigli comunali;
- stato giuridico e trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali.
Per quest’ultima materia, il testo disponibile segnala che una nuova disciplina introdotta dalla legge si applica ai procedimenti iniziati dopo l’entrata in vigore della stessa legge regionale n. 31 del 2015.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Ambito territoriale
La disciplina riguarda esclusivamente la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e i suoi comuni, senza effetti generali oltre tale ambito territoriale.
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